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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 ottobre 2023

Cassazione n. 35254/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 9 luglio 2018, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a rito abbreviato, dichiarava Dario [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo ZAGARIA colpevoli del delitto di omicidio volontario pluriaggravato commesso, in concorso tra loro e con persone non identificate, in danno di Teobaldo CERULLO il 29 novembre 1988 a Casal di Principe e, concessa la circostanza attenuante della "dissociazione attuosa" al solo [OSCURATO:PERSONA], condannava quest'ultimo alla pena di 10 anni di reclusione e lo ZAGARIA alla pena di 30 anni di reclusione, con le pene accessorie di legge.

La morte del CERULLO, secondo l'esame autoptico effettuato, era stata determinata "da un solo colpo di arma da fuoco a canna liscia a proiettile multiplo (fucile da caccia) alla regione frontale sinistra...esploso a pochi metri".

Il procedimento, dopo una prima archiviazione, venne riaperto a seguito di informativa redatta il 25 maggio 2015 dal [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Caserta, in cui venivano poste in risalto le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Pasquale VARGAS (interrogatori del 28 dicembre 2012 e del 2 marzo 2015), Domenico BIDOGNETTI (interrogatorio del 19 febbraio 2015) e Dario [OSCURATO:PERSONA] (interrogatorio del 9 ottobre 2015).

Quest'ultimo, nella sua ricostruzione dei fatti, si autoaccusava dell'omicidio e chiamava in correità Vincenzo ZAGARIA, riferendo che costui era presente alla riunione presso l'abitazione di un cugino di Francesco SCHIAVONE detto "Sandokan", nel corso della quale era giunto Carmine SCHIAVONE ad avvisare che Teobaldo CERULLO si era recato da lui minacciando di sporgere denuncia presso i Carabinieri a seguito della scomparsa del figlio Francesco VASTANO, avvenuta il giorno prima (in realtà il VASTANO era stato, nel frattempo, ucciso).

Francesco SCHIAVONE decise immediatamente che CERULLO andava eliminato, cosa che avveniva poco dopo per mano del [OSCURATO:PERSONA], accompagnato dallo ZAGARIA a bordo di una vettura Renault: riconosciuto e raggiunto l'uomo, che camminava in strada, [OSCURATO:PERSONA], sceso dall'auto, gli sparava un solo colpo alla nuca, uccidendolo.

Ad avviso del primo giudice, le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi attendibili sotto tutti i profili, risultavano riscontrate dalle chiamate in reità di Pasquale VARGAS e Domenico BIDOGNETTI.

Per meglio dire, le dichiarazioni poste a fondamento dell'affermata responsabilità dello ZAGARIA dovevano essenzialmente considerarsi, poiché riscontrantesi reciprocamente, quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del VARGAS, in quanto quelle del BIDOGNETTI, caratterizzate da "inesattezze" e "oscillazioni" soprattutto quanto alla presenza del VARGAS sul luogo del delitto nel momento della sua consumazione, venivano apprezzate quale elemento "di contesto".

2. Con sentenza resa in data 3 marzo 2022, depositata in data 17 ottobre 2023, la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva per entrambi gli imputati la circostanza aggravante della premeditazione, confermando la pena a ciascuno inflitta in primo grado.

Ribadito il giudizio di piena attendibilità della principale fonte di prova, già riconosciuto dal primo giudice, la Corte dell'appello osservava, in punto di attendibilità estrinseca, che la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] risultava confermata dalle "convergenti" dichiarazioni di VARGAS e BIDOGNETTI, non condividendo le obiezioni difensive espresse al riguardo e affermando essere plausibile, tenuto conto della distanza temporale dai fatti, una "difficoltà mnemonica da parte del BIDOGNETTI", il quale si era lealmente limitato a non escludere di essersi trovato in compagnia del VARGAS quando sopraggiunse sul luogo dell'omicidio.

Analogamente, proseguiva la Corte territoriale, attesa la concitazione del momento e la inevitabile confusione generata da una sparatoria, risultava "del tutto marginale" la diversa indicazione fornita dai due collaboratori in relazione al momento in cui giunsero sul posto, secondo VARGAS durante la sparatoria e secondo BIDOGNETTI ad agguato appena consumato.

Del resto, a riprova dell'attendibilità dei dichiaranti, andava valorizzato il riconoscimento, a favore di entrambi, in sede giurisdizionale, dell'attenuante della dissociazione attuosa.

3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per 11 tramite del difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi.

Con un unico, articolato, motivo deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e apparenza della motivazione.

Ci si duole, in primo luogo, della mancata analisi delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Carmine SCHIAVONE sia perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel primo interrogatorio reso in data 2 febbraio 1996 dall'inizio della sua collaborazione, aveva detto che sull'omicidio CERULLO avrebbe potuto riferire Carmine SCHIAVONE in quanto il delitto era stato commesso nelle vicinanze della sua abitazione, sia perché la versione resa da quel collaboratore doveva reputarsi la più genuina, risalendo a soli pochi anni dal fatto (18 settembre 1993) e arricchita da successive dichiarazioni del 17 settembre 2013: in essa venivano delineate la causale dell'omicidio e le sue modalità deliberative, venivano indicati gli autori del reato, sia quanto al momento ideativo che a quello esecutivo, senza che tra essi fosse stato nominato Vincenzo ZAGARIA.

In secondo luogo, il ricorso presenta un elenco di errori contenuti nella versione resa dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il giudice dell'appello non ne abbia tenuto debito conto.Inadeguata risposta, poi, la Corte di assise di appello avrebbe fornito al rilievo per cui le dichiarazioni di VARGAS non avrebbero potuto, da sole, costituire indiscusso elemento di riscontro di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], dal momento che nessun altro collaboratore di giustizia aveva riferito circa la presenza di VARGAS prima o dopo o durante l'esecuzione dell'omicidio CERULLO; presenza, peraltro, sconfessata dallo stesso Domenico BIDOGNETTI, cioè proprio la persona con la quale VARGAS aveva dichiarato di trovarsi nell'occorso.

Il dubbio manifestato dal BIDOGNETTI nell'ultimo interrogatorio reso (4 luglio 2017) era stato illogicamente impiegato dalla sentenza impugnata a certificare l'esistenza di un fatto - cioè la presenza del VARGAS al momento del delitto - che, alla luce delle prove acquisite, non appariva affatto univoco.

Nella prospettazione difensiva le propalazioni di VARGAS e BIDOGNETTI si ponevano in rapporto di reciproca esclusione, in quanto il primo aveva dichiarato di essere stato testimone oculare dell'omicidio, essendosi trovato al fianco di Domenico BIDOGNETTI, mentre il secondo si proponeva come testimone de relato, in quanto messo a conoscenza dell'omicidio solo successivamente alla sua consumazione da parte degli altri affiliati.

Da tanto derivava che le dichiarazioni di VARGAS, utilizzate dai giudici di merito a fondamento dell'affermata responsabilità penale dello ZAGARIA, erano state erroneamente utilizzate quale valido riscontro a conforto del narrato del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.

2. Occorre premettere che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01), anche nel senso di legittimare il dubbio che il dichiarante, in realtà, non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741 - 01).3.

La Corte di Assise di appello non ha fatto corretta applicazione dell'enunciato principio.

Nel confutare i motivi di gravame, la Corte suddetta ha affermato che, sull'attendibilità estrinseca, il narrato del collaboratore di giustizia Dario [OSCURATO:PERSONA], sul quale si fonda, principalmente, l'affermazione di responsabilità del ricorrente, risulterebbe confermato dalle "convergenti" dichiarazioni di Pasquale VARGAS e Domenico BIDOGNETTI, aggiungendo che sarebbe "del tutto marginale la diversa indicazione dei due collaboratori di giustizia relativa al momento in cui sono giunti sul posto, secondo VARGAS durante la sparatoria e secondo BIDOGNETTI ad agguato appena consumato".

Tale ultima affermazione è manifestamente illogica.

La diversità del momento in cui, rispettivamente, VARGAS e BIDOGNETTI dichiararono di giungere sulla scena del crimine non può essere apprezzata alla stregua di una discordanza "marginale", come opinano i giudici del gravame, in quanto implica una diversità di conseguenze processuali e probatorie di importanza fondamentale: nel senso, cioè, che VARGAS, essendo giunto, a suo dire in compagnia di BIDOGNETTI, prima - e non durante, come erroneamente esposto dalla Corte di merito - della sparatoria in cui trovò la morte il CERULLO, ha assunto, nel processo, la veste di testimone oculare, mentre BIDOGNETTI, arrivato sul luogo medesimo "ad agguato appena consumato", per usare le stesse parole della sentenza impugnata, non vide nulla dell'azione omicida perpetrata dal [OSCURATO:PERSONA], sicché in relazione ad essa nulla avrebbe potuto riferire siccome personalmente e direttamente percepito.

