CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 14448/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iarretta che ha chiestol'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza sopra indicata, il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettaval’istanza di differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute anche nelleforme della detenzione domiciliare, presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXXX,per la carenza dei presupposti di cui all’art. 147, comma primo, n. 2 cod. pen., in quanto ildetenuto è stato considerato affetto da patologie curabili con l’assunzione di farmaci e damonitorare con controlli medici periodici e/o eventuali accertamenti strumentali da eseguirsiin carcere ovvero in luogo esterno di cura ai sensi dell’art. 11 legge 26 luglio 1975 n. 354(Ord. pen.).2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio del difensoredi fiducia, affidandosi ad un unico motivo.2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio dellamotivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), ed e), in relazione agli artt. 147 commaprimo, n. 2, cod. pen. e 47-ter, comma primo, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.) ecomunque alla carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine aldiniego del differimento dell’esecuzione della pena per gravi motivi di salute, anche nelleforme della detenzione domiciliare.In particolare, si evidenzia come il Tribunale, oltre a non tener conto dellaconsulenza tecnica di parte allegata all’istanza – in cui erano stati evidenziati “importantiprofili di non compatibilità dell’attuale stato di salute del detenuto con il regime carcerarioordinario” e si erano sottolineate anche le difficoltà già rilevate nel garantire al detenutol’accesso alle cure in ambienti esterni all’istituto carcerario – non aveva neppure consideratola relazione sanitaria redatta dal medico di reparto del 22 luglio 2025, che aveva definito“scadute” le condizioni di salute del XXXXXXXXXX, rimarcando come queste risentisseronegativamente del regime carcerario.3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il motivo di ricorso è fondato e il provvedimento impugnato va annullato conrinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma.2. Come evidenziato correttamente nella requisitoria del Procuratore generale, èorientamento consolidato di questa Corte, ribadito anche di recente con Sez. 1, n. 28631 del23/04/2024, Rv. 286742, il fatto che “secondo la previsione di cui all'art. 147, comma 1, n. 2,cod. pen., il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena può essere concesso alcondannato che risulti affetto da "una grave infermità fisica" che renda le condizioni di salutedel soggetto incompatibili con il carcere. Ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen., overicorra tale presupposto, può essere disposta la detenzione domiciliare in luogo del rinviodell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, ove il giudice ritenga che l'esigenza dicontenere la residua pericolosità del detenuto con un presidio detentivo sia prevalenterispetto a quella di tutela della salute (Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021, Rv. 281225). Il rigettodell'istanza postula, in entrambi i casi, una valutazione di compatibilità delle condizioni disalute del detenuto con il regime carcerario al quale è sottoposto. Si tratta di un giudizio chedeve essere effettuato dapprima in astratto, tenendo conto dell'inquadramento dellapatologia del detenuto e dell'astratta possibilità di cura, e, poi, in concreto, tenendo contodelle modalità di somministrazione delle terapie di cui il soggetto necessita, valutate inrelazione all'istituto penitenziario in cui è ristretto e alle eventuali ulteriori strutture dovepoterlo trasferire, nonché alla concreta incidenza della specifica situazione ambientale con ilpeculiare quadro clinico del detenuto (Sez. 1, n. 36875 del 15/07/2021, non massimata; Sez.1, n. 50998 del 17/10/2018, non mass.). Il grave stato di salute va inteso come patologiaimplicante un serio pericolo per la vita o la probabilità di altre rilevanti conseguenzedannose, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti tali da non poter essere praticatiin regime di detenzione inframuraria neppure mediante ricovero in ospedali civili o in altriluoghi esterni di cura ai sensi dell'art. 11 ord. pen. (Sez. 1, n. 37216 del 5/03/2014, Rv.260780; Sez. 1, n. 8936 del 22/11/2000, Rv. 218229). Si è precisato che in questocomplesso giudizio deve essere effettuato anche un bilanciamento tra le istanze socialicorrelate alla pericolosità del detenuto e le sue condizioni complessive di salute (Sez. 1, n.37062 del 09/04/2018, Rv. 