CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 19811/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23721/2017 R.G. proposto da Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., nella sua qualità di incorporante la società Banco di [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], assistita per procura speciale alle liti 9 ottobre 2017, allegata in calce al presente ricorso, rappresentata e difesa, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, Via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 7 – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa elettivamente domiciliata in 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23721/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23721/2017 Numero sezionale 1940/2022 Numero di raccolta generale 19811/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 87, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- e [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 1260/2017, depositata il 24 agosto 2017 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Orazio. [OSCURATO:PERSONA]: 1.La Corte d’appello di Brescia ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia che aveva rigettato le domande presentate dagli attori volte, tra l’altro, alla dichiarazione di nullità delle operazioni di investimento in obbligazioni argentine, in assenza di valido contratto scritto di negoziazione, con particolare riferimento alle operazioni del 20 maggio 1999 e del 10 giugno 1999, poste in essere nell’ambito del rapporto cointestato ad entrambi gli attori, nonché all’operazione del 18 maggio 1999, posta in essere nell’ambito del rapporto intestato al solo [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice d’appello, per quel che ancora qui rileva, ha accolto il secondo motivo di impugnazione per nullità del contratto-quadro del 5 maggio 1999, in quanto sottoscritto dai clienti, ma non anche dalla banca. Né, per la Corte d’appello, poteva attribuirsi valore negoziale al visto apposto sui moduli in esame datati 5 maggio 1999; si trattava, peraltro, di “mere 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23721/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23721/2017 Numero sezionale 1940/2022 Numero di raccolta generale 19811/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 sigle illeggibili” nel riquadro sottostante recante la dicitura “riservato alla banca”. Tale riquadro contenente le sigle risultava poi graficamente collocato in modo “distaccato ed avulso” rispetto al contesto del contratto ed allo spazio deputato a contenere la sottoscrizione delle parti. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a, in forma abbreviata ([OSCURATO:SOCIETA].), nella sua qualità di incorporante la società Banco di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria scritta; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Preliminarmente deve essere respinta la deduzione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza con riferimento esclusivo alla posizione del marito [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 14 aprile 2017, con comunicazione al legale della banca ricorrente con fax e mail del 19 settembre 2017; sicché, per la controricorrente, poiché il ricorso per cassazione è stato notificato, dopo il decesso del marito, al legale nominato nel giudizio d’appello, nonostante fosse stata data comunicazione all’avvocato della banca dell’avvenuto decesso (attraverso fax e mail), si era verificata la nullità, non già della notificazione, ma dell’atto introduttivo nel suo valore sostanziale, essendo errata l’identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius; né vi era stata sanatoria con la costituzione da parte della controricorrente, evocata in giudizio solo in proprio e non anche quale erede, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza, con riferimento alla posizione del marito ed al rapporto solo a lui intestato. Inoltre, vi sarebbe la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23721/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23721/2017 Numero sezionale 1940/2022 Numero di raccolta generale 19811/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], esclusivamente in relazione al rapporto cointestato Casalini/Ferrari. 1.1. Invero, come risulta pacificamente dagli atti di causa, e segnatamente dalla sentenza della Corte d’appello, all’udienza del 18 gennaio 2017 le parti hanno precisato le conclusioni, con la concessione del termine di 53 giorni per lo scambio delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito delle relative repliche, con scadenza del termine delle repliche, dunque, al 1° aprile 2017. Il decesso di [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto il 14 aprile 2017, quindi dopo la scadenza del termine per il deposito delle note di replica. La sentenza della Corte d’appello, decisa nella camera di consiglio del 10 maggio 2017, è stata pubblicata il 24 agosto 2017. Si evidenzia che delle tre operazioni, solo quella del 18 maggio 1999 era stata posta in essere nell’ambito del rapporto intestato al solo [OSCURATO:PERSONA], sempre in relazione al contratto-quadro del 5 maggio 1999. Il ricorso per cassazione della banca è stato notificato via pec agli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all’indirizzo di posta elettronica “[OSCURATO:EMAIL]”, quale domiciliataria dei signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio dinanzi alla Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA]. n. 700/2014, con ricevuta di avvenuta consegna (RAC) del 19 ottobre 2017, ore 12,25. La controricorrente si duole del fatto che la notifica non sia stata eseguita nei confronti degli eredi del marito, deceduto il 14 aprile 2017, precisando che la sua costituzione non poteva sanare la nullità, in quanto “non evocata nel presente giudizio nella qualità di erede”. Infatti, per la controricorrente, una volta comunicato via fax e mail, il 19 settembre 2017, la circostanza del decesso del marito al legale della banca, il ricorso per cassazione doveva essere notificato agli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23721/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23721/2017 Numero sezionale 1940/2022 Numero di raccolta generale 19811/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 1.2. In realtà, correttamente la banca ha provveduto alla notificazione del ricorso per cassazione al domicilio eletto delle parti nel giudizio di appello, applicando il principio della “ultrattività” del mandato. 1.3. Invero, per questa Corte, a sezioni unite, la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 cod. proc. civ., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace; c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi la conoscenza "aliunde" di uno degli eventi previsti dall'art. 299 cod. proc. civ. da parte del notificante (Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295; che supera Cass., sez. un., 28 luglio 2005, n. 15783, cui si richiama Cass., sez. 3, 7 gennaio 2011, n. 259). Tale pronuncia è stata poi seguita dalla giurisprudenza di legittimità successiva (Cass., sez. 5, 23 marzo 2021, n. 8037; Cass., sez. 2, 22 agosto 2018, n. 20964; Cass., sez. 5, 9 maggio 2018, n. 11072; Cass., sez. 5, 17 dicembre 2014, n. 26495). Si è, dunque, ritenuto che, in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23721/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23721/2017 Numero sezionale 1940/2022 Numero di raccolta generale 19811/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ. (Cass., sez. un., 4 luglio 2014, n. 15295). Ovviamente, si è precisato che un primo limite è rappresentato dalla circostanza che la parte abbia conferito procura alla lite, solo per il giudizio di prime cure, sicché il difensore, che non abbia dichiarato o notificato l’evento, potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza dell’atto di impugnazione, ma non potrebbe mai né notificare validamente la sentenza né, tantomeno, interporre o costituirsi nel giudizio di gravame; un secondo limite è costituito dalla procura speciale ad impugnare per cassazione, nel senso che il procuratore costituito per i giudizi di merito potrebbe solo ricevere la notifica della sentenza o dell’atto di impugnazione per cassazione, ma non potrebbe né validamente notificare la sentenza, né resistere con controricorso, né, tantomeno proporre ricorso in via principale o incidentale (Cass., sez.un., 4 luglio 2014, n. 15295). 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23721/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23721/2017 Numero sezionale 1940/2022 Numero di raccolta generale 19811/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 1.4.Nella specie, dunque, il Casalini è stato correttamente intimato nel giudizio di cassazione con notificazione del ricorso presso il suo difensore in grado di appello, non essendo stata la sua morte in precedenza dichiarata in udienza o notificata alla controparte; a tal fine non rileva la comunicazione della morte del Casalini eseguita dal suo legale nei confronti dell’istituto di credito, non già a mezzo di rituale notificazione, ma a con fax e mail. 1.5. Quanto alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], formulata dalla controricorrente [OSCURATO:PERSONA], essendo il Casalini ritualmente evocato nel giudizio di cassazione, non vi è luogo a disporre neppure la richiesta integrazione del contraddittorio nei confronti dei suoi eredi. 2.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce “art. 360, primo comma, n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) in relazione al disposto di cui all’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 TUF, nonché agli articoli 1325, 1326, 1350, 1418 e 2702 c.c.”. In realtà, i documenti prodotti agli atti recano in calce le sottoscrizioni dei funzionari dell’istituto di credito, riconosciute come proprie dalla banca, sicché non potevano essere oggetto di contestazione dalla controparte quanto alla loro provenienza; l’unico significato delle sottoscrizioni era quello di manifestare la volontà dell’intermediario di prestare il proprio consenso negoziale. 3. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente lamenta “ art. 360, primo comma, n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) in relazione al disposto di cui all’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) nonché agli articoli 1362 e 1367 c.c.”. La sufficienza delle sottoscrizioni apposte dal funzionario di banca ad integrare la volontà dell’intermediario di prestare il consenso contrattuale si ricava anche dalla diretta applicazione del principio ermeneutico di cui all’art. 1362 c.c. (ricostruzione dell’effettiva 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23721/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23721/2017 Numero sezionale 1940/2022 Numero di raccolta generale 19811/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 intenzione dei contraenti, senza limitarsi al senso letterale delle parole) e, dall’altra, del principio di conservazione degli effetti del contratto di cui all’art. 1367 c.c. 4. Con il terzo motivo di impugnazione la ricorrente si duole “art. 360, primo comma, n. 3 (violazione o falsa applicazione di norme di diritto) in relazione al disposto di cui all’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF). La nullità del contratto non può ravvisarsi nel mero dato della mancanza di sottoscrizione da parte della società ai contratti quadro. La Corte di merito muove dall’erroneo presupposto che per forma scritta del contratto debba intendersi la sottoscrizione dello stesso da parte dell’intermediario. In realtà, la forma scritta è comunque integrata nonostante la mancata contestuale apposizione della sottoscrizione da parte della banca. 5. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento del primo e del secondo motivo. 5.1. Questi in sintesi i fatti di causa; i signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduto il 14 aprile 2017, hanno stipulato un contratto- quadro con la banca [OSCURATO:PERSONA], poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] e, quindi, a seguito di cessione di ramo d’azienda bancaria, Banco di [OSCURATO:PERSONA] del gruppo UBI, ora [OSCURATO:SOCIETA], il 5 maggio 1999, cui hanno fatto seguito gli ordini di acquisto delle obbligazioni “Argentina 98/08 11 % DEM”, del 20 maggio 1999 a firma [OSCURATO:PERSONA], per la somma di euro 40.790,45; del 10 giugno 1999 per l’acquisto delle medesime obbligazioni al prezzo di euro 100.852,28 e del 18 maggio 1999, delle obbligazioni “Argentina 11% 98 26.2.2008 Eur S7D” per la spesa di euro 67.370,70. I contratti- quadro del 5 maggio 1999 recano le firme dei risparmiatori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la apposizione, nello spazio “riservato alla banca”, della sigla relativa a “firma operatore” e “ il responsabile”. 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23721/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23721/2017 Numero sezionale 1940/2022 Numero di raccolta generale 19811/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 6. L’art. 23, primo comma, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione all’epoca vigente, prevede che “i contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento e accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. [OSCURATO:PERSONA], sentita la Banca d’Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni tecniche o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”. Al comma 2 si prevede che “è nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto “. Il comma 3 dell’art. 23 dispone, poi, che “nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere solo dal cliente”. 7. La suprema Corte, a sezioni unite, ha affermato che, in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass., sez.un., 16 gennaio 2018, n. 898; anche Cass., sez. 1, 4 giugno 2018, n. 14243, in tema di ammissione al passivo dei crediti bancari). Nella specie, dunque, poiché il contratto-quadro è stato stipulato il 5 maggio 1999, trova applicazione l’art. 23 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nella versione all’epoca vigente. 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23721/2017 F i r m a t o D a : D E C H I A R A C A R L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 d 6 4 9 1 e 7 f e 8 7 2 8 d 6 1 a a 3 f f 2 7 6 7 4 2 9 4 c 4 - F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a Numero registro generale 23721/2017 Numero sezionale 1940/2022 Numero di raccolta generale 19811/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 8. Pertanto, poiché i due contratti-quadro del 5 maggio 1999 sono stati sottoscritti dagli investitori ed i documenti sono stati a loro consegnati, non può essere invocata la nullità “di protezione” di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, non occorrendo, ai fini della validità del contratto, la sottoscrizione del delegato della banca. Ciò che rileva è che risulti provato l’accordo, con riguardo alla sottoscrizione dell’investitore, con la successiva consegna della scrittura allo stesso, ai fini della validità del contratto-quadro; il consenso della banca può risultare anche a mezzo di comportamenti concludenti (Cass., sez. 1, 2 aprile 2021, n. 9187). Invero, ove venga istituita dal legislatore una nullità relativa, come tale intesa a proteggere in via diretta ed immediata non un interesse generale, ma anzitutto l’interesse particolare, l’interprete deve essere attento a circoscrivere l’ambito della tutela privilegiata nei limiti in cui viene davvero coinvolto l’interesse protetto dalla nullità, determinandosi altrimenti conseguenze distorte o anche opportunistiche (Cass., sez.un., 16 gennaio 2018, n. 898). 9. La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i motivi primo e secondo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio [OSCURATO:PERSONA] 10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 23721/2017 F i r m a t o D a : D E C H I