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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 29761/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno, pronunciando insede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte n.25166/2025, in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Salerno indata 20/12/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cuiagli art. 416 cod.pen- 2 e 8 d.lgs 74/2000 ascrittigli, riduceva la pena inflitta inquella di anni due di reclusione.2.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.Con il primo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs74/2000 in ordine alla ritenuta inesistenza delle operazioni economiche.Argomenta che la Corte di appello, nell’affermare la responsabilità del Fuscoper i reati contestati aveva valorizzato un profilo inidoneo a dimostrarel’inesistenza, sul piano soggettivo ed oggettivo, delle operazioni economiche e,cioè, l’inesistenza della categoria merceologica descritta nelle fatture; l’inesistenzadella categoria merceologica poteva, al più, costituire indice di una induzione inerrore dell’acquirente in merito allo stadio di lavorazione del prodotto venduto alfine di ottenere il pagamento dell’Iva al 22% e l’omesso versamento dell’Iva daparte dell’imputato avrebbe potuto, in ipotesi, rilevare ex art. 10-ter d.lgs74/2000; la prospettazione difensiva trovava riscontro nella conversazioneintercettata, intercorsa tra l’imputato ed il commercialista [OSCURATO:PERSONA],intercettazione non considerata dai Giudici di appello.Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 62-bis cod.pen.Lamenta che la Corte di appello, nel computo dosimetrico della pena,applicava la riduzione per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche solosul reato ritenuto più grave e non anche ai reati satellite; il presupposto delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era costituito dalcomportamento processuale dell’imputato e, pertanto, secondo la giurisprudenzadi legittimità, non essendo strettamente riferibile al solo reato più grave, ladiminuzione di pena andava applicata a tutti i reati avvinti dal vincolo dellacontinuazione.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge, richiedesostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanzeprocessuali.Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in unamera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse insede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,n. 37006, Piras, Rv. 235508).Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per ilgiudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,Rv. 234148).2.

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, le modalità di calcolo dellapena in ipotesi di reato continuato, si realizzano dapprima individuando laviolazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per singoli reati confluentinella continuazione, e tenendo conto della eventuale applicazione di circostanzeaggravanti o attenuanti, oltre che dell'eventuale giudizio di comparazione tracircostanze di segno opposto, e solo successivamente procedendo all'aumento perla ritenuta continuazione (Sez.3, n. 225 del 28/06/201, dep.09/01/2018,Rv.272211 – 01; Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, dep. 24/10/2014, P.G. in proc.Piccirillo, Rv. 260625).

Ciò non significa, tuttavia, che delle circostanze attenuantigeneriche non di debba tenere conto, sia pure solo implicitamente, anche inrelazione ai reati satelliti.

Una volta che le circostanze attenuanti generiche sianoconcesse, le stesse devono riguardare tutti i reati posti in continuazione, salvo cheper alcuni di essi il giudice le abbia espressamente escluse, diverse però essendole modalità di operatività; infatti, mentre con riguardo al reato principalel'operatività delle circostanze sfocia nella diminuzione di pena ex art. 63 cod. pen.,per i reati satelliti le stesse influiscono in sede di determinazione dell'aumento dipena ex art. 81 cod. pen. dipendendo l'entità dello stesso anche, appunto, tra glialtri elementi, dal riconoscimento delle medesime (vedi Sez. 6, n. 1898 del17/11/1992, dep. 26/02/1993, Altamura ed altri, Rv. 193782).La Corte di appello, nel calcolo della pena, si è uniformata a tali criteri,applicando correttamente le riconosciute circostanze attenuanti generiche sullapena base individuata per il reato più grave con conseguente diminuzione dellastessa in base al disposto dell’art. 63 cod.pen.; inoltre, non risulta – né invero èstato dedotto - che tali circostanze siano state escluse per la determinazionedell’aumento di pena relativo ai reati satellite, in ordine ai quali le predettecircostanze attenuanti generiche hanno, del pari e correttamente, costituito unodegli elementi per determinare l’entità dell’aumento ex art. 81 cod.pen.Non coglie, dunque, nel segno il richiamo da parte del ricorrente dellasentenza di questa Corte, n. 10995/2018, che attiene alla diversa ipotesi, che quinon ricorre, nella quale le circostanze attenuanti generiche, riconosciute sulla basedi elementi di fatto di natura oggettiva, venivano considerate solo nelladeterminazione dell’aumento di pena per i reati in continuazione e non anche perla quantificazione della pena base relativa al reato più grave.3.

Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata indispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Salerno, pronunciando insede di rinvio a seguito di sentenza di annullamento di questa Corte n.25166/2025, in riforma della sentenza emessa dal Gup del Tribunale di Salerno indata 20/12/2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di cuiagli art. 416 cod.pen- 2 e 8 d.lgs 74/2000 ascrittigli, riduceva la pena inflitta inquella di anni due di reclusione.2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], amezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.Con il primo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 2 e 8 d.lgs74/2000 in ordine alla ritenuta inesistenza delle operazioni economiche.Argomenta che la Corte di appello, nell’affermare la responsabilità del Fuscoper i reati contestati aveva valorizzato un profilo inidoneo a dimostrarel’inesistenza, sul piano soggettivo ed oggettivo, delle operazioni economiche e,cioè, l’inesistenza della categoria merceologica descritta nelle fatture; l’inesistenzadella categoria merceologica poteva, al più, costituire indice di una induzione inerrore dell’acquirente in merito allo stadio di lavorazione del prodotto venduto alfine di ottenere il pagamento dell’Iva al 22% e l’omesso versamento dell’Iva daparte dell’imputato avrebbe potuto, in ipotesi, rilevare ex art. 10-ter d.lgs74/2000; la prospettazione difensiva trovava riscontro nella conversazioneintercettata, intercorsa tra l’imputato ed il commercialista [OSCURATO:PERSONA],intercettazione non considerata dai Giudici di appello.Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell’art. 62-bis cod.pen.Lamenta che la Corte di appello, nel computo dosimetrico della pena,applicava la riduzione per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche solosul reato ritenuto più grave e non anche ai reati satellite; il presupposto delriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era costituito dalcomportamento processuale dell’imputato e, pertanto, secondo la giurisprudenzadi legittimità, non essendo strettamente riferibile al solo reato più grave, ladiminuzione di pena andava applicata a tutti i reati avvinti dal vincolo dellacontinuazione.Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.Il ricorrente, attraverso una formale denuncia di violazione di legge, richiedesostanzialmente una rivisitazione, non consentita in questa sede, delle risultanzeprocessuali.Nel motivo in esame, infatti, si espongono censure le quali si risolvono in unamera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisioneimpugnata, sulla base di diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti,senza individuare vizi di logicità, ricostruzione e valutazione, quindi, precluse insede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, [OSCURATO:PERSONA], Rv.235507; sez. 6, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006,n. 37006, Piras, Rv. 235508).Va ribadito, a tale proposito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dalla L. n. 46 del 2006, art. 8non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per ilgiudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanzeprocessuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversiparametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256,Rv. 234148).2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Secondo quanto più volte ribadito da questa Corte, le modalità di calcolo dellapena in ipotesi di reato continuato, si realizzano dapprima individuando laviolazione più grave, desumibile dalla pena da irrogare per singoli reati confluentinella continuazione, e tenendo conto della eventuale applicazione di circostanzeaggravanti o attenuanti, oltre che dell'eventuale giudizio di comparazione tracircostanze di segno opposto, e solo successivamente procedendo all'aumento perla ritenuta continuazione (Sez.3, n. 225 del 28/06/201, dep.09/01/2018,Rv.272211 – 01; Sez. 6, n. 44368 del 15/10/2014, dep. 24/10/2014, P.G. in proc.Piccirillo, Rv. 260625). Ciò non significa, tuttavia, che delle circostanze attenuantigeneriche non di debba tenere conto, sia pure solo implicitamente, anche inrelazione ai reati satelliti. Una volta che le circostanze attenuanti generiche sianoconcesse, le stesse devono riguardare tutti i reati posti in continuazione, salvo cheper alcuni di essi il giudice le abbia espressamente escluse, diverse però essendole modalità di operatività; infatti, mentre con riguardo al reato principalel'operatività delle circostanze sfocia nella diminuzione di pena ex art. 63 cod. pen.,per i reati satelliti le stesse influiscono in sede di determinazione dell'aumento dipena ex art. 81 cod. pen. dipendendo l'entità dello stesso anche, appunto, tra glialtri elementi, dal riconoscimento delle medesime (vedi Sez. 6, n. 1898 del17/11/1992, dep. 26/02/1993, Altamura ed altri, Rv. 193782).La Corte di appello, nel calcolo della pena, si è uniformata a tali criteri,applicando correttamente le riconosciute circostanze attenuanti generiche sullapena base individuata per il reato più grave con conseguente diminuzione dellastessa in base al disposto dell’art. 63 cod.pen.; inoltre, non risulta – né invero èstato dedotto - che tali circostanze siano state escluse per la determinazionedell’aumento di pena relativo ai reati satellite, in ordine ai quali le predettecircostanze attenuanti generiche hanno, del pari e correttamente, costituito unodegli elementi per determinare l’entità dell’aumento ex art. 81 cod.pen.Non coglie, dunque, nel segno il richiamo da parte del ricorrente dellasentenza di questa Corte, n. 10995/2018, che attiene alla diversa ipotesi, che quinon ricorre, nella quale le circostanze attenuanti generiche, riconosciute sulla basedi elementi di fatto di natura oggettiva, venivano considerate solo nelladeterminazione dell’aumento di pena per i reati in continuazione e non anche perla quantificazione della pena base relativa al reato più grave.3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod.proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna delricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella alpagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata indispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleAmmende.Così deciso il 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonella [OSCURATO:PERSONA]
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