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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 18494/2023

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a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/11/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Udine ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene dagli stessi concordate per i reati loro rispettivamente contestati di furto pluriaggravato continuato consumato e tentato.

2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati.

Con il ricorso proposto nell'interesse del Bata vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 comma 2 c.p.p.

Con il ricorso proposto nell'interesse del Popescu viene invece dedotta violazione di legge per la mancata rilevazione da parte del giudicante della nullità assoluta derivante dall'omessa traduzione in una lingua comprensibile all'imputato del decreto di giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso del Bata è inammissibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla

I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata.

2. Anche il ricorso del Popescu è inammissibile, per plurimi motivi.

Anzitutto deve rilevarsi che il ricorrente non ha eccepito che l'asserita nullità denunziata abbia refluito sull'espressione della volontà dell'imputato, talchè il vizio dedotto non rientra tra quelli per cui è consentito impugnare la sentenza di patteggiamento.

In secondo luogo quella dedotta non è una nullità assoluta, bensì a regime intermedio (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861) e doveva dunque essere sollevata dinanzi al giudice del patteggiamento contestualmente alla presentazione della richiesta del rito alternativo e non per la prima volta con il ricorso per cassazione, risultando dunque sanata.

Infine va ribadito che l'obbligo di traduzione degli atti processuali elencati nell'art. 143 comma 2 c.p. sussiste soltanto qualora risulti che l'imputato non conosca la lingua italiana, non gravando sul giudice alcun onere di accertamento in proposito per il solo fatto che egli sia straniero (ex multis Sez.

U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693; Sez.

U, Sentenza n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717).

Pertanto l'eccezione si rivela anche manifestamente infondata in quanto assume che la prospettata violazione di legge discenderebbe dal mancato accertamento della conoscenza della lingua italiana, senza che vengano indicate le ragioni per cui dovesse ritenersi che il Popescu sia esclusivamente alloglotta.

Eventualità peraltro contraddetta dalla circostanza che egli ha sottoscritto in favore del difensore la procura speciale per richiedere il rito alternativo redatta in lingua italiana.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 29/11/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Udine; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Udine ha applicato ex art. 444 c.p.p. a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le pene dagli stessi concordate per i reati loro rispettivamente contestati di furto pluriaggravato continuato consumato e tentato. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati. Con il ricorso proposto nell'interesse del Bata vengono dedotti vizi di motivazione in merito alla ritenuta insussistenza delle condizioni per il proscioglimento dell'imputato ex art. 129 comma 2 c.p.p. Con il ricorso proposto nell'interesse del Popescu viene invece dedotta violazione di legge per la mancata rilevazione da parte del giudicante della nullità assoluta derivante dall'omessa traduzione in una lingua comprensibile all'imputato del decreto di giudizio immediato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Bata è inammissibile. Infatti, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., così come introdotto dalla I. n. 103/2017, il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena concordata esclusivamente per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, mentre le censure proposte con il ricorso attingono profili affatto diversi da quelli tassativamente elencati dalla disposizione richiamata. 2. Anche il ricorso del Popescu è inammissibile, per plurimi motivi. Anzitutto deve rilevarsi che il ricorrente non ha eccepito che l'asserita nullità denunziata abbia refluito sull'espressione della volontà dell'imputato, talchè il vizio dedotto non rientra tra quelli per cui è consentito impugnare la sentenza di patteggiamento. In secondo luogo quella dedotta non è una nullità assoluta, bensì a regime intermedio (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 11060 del 17/11/2017, dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861) e doveva dunque essere sollevata dinanzi al giudice del patteggiamento contestualmente alla presentazione della richiesta del rito alternativo e non per la prima volta con il ricorso per cassazione, risultando dunque sanata. Infine va ribadito che l'obbligo di traduzione degli atti processuali elencati nell'art. 143 comma 2 c.p. sussiste soltanto qualora risulti che l'imputato non conosca la lingua italiana, non gravando sul giudice alcun onere di accertamento in proposito per il solo fatto che egli sia straniero (ex multis Sez. U, Sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239693; Sez. U, Sentenza n. 5052 del 24/09/2003, dep. 2004, Zalagaitis, Rv. 226717). Pertanto l'eccezione si rivela anche manifestamente infondata in quanto assume che la prospettata violazione di legge discenderebbe dal mancato accertamento della conoscenza della lingua italiana, senza che vengano indicate le ragioni per cui dovesse ritenersi che il Popescu sia esclusivamente alloglotta. Eventualità peraltro contraddetta dalla circostanza che egli ha sottoscritto in favore del difensore la procura speciale per richiedere il rito alternativo redatta in lingua italiana. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa de
Decreto Cassazione n. 18494/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris