CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 novembre 1956
Cassazione n. 42778/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/11/1956 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/12/1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/01/1965 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1990 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso; G>kt\o \f\f\ [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 31171/24, la sesta sezione di questa Corte rigettava i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], confermando la sentenza della Corte di appello di Napoli ed annullava senza rinvio limitatamente alla pena la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Avverso la sentenza propongono ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], lamentando che i difensori avevano ricevuto avviso per l'udienza dell'Il giugno 2024 ed avevano depositato richiesta di trattazione orale, ma che già alla fine del mese di maggio, sul portale telematico dedicato alla Corte di Cassazione, l'udienza risultava rifissata per il 1°ottobre 2024; presa visione della modifica, i difensori si erano informati presso la Cancelleria, ove avevano ricevuto conferma della nuova data di udienza (1°ottobre), per cui non si erano presentati all'udienza dell'Il giugno 2024, data in cui il ricorso era stato trattato; l'anomalia persisteva anche andando a consultare la scheda del ricorso, in cui risultavano due udienze, quella dell'il giugno e quella del 1°ottobre; ciò premesso, i difensori osservano che la trattazione del ricorso a data diversa da quella indicata nel portale telematico costituiva un errore di fatto, avendo impedito alla difesa di partecipare all'udienza ed avendo quindi violato il diritto di difesa dei ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile 1.1 Si deve ribadire il principio espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 18651 del 26/03/2015, Moroni, Rv. 263686 - 01), secondo il quale "in tema di ricorso straordinario, l'errore di fatto sussiste soltanto qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva. Ciò premesso, si deve rilevare che non vi è stato, nella sentenza della Sesta sezione di questa Corte, l'errore di fatto denunciato in ricorso, posto che questo Collegio ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n.8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304) che i passaggi che hanno caratterizzato il fascicolo del procedimento sono stati i seguenti: 24.04.2024: fissazione udienza per 1'1.10.2024; 26.04.2024: anticipazione udienza all'11/06/2024; 26.04.2024: avviso alle parti per l'udienza dell'11/06/2024; 17/05/2024: disposizione di trattazione orale per l'udienza, a seguito di richiesta dei difensori..Pertanto, è del tutto irrilevante che dal documento prodotto dalla difesa risulti che l'udienza risultasse fissata al 1° ottobre 2024, posto che in data 26 aprile 2024 è stata disposta l'anticipazione dell'udienza all'il giugno 2024, e che per quella udienza è stato dato avviso alle parti; lo stesso ricorso precisa che unico avviso che hanno ricevuto le parti è quello per l'udienza dell'Il giugno 2024, indipendentemente da quanto risulterebbe dal portale telematico. 2. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P . Q . M . Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila