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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 04312/2025

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uente DECRETO sul ricorso 10989-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 62 del 2024 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 13 febbraio 2024, nella causa 34 del 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - le spese devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., debitamente versata in atti; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Spese irripetibili.

Roma, 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 10989-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata in calce al controricorso, dalle avvocate [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso la sede dell’Istituto, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144 controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 62 del 2024 della Corte d’appello di Ancona, depositata il 13 febbraio 2024, nella causa 34 del 2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio; -2 - le spese devono essere dichiarate irripetibili, giusta dichiarazione ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., debitamente versata in atti; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Spese irripetibili. Roma, 1
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