CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 febbraio 1993
Cassazione n. 33159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04CPNSD) nato il 02/02/1993 avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOrdato a7.7iso aiTe partl udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Preso atto del fatto che il ricorrente proponeva "personalmente" ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Torino del 2 novembre 2021. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto da soggetto non legittimato ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen. nella formulazione introdotta con la legge n. 103 del 2017 entrata in vigore il 3 agosto 2017. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla cassa delle ammende Così deciso il 3.0