In alcun modo, quindi, le dichiarazioni di VARGAS e BIDOGNETTI avrebbero potuto essere qualificate come "convergenti", né caratterizzate da differenze soltanto "marginali".

La Corte di Assise di appello è, pertanto, incorsa in un chiaro travisamento delle prove dichiarative e in un conseguente passaggio motivazionale manifestamente illogico che inficiano la tenuta della motivazione.

3.1. A ciò va aggiunto un ulteriore profilo di fragilità della sentenza impugnata, costituito dal silenzio serbato sulle dichiarazioni rese sul delitto de quo da Carmine SCHIAVONE, in riferimento alle quali la difesa dello ZAGARIA aveva dedotto uno specifico motivo di gravame e che erano state apprezzate dal primo giudice non "quali riscontro alla individuazione degli autori (non aveva indicato fra di essi il ricorrente, n.d.e.) e alle modalità dell'omicidio, ma in senso frazionato solo rispetto al contesto in cui maturò l'omicidio medesimo e alla causale" (pag. 18 sentenza di primo grado).

Sul ridetto motivo di gravame manca del tutto una risposta.

4. Per i vizi motivazionali rilevati, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli, che provvederà a nuova valutazione del compendio probatorio senza incorrere negli errori evidenziati e in armonia con i principi richiamati in premessa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 9 luglio 2018, il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli, in esito a rito abbreviato, dichiarava Dario [OSCURATO:PERSONA] e Vincenzo ZAGARIA colpevoli del delitto di omicidio volontario pluriaggravato commesso, in concorso tra loro e con persone non identificate, in danno di Teobaldo CERULLO il 29 novembre 1988 a Casal di Principe e, concessa la circostanza attenuante della "dissociazione attuosa" al solo [OSCURATO:PERSONA], condannava quest'ultimo alla pena di 10 anni di reclusione e lo ZAGARIA alla pena di 30 anni di reclusione, con le pene accessorie di legge. La morte del CERULLO, secondo l'esame autoptico effettuato, era stata determinata "da un solo colpo di arma da fuoco a canna liscia a proiettile multiplo (fucile da caccia) alla regione frontale sinistra...esploso a pochi metri". Il procedimento, dopo una prima archiviazione, venne riaperto a seguito di informativa redatta il 25 maggio 2015 dal [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Caserta, in cui venivano poste in risalto le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Pasquale VARGAS (interrogatori del 28 dicembre 2012 e del 2 marzo 2015), Domenico BIDOGNETTI (interrogatorio del 19 febbraio 2015) e Dario [OSCURATO:PERSONA] (interrogatorio del 9 ottobre 2015). Quest'ultimo, nella sua ricostruzione dei fatti, si autoaccusava dell'omicidio e chiamava in correità Vincenzo ZAGARIA, riferendo che costui era presente alla riunione presso l'abitazione di un cugino di Francesco SCHIAVONE detto "Sandokan", nel corso della quale era giunto Carmine SCHIAVONE ad avvisare che Teobaldo CERULLO si era recato da lui minacciando di sporgere denuncia presso i Carabinieri a seguito della scomparsa del figlio Francesco VASTANO, avvenuta il giorno prima (in realtà il VASTANO era stato, nel frattempo, ucciso). Francesco SCHIAVONE decise immediatamente che CERULLO andava eliminato, cosa che avveniva poco dopo per mano del [OSCURATO:PERSONA], accompagnato dallo ZAGARIA a bordo di una vettura Renault: riconosciuto e raggiunto l'uomo, che camminava in strada, [OSCURATO:PERSONA], sceso dall'auto, gli sparava un solo colpo alla nuca, uccidendolo. Ad avviso del primo giudice, le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi attendibili sotto tutti i profili, risultavano riscontrate dalle chiamate in reità di Pasquale VARGAS e Domenico BIDOGNETTI. Per meglio dire, le dichiarazioni poste a fondamento dell'affermata responsabilità dello ZAGARIA dovevano essenzialmente considerarsi, poiché riscontrantesi reciprocamente, quelle del [OSCURATO:PERSONA] e del VARGAS, in quanto quelle del BIDOGNETTI, caratterizzate da "inesattezze" e "oscillazioni" soprattutto quanto alla presenza del VARGAS sul luogo del delitto nel momento della sua consumazione, venivano apprezzate quale elemento "di contesto". 