CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 maggio 2025
Cassazione n. 13063/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZLRD59C21I634K) e disgiuntamentedall’[OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), condomiciliazione digitale ex lege-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazionedigitale ex lege-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] disposto Numero registro generale 12983/2021Numero sezionale 3622/2024Numero di raccolta generale 13063/2025Q.E.Data pubblicazione 16/05/2025-intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 748/2021depositata in data 1/03/2021.Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7/11/2024 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].udito l’Avvocati [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso riportandosi alleconclusioni scritte e chiedendo il rigetto del ricorso.1.- Il 13.2.2004, W.V. ha dato alla luce, nella [OSCURATO:SOCIETA] di Napoli, il piccolo R.O. .Durante la gravidanza la donna è stata assistita dal dott. [...Q.E. , ginecologo, mentre durante la degenza è stata seguita daldott. D.M. , pediatra neonatologo.2.- Il bambino ha subìto danni neurologici gravi a causa dell’aumentodella bilirubina, di cui i sanitari non si sarebbero accorti e che diconseguenza non avrebbero adeguatamente trattato.3.- Ne è derivato un processo penale a carico dei predetti due medici,nel quale sono stati citati quali responsabili civili sia la Casa di CuraTasso (ex [OSCURATO:PERSONA]) che la ASL di Teramo, che hanno concluso unatransazione con i genitori del bambino, corrispondendo loro circa 1milione di euro.4.- A seguito di ciò, la compagnia di assicurazione HDI, che hacorrisposto il risarcimento, ha agito in regresso verso i due medici,davanti al Tribunale di Napoli, il quale, a seguito di una consulenzatecnica, li ha ritenuti responsabili entrambi in solido per ilrisarcimento del danno: il primo, Q.E. , per non essersi accortodelle condizioni della gestante e della situazione del feto, il secondo,2 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 12983/2021Numero sezionale 3622/2024Numero di raccolta generale 13063/2025per non avere trattato l’ittero con adeguata terapia (la fitoterapia) inData pubblicazione 16/05/2025modo da far ridurre la bilirubina.5.- Hanno proposto appello i medici, con atti separati, poi riuniti.La Corte di Appello di Napoli ha dichiarato nulla la sentenza quantoa Q.E. , per un vizio della citazione in giudizio, rimettendo la causaal primo giudice, mentre ha deciso nel merito quanto ad D.M. ,confermando la condanna di costui in solido verso HDI Assicurazionispa.6.- Ricorre qui D.M. con sette motivi. Si è costituita [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso e memoria.Il PG ha chiesto il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione7.- Il primo motivo prospetta violazione degli articoli 102, 103, 353,354 c.p.c.La tesi è la seguente.Il giudice di appello ha dichiarato nulla la sentenza relativamente aQ.E. , per vizio della citazione e di conseguenza ha rimesso lacausa al primo grado. Tuttavia, ha, secondo il ricorrente,erroneamente deciso nel merito la domanda nei suoi confronti.Più precisamente, a parere del ricorrente, si trattava di litisconsorzionecessario, essendo le due cause inscindibili, con la conseguenza cheanche la causa inerente all’attuale ricorrente andava rimessa inprimo grado: è vero, ossia, che si tratta di responsabilità solidale,ma le due posizioni erano dipendenti l’una dall’altra, con laconseguenza che ora un eventuale giudicato favorevole a Q.E.contrasterebbe con la responsabilità solidale ritenuta in capoall D.M. .8.- Il secondo motivo prospetta questa censura sotto il diversoaspetto del difetto di motivazione, e dunque di violazione dell’articolo132 c.p.c., in quanto assume che contraddittoriamente il giudice,dopo aver annullato la condanna di Q.E. , ha continuato a ritenerel D.M. solidalmente responsabile con quest’ultimo.3 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 12983/2021Numero sezionale 3622/2024Numero di raccolta generale 13063/2025I motivi sono infondati.Data pubblicazione 16/05/2025Va innanzitutto contraddetto, sia pure in parte, quanto dedotto dalPG, il quale induce la scindibilità delle cause dalla circostanza cheentrambi i medici sono stati condannati per l’intero; che dunque nonc’è domanda di ripartizione del debito, ed ovviamente neanchepronuncia; che avrebbe potuto porsi questione di ripartizione soloove vi fosse stata azione di regresso (dell’un debitore rispettoall’altro) o domanda espressa di graduazione delle quote diobbligazione di ciascuno dei due debitori.Invero, questo discorso prospetta una delle possibili cause diinscindibilità, ma non l’esclusiva ragione di essa.Anche laddove non vi sia questione di ripartizione interna del debitosolidale, la non scindibilità può derivare dal fatto che per accertarela responsabilità dell’uno debba accertarsi quella dell’altro. Ossia chele due posizioni siano inscindibili non già rispetto al quantum, marispetto all’an.Tuttavia, una situazione simile è da escludersi in questo caso.E’ infatti principio di diritto quello per cui L'obbligazione solidalepassiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario,nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere unrapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo delladipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se fraloro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione delrapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno deicondebitori l'intero suo credito; tale regola, peraltro, trova deroga -venendo a configurarsi una situazione di inscindibilità di cause e,quindi, di litisconsorzio processuale necessario - quando le causesiano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizione deicoobbligati presentino obiettiva interrelazione, alla stregua della lorostrutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale,sicché la responsabilità dell'uno presupponga la responsabilità4 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 12983/2021Numero sezionale 3622/2024Numero di raccolta generale 13063/2025dell'altro (Cass. 20860/2018; Cass. 10803/2020; Cass.Data pubblicazione 16/05/202534899/2022).E’ evidente, nel nostro caso, che l’unico evento è stato causato dadue condotte indipendenti, l’una dall’altra, e tra le quali non c’ènecessaria interrelazione, nel senso che non necessariamentel’accertamento che la condotta di uno dei medici è stata causalmenteininfluente comporta che debba esserlo stata anche l’altra:l’eventuale esclusione di responsabilità per uno dei due medici nonha come implicazione necessaria l’esclusione anche per l’altro. Unoè intervenuto nelle visite ginecologiche preliminari, l’altro durante ilparto ed in un contesto diverso.9.- Il terzo motivo prospetta violazione dell’articolo 132 c.p.c. edunque motivazione contraddittoria.Secondo il ricorrente, la Corte di Appello avrebbe accertato comeunivoca la responsabilità di D.M. , pur senza vagliare la concorrenteresponsabilità di Q.E. , e dunque motivando inadeguatamente ladecisione di considerare D.M. univocamente responsabile.Il motivo è infondato.presupposto: “univocamente” non vuol dire esclusivamente, ma vuoldire “senza dubbio”, ossia in maniera non equivoca: con laconseguenza che la Corte, a differenza di quanto sostiene ilricorrente, non ha affermato l’esclusiva responsabilità di D.M. ,senza tener conto della condotta di Q.E. , il cui accertamento èstato rimesso al primo giudice. La Corte ha pur sempre affermato laresponsabilità solidale di D.M. , che emergeva come univoca, ossianon equivoca.10.- Il quarto motivo prospetta una violazione degli articoli 345 e112 c.p.c.In appello, D.M. aveva chiesto che si accertasse una graduazionedelle responsabilità, nel senso di attribuire quella prevalente alQ.E. .5 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 12983/2021Numero sezionale 3622/2024Numero di raccolta generale 13063/2025La Corte di Appello ha dichiarato tardiva questa domanda poichéData pubblicazione 16/05/2025proposta solo in secondo grado.Il ricorrente contesta questa decisione, asserendo che invece ladomanda di graduazione della responsabilità non può dirsi domandanuova, spettando al giudice di accertare comunque il grado diresponsabilità di ciascuno.Il motivo è infondato.Sebbene il ricorrente citi un precedente di questa Corte, si tratta diuna decisione poi superata da altre e successive pronunce secondocui “nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento dellaresponsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone(nel caso di specie, incidente stradale), il giudice di merito adito daldanneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpesolo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso versogli altri, o se comunque abbia chiesto l'accertamento di taleripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, qualorail presunto autore dell'illecito si limiti a negare la propriaresponsabilità senza chiedere espressamente, seppure in viagraduata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propriae altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non propone alcunadomanda nei confronti degli altri convenuti, e tale domanda, oveproposta per la prima volta in appello, deve ritenersi domandanuova, come tale inammissibile” (Cass. 3803/2004; v. anche Cass.5475/2023).11.- Il quinto motivo prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c. edell’articolo 2697 c.c.La censura attiene alla legittimità dell’ordine di esibizione dellacartella clinica e della conseguente ammissione della CTU.Il giudice di primo grado, precisate le conclusioni, ha poi ritenutonecessario istruire ulteriormente la causa, ha dunque emesso ordinedi esibizione della cartella e dato incarico al consulente.6 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 12983/2021Numero sezionale 3622/2024Numero di raccolta generale 13063/2025Secondo il ricorrente, l’ordine di esibizione è da ritenersi illegittimo,Data pubblicazione 16/05/2025poiché non è ammissibile quando la prova cui esso è finalizzato puòessere reperita aliunde (si cita Cass. 23120/2010).Tra l’altro, osserva il ricorrente, HDI Assicurazioni poteva procurarsida sé la cartella clinica e produrla in giudizio, o comunque fornireprova dello stesso fatto in modo diverso.12.