CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 03795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la memoria del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]:ETTO - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino del 7 settembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di lesione personale aggravata e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, volto a denunciare la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e la mancanza o illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile atteso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) e, n particolare, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899) e nel caso di specie la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d