273699)”.2.1. Deve essere, altresì, ribadito che, nei casi in cui siano acquisiti atti odocumentazione clinica idonei ad attestare l’incompatibilità delle condizioni di salute delcondannato con il regime carcerario, il giudice, qualora ritenga di non accogliere l’istanza didifferimento dell’esecuzione della pena ovvero di detenzione domiciliare per motivi di salute,deve fondare la propria decisione su dati tecnici puntuali e concreti, disponendo, ovenecessario, gli opportuni accertamenti sanitari e procedendo, all’occorrenza, alla nomina diun perito (tra le tante, Sez. 1, n. 9432 del 17/01/2024, Rv. 285917; Sez. 1, n. 54448 del29/11/2016, Rv. 269200). Ancora, con Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, Rv. 276948, inmotivazione è stata evidenziata la necessità che “il giudice - quando abbia acquisito dati oelementi clinici tali da orientare per l'incompatibilità del quadro patologico con il regimedetentivo inframurario e non ritenga esaustivi o persuasivi tali dati - si attivi per approfondirela questione, ricorrendo, all'occorrenza, all'ausilio peritale (secondo la traccia che, in sedecautelare, si rinviene nell'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen.: Sez. 3, n. 5934 del17/12/2014, dep. 2015, Rv. 262160), atteso che la natura essenzialmente tecnica delleindagini medico-legali necessarie per verificare tale compatibilità richiede valutazioni fondate- non su derubricazioni semplificatorie degli elementi acquisiti, bensì - su elementi tecniciulteriori, ordinariamente non reperibili nell'alveo del sapere comune e dunque da acquisirsisecondo le regole proprie dell'istruttoria, in questo caso, di quella propria del procedimentocamerale, disponendo pure la perizia, ove necessario. Ciò, ferma restando, naturalmente, ladisamina critica spettante alla valutazione giudiziale anche in ordine all'esito peritale e, più ingenerale, agli elementi tecnici ulteriormente acquisiti, con il completamento scaturente dalcontraddittorio”.2.2. In conclusione, nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza non hacorrettamente applicato i principi appena richiamati. Il provvedimento impugnato, infatti, hadisatteso la valutazione di incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regimecarcerario, espressa tanto nella relazione sanitaria del medico di reparto del 22 luglio 2025quanto nella relazione del consulente tecnico di parte, senza avvalersi di ulterioriaccertamenti o di elementi di natura tecnica idonei a contrastare il giudizio, connotato dacondizioni cliniche poco rassicuranti, come risultante dalla documentazione sanitariaprodotta che è rappresentativa di un aggravamento della cardiopatia ischemica delricorrente.In particolare, il Tribunale di sorveglianza ha qualificato come “singolare” ladivergenza di conclusioni del medico di reparto tra le due relazioni sanitarie del 14 novembre2024 e del 22 luglio 2025, ritenendo che esse descrivessero condizioni di salute del tuttosovrapponibili. Tale affermazione risulta, tuttavia, smentita dal contenuto delle medesimerelazioni poste all’esame del Collegio, atteso che, da un lato, nella relazione del 22 luglio2025 il medico di reparto – a differenza di quanto evidenziato nel precedente elaborato –segnala un peggioramento delle condizioni generali del detenuto, negativamente influenzatedal regime carcerario, anche in ragione dei controlli medici omessi o effettuati tardivamente;dall’altro lato, il consulente tecnico di parte evidenzia un aggravamento complessivo delquadro clinico, anche quale conseguenza del secondo infarto miocardico acuto occorso nelgiugno 2024, evento che, dopo una fase di apparente stabilità, avrebbe determinatoun’evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute del ricorrente.Ebbene, a fronte di valutazioni sanitarie connotate da elementi di novità e da unquadro clinico significativamente mutato, il provvedimento impugnato risulta carente emanifestamente illogico nella parte in cui assume, in termini apodittici, l’asserita invariabilitàdel quadro clinico e la sua compatibilità con il regime carcerario, omettendo peraltro difornire una specifica motivazione in ordine alla ritenuta superfluità di un approfondimentoperitale.3. Dalle considerazioni ora esposte deriva l’accoglimento del motivo di ricorso ilprovvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale disorveglianza di Roma.Segue la formula di oscuramento come per legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diRoma.In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri datiidentificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.Così è deciso, 08/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIN [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.