- Con il sesto motivo si ribadisce la stessa questione, maprospettando vizio di motivazione per violazione dell’articolo 132c.p.c.Il ricorrente ravvisa una contraddizione nella decisione del giudice dimerito, che, dapprima, ha ritenuto indispensabile la cartella clinica,e poi ha invece detto che comunque essa non ha influito sulla CTU,la quale è stata basata su altri elementi.Dunque: o l’una- la cartella è indispensabile, ed allora non può nonavere influito sulla CTU, o l’altra- non è indispensabile- ed allora nonandava acquisita.Questi due motivi, che pongono una questione comune,possono valutarsi insieme e sono infondati.Innanzitutto, quando si postula che l’ordine di esibizione non puòessere disposto oltre i suoi limiti (Cass. 23210/2010) si intenderiferirsi non a quelli temporali, ma ai limiti propri di questo mezzo diprova, definiti dal suo contenuto.In secondo luogo, se è vero che l’ordine di esibizione va evitatoquando la prova che esso fornisce può ricavarsi aliunde, è altresìvero che il ricorrente non dice come ciò potesse accadere, ossia comele informazioni che ha dato la cartella clinica avrebbero potuto esserericavate diversamente, tenendo conto del fatto che HDI Assicurazioninon aveva accesso a quella cartella, ossia non era legittimata arichiederla alla clinica, con la quale non aveva avuto alcun rapportoe dunque l’ordine di esibizione era l’unico modo per acquisire l’atto:né può ammettersi una legittimazione di HDI Assicurazioni basatasul diritto di regresso, che, come è noto, mette chi si surroga nella7 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 12983/2021Numero sezionale 3622/2024Numero di raccolta generale 13063/2025stessa posizione del surrogato verso il debitore, quanto alData pubblicazione 16/05/2025risarcimento, non verso i terzi, e comunque non in situazioni diversedal risarcimento corrisposto: non c’è stata surroga nei dirittiall’accesso ai documenti ma solo nel diritto alla ripetizione dellesomme pagate.Infine, alcuna contraddizione può vedersi nella circostanza di avere,da un lato, ritenuto indispensabile la cartella clinica, e dall’altro, diavere ammesso che la CTU ha potuto farne a meno, in quanto laCorte di Appello dice una cosa diversa: che la CTU sarebbe stataammessa comunque, poiché resa necessaria da quanto emergevadai documenti in atti. In altri termini, la cartella clinica non eranecessaria ad ammettere la CTU, ma tornava utile per il perito, ossianon ha influito sulla nomina del consulente, basata su altri elementi,ma ha contribuito al convincimento di costui e dunqueall’accertamento dei fatti.12.- Il settimo motivo prospetta una violazione degli articoli 132 e116 c.p.c.La censura attiene all’accertamento del nesso di causa.Secondo il ricorrente la responsabilità sarebbe stata esclusivamentedell’[OSCURATO:PERSONA], la cui condotta avrebbe costituito unacausa da sola sufficiente. Seguono le ragioni e gli elementi in fattoda cui ricavare che la causa esclusiva è nella condotta dell’Ospedale.Il motivo è inammissibile.Ci si duole della omessa o errata valorizzazione da parte del CTUdella condotta dell’Ospedale (rectius, dei suoi sanitari), ma si trattadi elementi sottoposti al CTU a suo tempo dalle difese del ricorrentee dallo stesso CTU ritenuti non sufficientemente convincenti.La loro riproposizione, dunque, in questa sede costituisce tentativodi nuovo e diverso accertamento di un fatto, e l’esistenza del nessocausale a quello si riduce: non è qui prospettata alcuna violazionedelle regole di valutazione di quel nesso, ossia dei criteri legali di8 di 9Oscuramento disposto Numero registro generale 12983/2021Numero sezionale 3622/2024accertamento del nesso di causa, bensì si fa questione semmai di unNumero di raccolta generale 13063/2025errato accertamento in fatto di esso. Data pubblicazione 16/05/2025Il ricorso va dunque rigettato e le spese del presente giudizio dilegittimità seguono la soccombenza.Va disposto che, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, incaso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse legeneralità e gli altri dati identificativi di W.V. e [...R.O. . P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento dellespese di lite, nella misura di 8.000,00 euro, oltre 200,00 euro peresborsi, ed oltre spese generali, al 15%.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.[OSCURATO:PERSONA] dei dati come in motivazione.Così deciso in Roma, il 7/11/2024.[OSCURATO:PERSONA] PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] SCRIMA9 di 9