CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30641/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 14/07/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo, emessa il 6 maggio 2019, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di rapina aggravata della somma di euro 4,5.0 sottratta con minaccia a [OSCURATO:PERSONA] . mentre costei si trovava per strada a bordo della sua automobile. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte accolto la richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata alla ricognizione formale della persona dell'imputato da parte della persona offesa. La Corte, nel rigettare la richiesta con laconica motivazione, non avrebbe tenuto conto delle discrasie segnalate dalla difesa a proposito della individuazione fotografica operata dalla vittima durante le indagini preliminari (con riferimento alla qualità delle foto) e delle incertezze dalla stessa manifestate all'udienza dibattimentale di primo grado nella quale era stata esaminata, incertezze inerenti ai tratti somatici del rapinatore che non avrebbero potuto condurre ad alcuna certezza sulla identificazione del ricorrente come autore del delitto con la consequenziale necessità di approfondimento della questione attraverso il mezzo di prova richiesto. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente è stata depositata una memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. Deve premettersi che dalla sentenza di primo grado risulta che l'imputato, a mezzo del suo difensore, aveva in prima battuta richiesto che il giudizio venisse definito con il rito abbreviato condizionato alla ricognizione personale effettuata dalla persona offesa. Tale richiesta era stata respinta e si era proceduto con il rito ordinario; la richiesta di ricognizione personale era stata ribadita prima dell'inizio del dibattimento ed anche alla fine, ex art. 507 cod. proc. pen., venendo rigettata in entrambi i casi dal primo giudice. Con l'atto di appello era stata impugnata l'ordinanza di rigetto della richiesta da parte del Tribunale e invocata la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale finalizzata all'espletamento del mezzo di prova. Anche tale richiesta era stata respinta dalla Corte di appello, ritenendosi, in conformità con il primo giudice, che fosse sufficiente il fatto che la persona offesa, come dichiarato al dibattimento, avesse individuato l'imputato in fotografia durante le indagini ed avesse ribadito al dibattimento tale individuazione fotografica, mostrando quella certezza che la difesa ha contestato fin dal giudizio di primo grado, con l'atto di appello e con il ricorso.2. La ricognizione è un mezzo di prova.formale al quale l'ordinamento attribuisce un grado di attendibilità più elevato rispetto agli altri procedimenti di individuazione dell'imputato quale autore di un reato. Il fatto che, in base al principio di non tassatività dei mezzi di prova, il giudizio di colpevolezza possa fondarsi anche su individuazioni fotografiche rese in fase di indagini, a volte, come nel caso in esame, ribadite in dibattimento, ovvero ancora tramite ricognizioni informali effettuate dalla persona offesa nei confronti dell'imputato presente in aula, non esclude che il metodo più esaustivo e attendibile di individuazione sia la ricognizione formale, avuto riguardo al sistema di garanzie previsto per le modalità del suo svolgimento (sul punto, Sez. 2, n. 40405 del 10/06/2004 e successive conformi). Tanto premesso, l'imputato, lungo tutto il processo - che è importante sottolineare essersi celebrato con il rito ordinario e non abbreviato - aveva ripetutamente richiesto, al Tribunale ed alla Corte, che si procedesse a ricognizione formale e tale richiesta è stata sempre negata senza che vi fosse recesso alcuno da parte dell'imputato o consenso all'acquisizione di atti delle indagini preliminari o impossibilità oggettiva, ma solo sul presupposto della attendibilità della vittima e, per essa, della sua individuazione fotografica effettuata nella fase delle indagini preliminari e ribadita al dibattimento. Tale assunto motivazionale, nell'ambito del giudizio ordinario, avrebbe potuto essere valorizzato solo nel caso in cui la ricognizione formale non fosse stata richiesta dall'imputato, ovvero egli vi avesse rinunciato o, ancora, la sua effettuazione fosse divenuta impossibile per qualsiasi causa. Si è, dunque, illegittimamente negato l'espletamento del mezzo di prova più affidabile deputato dal sistema processuale alla individuazione del soggetto con il massimo possibile di garanzie e nel contraddittorio delle parti, così vulnerando le prerogative difensive stante l'espressa volontà dell'imputato di scegliere il rito ordinario e non quello abbreviato e di procedere all'assunzione della prova secondo le regole ad esso inerenti. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata e la necessità che il giudice del rinvio proceda alla ricognizione formale ed al consequenziale nuovo giudizio sulla responsabilità, nell'ambito del quale potranno essere valorizzate, se del caso ma solo dopo l'esito del mezzo di prova ed attraverso i sistemi processuali a ciò deputati, le dichiarazioni rese dalla persona offesa durante le indagini preliminari e le attività compiute dalla polizia giudiziaria per la individuazione dell'autore del reato attraverso l'apporto della vittima. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 27.06.2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]