2. Con sentenza resa in data 3 marzo 2022, depositata in data 17 ottobre 2023, la Corte di assise di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva per entrambi gli imputati la circostanza aggravante della premeditazione, confermando la pena a ciascuno inflitta in primo grado. Ribadito il giudizio di piena attendibilità della principale fonte di prova, già riconosciuto dal primo giudice, la Corte dell'appello osservava, in punto di attendibilità estrinseca, che la narrazione del [OSCURATO:PERSONA] risultava confermata dalle "convergenti" dichiarazioni di VARGAS e BIDOGNETTI, non condividendo le obiezioni difensive espresse al riguardo e affermando essere plausibile, tenuto conto della distanza temporale dai fatti, una "difficoltà mnemonica da parte del BIDOGNETTI", il quale si era lealmente limitato a non escludere di essersi trovato in compagnia del VARGAS quando sopraggiunse sul luogo dell'omicidio. Analogamente, proseguiva la Corte territoriale, attesa la concitazione del momento e la inevitabile confusione generata da una sparatoria, risultava "del tutto marginale" la diversa indicazione fornita dai due collaboratori in relazione al momento in cui giunsero sul posto, secondo VARGAS durante la sparatoria e secondo BIDOGNETTI ad agguato appena consumato. Del resto, a riprova dell'attendibilità dei dichiaranti, andava valorizzato il riconoscimento, a favore di entrambi, in sede giurisdizionale, dell'attenuante della dissociazione attuosa. 3. Ha proposto ricorso per cassazione l'interessato, per 11 tramite del difensore di fiducia, sulla base dei seguenti motivi. Con un unico, articolato, motivo deduce violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e apparenza della motivazione. Ci si duole, in primo luogo, della mancata analisi delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese dal collaboratore di giustizia Carmine SCHIAVONE sia perché lo stesso [OSCURATO:PERSONA], nel primo interrogatorio reso in data 2 febbraio 1996 dall'inizio della sua collaborazione, aveva detto che sull'omicidio CERULLO avrebbe potuto riferire Carmine SCHIAVONE in quanto il delitto era stato commesso nelle vicinanze della sua abitazione, sia perché la versione resa da quel collaboratore doveva reputarsi la più genuina, risalendo a soli pochi anni dal fatto (18 settembre 1993) e arricchita da successive dichiarazioni del 17 settembre 2013: in essa venivano delineate la causale dell'omicidio e le sue modalità deliberative, venivano indicati gli autori del reato, sia quanto al momento ideativo che a quello esecutivo, senza che tra essi fosse stato nominato Vincenzo ZAGARIA. In secondo luogo, il ricorso presenta un elenco di errori contenuti nella versione resa dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], lamentando che il giudice dell'appello non ne abbia tenuto debito conto.Inadeguata risposta, poi, la Corte di assise di appello avrebbe fornito al rilievo per cui le dichiarazioni di VARGAS non avrebbero potuto, da sole, costituire indiscusso elemento di riscontro di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], dal momento che nessun altro collaboratore di giustizia aveva riferito circa la presenza di VARGAS prima o dopo o durante l'esecuzione dell'omicidio CERULLO; presenza, peraltro, sconfessata dallo stesso Domenico BIDOGNETTI, cioè proprio la persona con la quale VARGAS aveva dichiarato di trovarsi nell'occorso. Il dubbio manifestato dal BIDOGNETTI nell'ultimo interrogatorio reso (4 luglio 2017) era stato illogicamente impiegato dalla sentenza impugnata a certificare l'esistenza di un fatto - cioè la presenza del VARGAS al momento del delitto - che, alla luce delle prove acquisite, non appariva affatto univoco. Nella prospettazione difensiva le propalazioni di VARGAS e BIDOGNETTI si ponevano in rapporto di reciproca esclusione, in quanto il primo aveva dichiarato di essere stato testimone oculare dell'omicidio, essendosi trovato al fianco di Domenico BIDOGNETTI, mentre il secondo si proponeva come testimone de relato, in quanto messo a conoscenza dell'omicidio solo successivamente alla sua consumazione da parte degli altri affiliati. Da tanto derivava che le dichiarazioni di VARGAS, utilizzate dai giudici di merito a fondamento dell'affermata responsabilità penale dello ZAGARIA, erano state erroneamente utilizzate quale valido riscontro a conforto del narrato del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. 2. Occorre premettere che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, purché esse siano dotate di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e - in assenza di specifici elementi di sospetto di accordi fraudolenti o reciproche suggestioni - siano concordanti nel loro nucleo essenziale, essendo irrilevanti eventuali divergenze relative solo ad elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di una insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. 1, n. 17370 del 12/09/2023, dep. 2024, Gallina, Rv. 286327 - 01), anche nel senso di legittimare il dubbio che il dichiarante, in realtà, non abbia preso parte alle vicende riferite, ovvero che egli abbia alterato il narrato al riconoscibile fine di sostenere un'accusa altrimenti insostenibile (Sez. 1, n. 10561 del 28/10/2020, dep. 2021, Scicchitano, Rv. 280741 - 01).3. La Corte di Assise di appello non ha fatto corretta applicazione dell'enunciato principio. Nel confutare i motivi di gravame, la Corte suddetta ha affermato che, sull'attendibilità estrinseca, il narrato del collaboratore di giustizia Dario [OSCURATO:PERSONA], sul quale si fonda, principalmente, l'affermazione di responsabilità del ricorrente, risulterebbe confermato dalle "convergenti" dichiarazioni di Pasquale VARGAS e Domenico BIDOGNETTI, aggiungendo che sarebbe "del tutto marginale la diversa indicazione dei due collaboratori di giustizia relativa al momento in cui sono giunti sul posto, secondo VARGAS durante la sparatoria e secondo BIDOGNETTI ad agguato appena consumato". Tale ultima affermazione è manifestamente illogica. La diversità del momento in cui, rispettivamente, VARGAS e BIDOGNETTI dichiararono di giungere sulla scena del crimine non può essere apprezzata alla stregua di una discordanza "marginale", come opinano i giudici del gravame, in quanto implica una diversità di conseguenze processuali e probatorie di importanza fondamentale: nel senso, cioè, che VARGAS, essendo giunto, a suo dire in compagnia di BIDOGNETTI, prima - e non durante, come erroneamente esposto dalla Corte di merito - della sparatoria in cui trovò la morte il CERULLO, ha assunto, nel processo, la veste di testimone oculare, mentre BIDOGNETTI, arrivato sul luogo medesimo "ad agguato appena consumato", per usare le stesse parole della sentenza impugnata, non vide nulla dell'azione omicida perpetrata dal [OSCURATO:PERSONA], sicché in relazione ad essa nulla avrebbe potuto riferire siccome personalmente e direttamente percepito. In alcun modo, quindi, le dichiarazioni di VARGAS e BIDOGNETTI avrebbero potuto essere qualificate come "convergenti", né caratterizzate da differenze soltanto "marginali". La Corte di Assise di appello è, pertanto, incorsa in un chiaro travisamento delle prove dichiarative e in un conseguente passaggio motivazionale manifestamente illogico che inficiano la tenuta della motivazione. 3.1. A ciò va aggiunto un ulteriore profilo di fragilità della sentenza impugnata, costituito dal silenzio serbato sulle dichiarazioni rese sul delitto de quo da Carmine SCHIAVONE, in riferimento alle quali la difesa dello ZAGARIA aveva dedotto uno specifico motivo di gravame e che erano state apprezzate dal primo giudice non "quali riscontro alla individuazione degli autori (non aveva indicato fra di essi il ricorrente, n.d.e.) e alle modalità dell'omicidio, ma in senso frazionato solo rispetto al contesto in cui maturò l'omicidio medesimo e alla causale" (pag. 18 sentenza di primo grado). Sul ridetto motivo di gravame manca del tutto una risposta. 4. Per i vizi motivazionali rilevati, la sentenza deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Napoli, che provvederà a nuova valutazione del compendio probatorio senza incorrere negli errori evidenziati e in armonia con i principi richiamati in premessa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sez
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