CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 16760/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16153-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3096/24/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la parte contribuente soc. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre avverso la sentenza della cTR per la Puglia ove è riformata la pronuncia della CTP di Lecce di accoglimento delle ragioni della parte contribuente in tema di deducibilità quote di ammortamento; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso; che il ricorso è affidato ad unico motivo; che in prossimità dell'udienza la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni; CONSIDERATO che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente, nonché ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 110 d.P.R. n. 917/1986; che deve premettersi essere ormai principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte l'affermazione secondo la quale (Cass. VI- 5, n. 9105/2017) ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza solo allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento. In tali casi la sentenza resta sprovvista in concreto del c.d. "minimo costituzionale" Ric. 2020 n. 16153 sez. MT - ud. 12-04-2022 -2- di cui alla nota pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass.S.U, n. 8053/2014, seguita da Cass. VI - 5, n. 5209/2018); che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., IV, n. 8718/2005, n. 4842/2006, Cass. V, n. 5583/2011); che, nel caso in esame, la CTR ha analiticamente preso in esame i motivi, dando risposta articolata con riferimento alle singole censure, con una valutazione di merito che esula dal perimetro di cognizione di questa suprema Corte di legittimità. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere rigettato; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo; PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte contribuente alla rifusione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.cinquemilaseicento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da Ric. 2020 n. 16153 sez. MT - ud. 12-04-2022 -3- parte delricorrentepnritip.. _te dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ~. a norma del comma 1 -bis dello stesso