CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1968
Cassazione n. 32548/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1968 avverso l'ordinanza del 26/03/2024 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: a) sentenza del GIP del Tribunale di Padova del 3/11/2022, irrevocabile il 6/11/2013, per i reati di cui agli artt. 2 e 4, commi 1 e 2 lett. a), L. 895/1967 e 635 cod. pen., commessi a Bagnoli di Sopra il 14/6/2021; b) sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 15/7/2022, irrevocabile il 11/1/2024, per i reati di cui agli artt. 23, commi 3 e 4, L. 110/1975, 697 e 648 cod. pen., commessi a [OSCURATO:PERSONA] il 4/2/2022; Rilevato che con il ricorso si deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. evidenziando che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato tutti gli elementi evidenziati dalla difesa circa l'inserimento dei due fatti nell'ambito del medesimo contesto; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile dagli atti in quanto dalla lettura attenta e sistematica delle due sentenze emergono significative differenze quanto alle modalità di detenzione e alla diversa disponibilità delle armi, peraltro di diversa provenienza e natura, e come ciò escluda che i due fatti siano il frutto di un'ideazione unitaria (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01), ciò pure considerata la distanza di tempo e i luoghi di commissione dei due fatti; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.