CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 13155/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Bologna, ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena del 06/11/2019, appellata dal Vendrasco, con la quale lo stesso veniva condannato alla pena di giustizia per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. . Considerato che il primo motivo di ricorso con il quale è stata dedotta violazione di norme processuali è manifestamente infondato, in quanto del tutto reiterativo del motivo di appello in mancanza di confronto con la motivazione della sentenza, che ha specificamente chiarito sul punto, come l'ulteriore circostanza dei contatti tramite un parente interessato all'acquisto non ha in alcun modo determinato un mutamento del fatto,ma ha solo meglio contestualizzato la vicenda; deve essere in tal senso ribadito il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01); ritenuto che il secondo e terzo motivo, con i quali è stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 640 e 641 cod. pen. si caratterizzano per essere del tutto reiterativi in mancanza di confronto con la motivazione, tesi ad ottenere una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023