Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione UDecisione del 30 gennaio 2023

Cassazione n. 35988/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7974/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 2779/2023 depositata il 30/01/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., avverso l’ordinanza n. 2779/2023 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, pubblicata il 30 gennaio 2023.

Resiste con controricorso ilComune di [OSCURATO:PERSONA].

Gli altri intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380-bis.1, c.p.c.

L’ordinanza n. 2779 del 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1079/2021 del Consiglio di Stato, pronunciata in sede di giudizio di ottemperanza della sentenza n. 164/2015, con la quale il medesimo Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso della signora Cicilano e statuito l’obbligo del convenuto Comune di [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sulla sua posizione con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l’assunzione presso detto Comune.

Il ricorso premette che l’ordinanza n. 2779/2023 è decisione “anomala e abnorme” , giacché resa con “ordinanza di quattordici pagine avente il contenuto di una sentenza di rigetto” e riguardante la “decisione di un ricorso proposto per motivi di giurisdizione, che andava presa con una sentenza e non con ordinanza”.

Si denuncia:

1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 279, 1 c.p.c.; 380 - bis c.p.c. in relazione all’art.375, comma 1, c.p.c.

2. Violazione o falsa applicazione degli artt. 51 c.p.c. e 17 cod. proc. amm., relativi al vizio di costituzione del giudice per mancata astensione obbligatoria, e dell’art. 158 c.p.c. sanzionato con la nullità insanabile e rilevabile d’ufficio. 3.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360, 5 c.p.c. ( anche in relazione agli artt. 323 c.p. e 111, II Cost., 295 c.p.c.).

4. Nullità dell’ordinanza (in relazione all’art. 158 c.p.c.) per avere questa abnormemente deciso l’inammissibilità di un ricorso per motivi di giurisdizione avverso una sentenza nulla del tutto prescindendo dal fatto che la Sez.

Quinta del Consiglio di Stato ‐ in veste di giudice dell’ottemperanza ‐ era, o poteva essere per l’effetto, sprovvista di poteri giurisdizionali con riguardo all’irregolare costituzione dell’organo giudicante per l’inidoneità di un suo componente, e giusta la sanzione di nullità comminata dal legislatoree dichiarabile d’ufficio; così ponendosi in contrasto con i principi generali del diritto secondo i quali una sentenza nulla, e di per sé insanabile, non solo non può produrre alcun effetto, ma non può costituire un punto di riferimento evidentemente valido per assumere conseguenti decisioni.

5. Nullità dell’ordinanza per violazione e/o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septiesL. 241/1990.

Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dischiarare inammissibile il ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria in data 13 ottobre 2023.

La Prima Presidente ha altresì trasmesso copia di una memoria inviata con lettera raccomandata pervenuta in data 23 ottobre 2023 a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella procura conferita in calce al ricorso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], viene individuato come “già esercente la professione forense” e “consulente” della ricorrente, domiciliato nello studio del difensore costituito.

Il ricorso è inammissibile.

La parte interessata può chiedere la correzione o la revocazione della sentenza, dell’ordinanza o del decreto di cui all'art. 380-bis c.p.c., pronunciati dalla Corte di cassazione, che sono affetti da errore materiale o di calcolo, ovvero da errore di fatto, mentre non è proponibile il ricorso straordinario per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile, essendo già stato svolto nelle decisioni della Corte di cassazione il controllo di legittimità che ad essa riserva la Costituzione e ricavandosi da tale norma non soltanto la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione, ma anche la garanzia costituzionale del giudicato civile.

Il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione preclude - salvo i rimedi ex art. 391 - bis e ss. c.p.c. - l'ulteriore riesame di ogni questione di merito o di rito, essendo connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della Corte di cassazione "per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione" - che definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza ai rapporti giuridici controversi e che quindi non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso; certezza, questa, che costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto direttamente ricollegabile al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre (ed indefinitamente) possibile controvertere della legittimità delle pronunce di cassazione (Corte cost. sentenze n. 501 del 2000; n. 224 del 1996; n. 294 e n. 247 del 1995; n. 21 del 1982; n. 136 del 1972; n. 51 del 1970).

La non censurabilità degli errori di diritto o di giudizio delle pronunce della Corte di cassazione non è contraria all'effettività della tutela giurisdizionale, riconoscendosi sia nella giurisprudenza europea che in quella costituzionale la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità dell’ordinamento e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass. Sez.

Unite n. 8994 del 2018; n. 30994 del 2017; n. 13181 del 2013).

Neppure può convertirsi l’impugnazione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] in ricorso per revocazione, non essendo essa volta a denunciare errori di percezione che abbiano inciso sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione.

Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo.

Non occorre provvedere al riguardo per gli intimati che non hanno svolto in questa sede attività difensive.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7974/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 2779/2023 depositata il 30/01/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso ex art. 111, comma 7, Cost., avverso l’ordinanza n. 2779/2023 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, pubblicata il 30 gennaio 2023. Resiste con controricorso ilComune di [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri intimati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto attività difensive. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 380-bis.1, c.p.c. L’ordinanza n. 2779 del 2023 ha dichiarato inammissibile il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza n. 1079/2021 del Consiglio di Stato, pronunciata in sede di giudizio di ottemperanza della sentenza n. 164/2015, con la quale il medesimo Consiglio di Stato aveva accolto il ricorso della signora Cicilano e statuito l’obbligo del convenuto Comune di [OSCURATO:PERSONA] a pronunciarsi sulla sua posizione con riferimento alla sussistenza dei presupposti per l’assunzione presso detto Comune. Il ricorso premette che l’ordinanza n. 2779/2023 è decisione “anomala e abnorme” , giacché resa con “ordinanza di quattordici pagine avente il contenuto di una sentenza di rigetto” e riguardante la “decisione di un ricorso proposto per motivi di giurisdizione, che andava presa con una sentenza e non con ordinanza”. Si denuncia: 1. Violazione o falsa applicazione degli artt. 279, 1 c.p.c.; 380 - bis c.p.c. in relazione all’art.375, comma 1, c.p.c. 2. Violazione o falsa applicazione degli artt. 51 c.p.c. e 17 cod. proc. amm., relativi al vizio di costituzione del giudice per mancata astensione obbligatoria, e dell’art. 158 c.p.c. sanzionato con la nullità insanabile e rilevabile d’ufficio. 3.Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti, art. 360, 5 c.p.c. ( anche in relazione agli artt. 323 c.p. e 111, II Cost., 295 c.p.c.). 4. Nullità dell’ordinanza (in relazione all’art. 158 c.p.c.) per avere questa abnormemente deciso l’inammissibilità di un ricorso per motivi di giurisdizione avverso una sentenza nulla del tutto prescindendo dal fatto che la Sez. Quinta del Consiglio di Stato ‐ in veste di giudice dell’ottemperanza ‐ era, o poteva essere per l’effetto, sprovvista di poteri giurisdizionali con riguardo all’irregolare costituzione dell’organo giudicante per l’inidoneità di un suo componente, e giusta la sanzione di nullità comminata dal legislatoree dichiarabile d’ufficio; così ponendosi in contrasto con i principi generali del diritto secondo i quali una sentenza nulla, e di per sé insanabile, non solo non può produrre alcun effetto, ma non può costituire un punto di riferimento evidentemente valido per assumere conseguenti decisioni. 5. Nullità dell’ordinanza per violazione e/o elusione del giudicato ai sensi dell’art. 21-septiesL. 241/1990. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dischiarare inammissibile il ricorso. La ricorrente ha depositato memoria in data 13 ottobre 2023. La Prima Presidente ha altresì trasmesso copia di una memoria inviata con lettera raccomandata pervenuta in data 23 ottobre 2023 a firma dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, nella procura conferita in calce al ricorso all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], viene individuato come “già esercente la professione forense” e “consulente” della ricorrente, domiciliato nello studio del difensore costituito. Il ricorso è inammissibile. La parte interessata può chiedere la correzione o la revocazione della sentenza, dell’ordinanza o del decreto di cui all'art. 380-bis c.p.c., pronunciati dalla Corte di cassazione, che sono affetti da errore materiale o di calcolo, ovvero da errore di fatto, mentre non è proponibile il ricorso straordinario per violazione di legge ex art. 111, comma 7, Cost., esperibile solo avverso un provvedimento di merito avente carattere decisorio e non altrimenti impugnabile, essendo già stato svolto nelle decisioni della Corte di cassazione il controllo di legittimità che ad essa riserva la Costituzione e ricavandosi da tale norma non soltanto la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione, ma anche la garanzia costituzionale del giudicato civile. Il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione preclude - salvo i rimedi ex art. 391 - bis e ss. c.p.c. - l'ulteriore riesame di ogni questione di merito o di rito, essendo connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della Corte di cassazione "per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione" - che definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza ai rapporti giuridici controversi e che quindi non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso; certezza, questa, che costituisce un valore costituzionalmente protetto, in quanto direttamente ricollegabile al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre (ed indefinitamente) possibile controvertere della legittimità delle pronunce di cassazione (Corte cost. sentenze n. 501 del 2000; n. 224 del 1996; n. 294 e n. 247 del 1995; n. 21 del 1982; n. 136 del 1972; n. 51 del 1970). La non censurabilità degli errori di diritto o di giudizio delle pronunce della Corte di cassazione non è contraria all'effettività della tutela giurisdizionale, riconoscendosi sia nella giurisprudenza europea che in quella costituzionale la necessità che le decisioni, una volta divenute definitive, non possano essere messe in discussione, onde assicurare la stabilità dell’ordinamento e dei rapporti giuridici, nonché l'ordinata amministrazione della giustizia (Cass. Sez. Unite n. 8994 del 2018; n. 30994 del 2017; n. 13181 del 2013). Neppure può convertirsi l’impugnazione spiegata da [OSCURATO:PERSONA] in ricorso per revocazione, non essendo essa volta a denunciare errori di percezione che abbiano inciso sulla formazione del giudizio di fatto contenuto nella decisione della Corte di cassazione. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo. Non occorre provvedere al riguardo per gli intimati che non hanno svolto in questa sede attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del c
Sentenza Cassazione n. 35988/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris