CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 17298/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 40224/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe in forza della quale è stata confermata la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui al capo a) (art. 648 bis c.p.) e b) (477,482 e 490 c.p.) deducendo due motivi. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputata in assenza di prova, non apparendo decisivi gli elementi indiziari a suo carico richiamati dalla corte di merito. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Il primo motivo è manifestamente infondato. Occorre premettere che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì la verifica della struttura logica del provvedimento e non può quindi estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa. Va, ancora, rilevato che il giudizio sulla rilevanza ed attendibilità delle fonti di prova è devoluto insindacabilmente ai giudici di merito e la scelta che essi compiono, per giungere al proprio libero convincimento, con riguardo alla prevalenza accordata a taluni elementi probatori, piuttosto che ad altri, ovvero alla fondatezza od attendibilità degli assunti difensivi, quando non sia fatta con affermazioni apodittiche o illogiche, si sottrae al controllo di legittimità della Corte Suprema. Si è in particolare osservato che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti. (Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 25036201). Nella specie i giudici di merito hanno accertato la responsabilità della ricorrente in ordine alle condotte contestate valutati congiuntamente una serie di dati indiziari gravi, precisi e concordanti quali la intestazione in capo all' imputata di un auto con numero di targa e telaio contraffatti e la mancata indicazione del soggetto che avrebbe venduto il mezzo e del prezzo pagato, ritenendo, altresì, non decisivi gli elementi dedotti della difesa per lo più rimasti privi di riscontro alcuno. Pertanto, anche in considerazione delle genericità delle contestazioni di parte ricorrente, non essendo evidenziabile alcuno dei vizi motivazionali deducibili in questa sede di legittimità quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata in ordine ai reati ascritti le censure, essendo incentrate tutte su una nuova rivalutazione di elementi fattuali e, quindi, di mero merito, appaiono del tutto infondate. 2.2. Pure il secondo motivo è manifestamente infondato. Va premesso che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ipotesi che - nel caso di specie - non ricorre. Non può, poi, non rilevarsi che in grado d' appello l'imputata non ha proposto alcun motivo specifico sul punto limitandosi a chiedere la riduzione della pena, con le logiche conseguenze che ne discendono in queste sede sotto il profilo della ammissibilità della censura. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 22 Marzo 2022 Il C