CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04727/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 10/RG 23721 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata che lo ha condannato per diversi delitti (art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 635 cod. pen.); 2. ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto costituiti da apodittiche censure, espresse con mere clausole di stile che attengono a meri elementi di fatto e non enunciano alcun congruo riferimento alla motivazione dell'atto impugnato che alle pagg. 4 e 5 con argomenti completi e non illogici ha descritto i fatti e le prove che li hanno accertati. Infatti, sono state superate tutte le censure difensive con argomenti fondati sugli accertamenti compiuti, di cui si chiede, in questa sede, il superamento in base ad una versione alternativa non consentita perché fondata esclusivamente su profili di merito. E' stata esclusa la qualificazione del fatto come di lieve entità valorizzando correttamente il rilevante quantitativo (10 panetti di haschish con ricavo di oltre 2000 dosi), e sono stati ritenuti sussistenti gli altri reati (resistenza con fuga e lancio dello stupefacente e danneggiamento del mezzo degli operanti) sulla base dell'accertamento dibattimentale fondato sull'esame degli operanti, tanto da ritenere inverosimile, con argomenti non illogici (pag. 5), la diversa versione proposta dall'imputato nel corso delle sue spontanee dichiarazioni. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato motivato puntualmente a pag. 6. 3. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci