CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 agosto 1996
Cassazione n. 19781/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
edetto Valenzan. 27/B, C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 42C15 E974E (già titolare della omonima impresaArch. [OSCURATO:PERSONA], mandante dell'ATI costituita con la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a); Sciacca arch. Pietro, residente in Erice, località"[OSCURATO:PERSONA]", via [OSCURATO:PERSONA] n. 96, C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64015 E507J,cessionario, per atto del 13 aprile 2000, in [OSCURATO:PERSONA], "di partedelle ·somme di spettanza dell'Arch. Sciacca sul credito fatto valere daquest'ultimo nei confronti dell'Università degli Studi di Palermo, con atto dicitazione del 18.8.1996", precisamente della quota di L. 3.000.000.000;Piazza dott. Giuseppe, residente in Trapani, via [OSCURATO:PERSONA] n. S,. C.F.:[OSCURATO:PERSONA] 58E13 L331E, cessionario, per atto del 19 settembre 2002, inNotaio [OSCURATO:PERSONA], "di parte delle somme di spettanza dell'Arch. Sciac-ca sul credito fatto valere da quest'ultimo nei confronti dell'Università degliStudi di Palermo, con atto di citazione del 18.8.1996", precisamente dellaquota di L. 6.000.000.000; tutti rappresentati e difesi, per procura rila-sciata in foglio separato, da intendersi materialmente congiunto al ricorso,Numero registro generale 5579/2021Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 19781/2026Data pubblicazione 14/06/2026ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:PERSONA] 77D11 D423D - [OSCURATO:TELEFONO] PEC: [OSCURATO:EMAIL]), che dichiara di volere ricevere le comunicazioni ele notificazioni presso il detto recapito PEC, ai sensi dell'art. 136, comma2, c.p.c.RicorrenticontroUniversità degli studi di Palermo, Fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Assicurazioni generali s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] assicurazio-ni s.p.a.Intimatiavverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n° 164 depositata il29 gennaio 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 marzo 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- La Corte d'appello di Palermo – adita in sede di rinvio a seguito diCass., sez. I, 17 gennaio 2017 n° 973 dagli odierni ricorrenti – pronuncia-va la risoluzione dell'appalto pubblico tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (allaquale erano subentrati a vario titolo gli Sciacca ed il Piazza) e l'Universitàdegli studi di Palermo, per inadempimento di quest'ultima, e la condanna-va a pagare ai primi euro 1.979.763,61 a titolo di risarcimento dei dannioggetto delle riserve n° 1, 6, 7 e 15, ed euro 814.968,63 per le sommeoggetto delle riserve n° 2, 3, 4, 5, 8, 11, 12, 17 e 19.2.- Avverso tale decisione proponevano nuovo ricorso per cassazionegli Sciacca ed il Piazza, affidando il gravame a quattro mezzi.Tutti i resistenti rimenavano intimati nonostante la regolare notifica-zione del ricorso.Numero registro generale 5579/2021Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 19781/2026Data pubblicazione 14/06/2026La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE2.- Col primo motivo, articolato in due profili, i ricorrenti lamentanol'omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell'art. 360 n° 5 cod. proc.civ., e violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.La Corte in sede di rinvio ha ritenuto che non fosse fondata la doman-da con la quale essi avevano chiesto ulteriori somme, rispetto a quelle og-getto delle riserve.In realtà (primo profilo), nessuna somma ulteriore era stata richiesta,oltre a quella oggetto delle riserve predette.Inoltre (secondo profilo), il risarcimento del danno derivante dalla riso-luzione contrattuale dovrebbe comprendere sia la perdita subita, sia ilmancato guadagno.3.- Il motivo è inammissibile, in ragione della sua scarsa chiarezza.Invero, i ricorrenti partono dalla stessa premessa dalla quale è partitala Corte territoriale in sede di rinvio: quest'ultima, infatti, benché abbiapremesso che non potesse “trovare accoglimento la domanda con cui l'im-presa Sciacca e la curatela fallimentare hanno chiesto il pagamento, a ti-tolo di risarcimento del danno, di somme ulteriori rispetto a quelle oggettodelle riserve” (sentenza paragrafo n° 28), ha poi aggiunto che vi era per-fetta coincidenza del perimetro delle pretese risarcitorie con le riserveformulate nel corso dell'appalto (sentenza paragrafo n° 30) e nel prosie-guo della motivazione ha tenuto fede a tale ultimo punto di partenza.Ora, i ricorrenti, dopo aver dato risalto (nel paragrafo “I° profilo” a pa-gina 11 del ricorso) al solo paragrafo n° 28 della motivazione, nel para-grafo successivo (“II° profilo”, pagina 12) si appuntano sul paragrafo n°30, affermando quindi che la parte non inadempiente deve ottenere risto-ro della perdita subita e del mancato guadagno, e passando poi ad enun-Numero registro generale 5579/2021Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 19781/2026Data pubblicazione 14/06/2026ciare, nel paragrafo intitolato “Sul mancato utile” (pagina 12), le voci ditale pretesa risarcitoria, senza trarre alcuna conclusione, e, nel paragrafointitolato “Sulla perdita effettivamente subita” (pagina 13), alcune consi-derazioni sulla rivalutazione monetaria spettante su tutte le somme rico-nosciute ai ricorrenti.In sostanza, il mezzo – fatta eccezione per l'incoerenza tra i paragrafin° 28 e n° 30 – non lascia comprendere quale sia il punto della sentenzache viene censurato e quale la critica svolta nei confronti della decisionepresa: infatti, il primo profilo enuncia un principio pienamente condivisodal Giudice del rinvio e il secondo un principio pacifico e niente affatto di-satteso dalla sentenza gravata.4.- Col secondo motivo i ricorrenti si dolgono, ai sensi dell'art. 360n° 5 cod. proc. civ., dell'omesso esame di un fatto decisivo.La Corte ha erroneamente ritenuto che la riserva n° 14, con la qualeessi avevano chiesto il ristoro del danno causato dall'allungamento deitempi di esecuzione dell'appalto, fosse una duplicazione di altre istanze, inquanto coincidente con le richieste relative alle riserve n° 1 e 6.5.- Il motivo è inammissibile, in quanto non indica un fatto storico di-battuto tra le parti e pretermesso dal giudicante, ma si risolve in una con-testazione del tutto meritale in ordine alla duplicazione delle voci risarcito-rie, predicata dalla Corte, la quale ha ben chiarito, con prudente apprez-zamento rimesso esclusivamente ad essa (art. 116 cod. proc. civ.), che levoci della riserva predetta costituivano “oggetto delle riserve nn. 1 e 6”(pagina 11 della sentenza).Inoltre, la Corte ha escluso la debenza delle somme azionate con la ri-serva n° 14 (“mancato utile causato dall'allungamento dei tempi contrat-tuali”) in ragione della mancanza di prove al riguardo, osservando che i ri-correnti non avevano “dimostrato le mancate occasioni lavorative, sologenericamente dedotte”: passaggio motivazionale che non viene aggredi-to, e tale carenza concorre a rendere il mezzo inammissibile.Numero registro generale 5579/2021Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 19781/2026Data pubblicazione 14/06/20266.- Col terzo mezzo, suddiviso in quattro profili, i ricorrenti lamenta-no nuovamente l'omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 n° 5 cod.proc. civ.), “con riferimento alla richiesta di rivalutazione monetaria relati-vamente ai crediti vantati dall'impresa”.Premessi alcuni stralci della motivazione gravata (paragrafi dedicati al“I° profilo” ed al “II° profilo”), col paragrafo intitolato “III° profilo: difettodi motivazione” essi assumono che la Corte avrebbe distinto tra le sommedovute a titolo di risarcimento del danno e quelle dovute a titolo contrat-tuale “senza la benché minima indicazione in ordine al percorso argomen-tativo”, benché essi avessero richiesto la rivalutazione e gli interessi sututte le somme relative alle riserve n° 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16 e17, aventi tutte natura risarcitoria.Infine, col profilo intitolato “IV° profilo: non corretta applicazione delprincipio di diritto enunciato dalla Corte di legittimità”, lamentano che ilGiudice del rinvio abbia immotivatamente circoscritto e limitato la rivalu-tazione monetaria alle riserve n° 1, 6, 7 e 15, disattendendo la sentenzadi cassazione della prima decisione d'appello.7.- Il motivo, che nella sostanza denuncia una carenza di motivazionee la violazione dell'art. 384, secondo comma cod. proc. civ., è fondato.Va premesso che, secondo l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte(Cass., sez. I, 3 aprile 2024 n° 8765), la risoluzione giudiziale dell'appaltoper inadempimento, che ha effetto retroattivo (art. 1458, primo comma,cod. civ.), determina il venir meno della causa giustificatrice delle attribu-zioni patrimoniali già eseguite e comporta l'insorgenza dell'obbligo di resti-tuzione della prestazione ricevuta a carico di ciascun contraente, indipen-dentemente dalle inadempienze a lui eventualmente imputabili, e, qualoraquesto non sia possibile, del suo equivalente.Ne deriva che la sentenza che pronuncia tale risoluzione produce uneffetto liberatorio ex nunc, rispetto alle prestazioni da eseguire, ed un ef-fetto recuperatorio ex tunc, rispetto alle prestazioni già eseguite.Numero registro generale 5579/2021Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 19781/2026Data pubblicazione 14/06/2026Pertanto, verificandosi per ciascuno dei contraenti una totale restitutioin integrum (indipendentemente dall'imputabilità dell'inadempienza), l'ob-bligazione restitutoria non ha natura risarcitoria, derivando esclusivamen-te dal venire meno, per effetto della pronuncia costitutiva di risoluzione,della causa delle reciproche obbligazioni.In conclusione, la risoluzione giudiziale non cambia la natura, da con-trattuale ad extracontrattuale, delle obbligazioni che ne derivano, con laconseguenza che esse rimangono pur sempre debiti di valuta, per i quali(com'è noto) non spettano la rivalutazione monetaria e gli interessi sullasomma rivalutata, ma solo eventualmente il diritto al risarcimento di unmaggior danno rispetto agli interessi, ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. (pertutte: Cass., sez. I, 5 giugno 2014, n° 12698).Ora – nonostante la Corte non abbia tenuto conto dell'effetto liberato-rio e recuperatorio della pronunciata risoluzione, avendo attribuito all'ap-paltatore le somme oggetto di riserva – sul punto non vi è alcuna conte-stazione tra le parti.Passando al merito del motivo, la Corte del rinvio, pur distinguendo tracrediti liquidati “a titolo di risarcimento del danno” e crediti liquidati “a ti-tolo contrattuale” (si vedano, in particolare, i paragrafi n° 50-52), ha at-tribuito solo alle voci sub n° 1, 6, 7 e 15 natura di debiti di valore (para-grafo n° 52) e ha, quindi, riconosciuto solo in relazione ad esse la rivalu-tazione e gli interessi, nonostante l'appaltatore avesse chiesto tali acces-sori anche su altre poste aventi natura risarcitoria.Tuttavia, dalla stessa sentenza e, in particolare, dall'elenco delle di-ciannove riserve contenuto alle pagine 13-14 della motivazione, emergeche, effettivamente, anche altre voci (oltre a quelle n° 1, 6, 7 e 15) sonostate qualificate dalla stessa Corte palermitana come risarcitorie, con laconseguenza che l'esclusione di esse dal perimetro dei debiti di valore (suiquali calcolare rivalutazione ed interessi) ha prodotto una lesione del prin-cipio espresso dalla sentenza rescindente (Cass. n° 973/2017).Numero registro generale 5579/2021Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 19781/2026Data pubblicazione 14/06/20268.- Col quarto motivo i ricorrenti deducono, nuovamente, l'omessoesame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360 n° 5 cod. proc. civ.La Corte del rinvio, pur riconoscendo gli interessi legali, ha rigettato ladomanda di interessi anatocistici, osservando che la Corte d'appello con laprecedente sentenza n° 38/2010 non l'aveva esaminata e che tale omis-sione non era stata denunciata nel giudizio di legittimità definito con lasentenza n° 973/2017: donde il giudicato sulla non debenza dell'anatoci-smo.Tale passaggio motivazionale sarebbe smentito sia dalla motivazionedella sentenza n° 38/2010, che, nell'analizzare l'ultimo motivo di gravameincidentale, aveva accolto la richiesta di interessi anatocistici, sia dal di-spositivo di essa, col quale l'Università era stata condannata a pagare gliinteressi anatocistici.9.- Il mezzo è inammissibile, in quanto formulato ai sensi dell'art. 360n° 5 cod. proc. civ., col quale, com'è noto, è possibile far valere l'omessoesame di un fatto storico e naturalistico nella sua oggettiva esistenza(Cass., sez. III, 28 dicembre 2024 n° 34787), e non la violazione del giu-dicato sceso sulla sentenza n° 38/2010 in punto di anatocismo da partedella sentenza qui gravata.10.- All'accoglimento del terzo motivo segue la cassazione della sen-tenza ed il rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione,anche per le spese del presente giudizio. P.Q.Mla Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e respinge gli altri. Cassa la sen-tenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'ap-pello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.Così deciso in Roma il 24 marzo 2026, nella camera di consiglio dellaprima sezione.Il presidenteNumero registro generale 5579/2021Numero sezionale 1302/2026Numero di raccolta generale 19781/2026Data pubblicazione 14/06/2026Guido Mercolino