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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 settembre 1992

Cassazione n. 06162/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1992 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce la violazione del divieto di bis in idem in relazione alla condanna, confermata in appello, per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile.

Invero, tale profilo non è stato dedotto nei giudizi di merito e sul punto vale il principio secondo cui «non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali» (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01).

Anche l'orientamento, parzialmente difforme, che riconosce che tale eccezione, in quanto relativa a preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile per la prima volta nel giudizio di cassazione, precisa che però è necessario che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere eventualmente proposta al giudice dell'esecuzione.

Nella specie, la censura non è ammissibile in sede di legittimità dal momento che il ricorrente ha invocato il bis in idem limitandosi ad indicare l'esistenza di condanne relative a evasioni dagli arresti domiciliari in ordine a condotte che sarebbero ricomprese nel tempus commissi delicti contestato nell'imputazione oggetto del presente processo.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/09/1992 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale si eccepisce la violazione del divieto di bis in idem in relazione alla condanna, confermata in appello, per il delitto di evasione dagli arresti domiciliari - deve essere dichiarato inammissibile. Invero, tale profilo non è stato dedotto nei giudizi di merito e sul punto vale il principio secondo cui «non è deducibile per la prima volta davanti alla Corte di cassazione la violazione del divieto del "ne bis in idem" sostanziale, in quanto l'accertamento relativo alla identità del fatto oggetto dei due diversi procedimenti, intesa come coincidenza di tutte le componenti della fattispecie concreta, implica un apprezzamento di merito, né è consentito alle parti produrre in sede di legittimità documenti concernenti elementi fattuali» (Sez. 2, n. 6179 del 15/01/2021, Pane, Rv. 280648 - 01). Anche l'orientamento, parzialmente difforme, che riconosce che tale eccezione, in quanto relativa a preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, risolvendosi in un "error in procedendo", è deducibile per la prima volta nel giudizio di cassazione, precisa che però è necessario che la decisione della relativa questione non comporti la necessità di accertamenti di fatto, nel qual caso la stessa deve essere eventualmente proposta al giudice dell'esecuzione. Nella specie, la censura non è ammissibile in sede di legittimità dal momento che il ricorrente ha invocato il bis in idem limitandosi ad indicare l'esistenza di condanne relative a evasioni dagli arresti domiciliari in ordine a condotte che sarebbero ricomprese nel tempus commissi delicti contestato nell'imputazione oggetto del presente processo. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - giudicata congrua - di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co
Sentenza Cassazione n. 06162/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris