CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13952/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 2, cod. pen., è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale, fatto corretta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, sulla base della ricostruzione di fatto in tema di inesistente pericolo di sequele giudiziarie, incensurabile in questa sede (p. 4; cfr. Sez. 2, n. 24624 del 17/07/2020, Bevilacqua, Rv. 279492-01. Peraltro, se il verificarsi dell'accadimento negativo prospettato fosse attribuibile, direttamente o indirettamente, all'agente, il fatto potrebbe essere sussunto nella più grave fattispecie di estorsione, con conseguente difetto di interesse del ricorrente alla riqualificazione); che il secondo motivo (rubricato «III»), con cui si lamenta la violazione degli artt. 64, terzo comma, e 99, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato, poiché l'onere argomentativo del giudice di merito sul punto risulta congruamente assolto, in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. p. 5, ove si sottolinea, quanto alla recidiva qualificata, l'essere il ricorrente gravato di più precedenti penali, di cui uno specifico, espressione di una accentuata pericolosità sociale, confermata anche dalle ulteriori condanne per reati della stessa indole riportate per fatti commessi in data successiva a quelli per cui si procede), di modo, che la presenza di due aggravanti ad effetto speciale ha imposto l'applicazione del suddetto criterio limitativo rispetto all'ordinaria regola del concorso tra circostanze da parte del Tribunale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,