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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19200/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da 3ober Michel avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado, per il reato di tentato furto pluriaggravato e per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975.

2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è del tutto generico, posto che non si comprende quali siano i capi o punti della sentenza impugnati ed è sviluppato secondo argomentazioni astratte, prive di confronto con elementi motivazionali concreti della sentenza impugnata.

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 8 marzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da 3ober Michel avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna in primo grado, per il reato di tentato furto pluriaggravato e per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. 2. Considerato che il motivo unico proposto, con cui si denunciano vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è del tutto generico, posto che non si comprende quali siano i capi o punti della sentenza impugnati ed è sviluppato secondo argomentazioni astratte, prive di confronto con elementi motivazionali concreti della sentenza impugnata. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 marzo
Sentenza Cassazione n. 19200/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris