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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1980

Cassazione n. 37561/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 14/03/1980 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché articolati in fatto e diretti a proporre una lettura alternativa del fatto, di cui si denuncia il travisamento, motivo questo non deducibile ex art. 606 cod. proc. pen.; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6-7 in relazione all'accertata inverosimiglianza della circostanza addotta per giustificare l'allontanamento dall'abitazione, specie in relazione alla sequenza dei fatti, ricostruita in sentenza- pag. 1-, che smentisce la tesi difensiva, risultata priva di riscontro); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]+dente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il 14/03/1980 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato di evasione, non sono consentiti in sede di legittimità perché articolati in fatto e diretti a proporre una lettura alternativa del fatto, di cui si denuncia il travisamento, motivo questo non deducibile ex art. 606 cod. proc. pen.; considerato, inoltre, che il motivo è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 6-7 in relazione all'accertata inverosimiglianza della circostanza addotta per giustificare l'allontanamento dall'abitazione, specie in relazione alla sequenza dei fatti, ricostruita in sentenza- pag. 1-, che smentisce la tesi difensiva, risultata priva di riscontro); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 23 settembre 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]+dente
Sentenza Cassazione n. 37561/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris