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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 dicembre 2025

Cassazione n. 31695/2025

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PDFBox: AULA 'B' 3702 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento ex art. 287 c.p.c. (sul ricorso n. 12916-2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore nonchè I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - [OSCURATO:PERSONA] materiale R.G.N.12916/2019 Cron.

Rep.

Ud 16/09/2025 Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 per la correzione dell'ordinanza n. 13466/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/05/2024 R.G.N. 12916/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO

1. È chiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 13466/2024, depositata il 15 maggio 2024, perché, nel «[OSCURATO:PERSONA]», a pag. 2, punto 4, è riportato, in modo inesatto, che «l’INAIL ha resistito con controricorso» mentre, nel giudizio, si è costituita unicamente la società [OSCURATO:PERSONA] spa.

2. Sussiste il denunciato errore.

3. Risulta dagli atti che, nel giudizio R.G.N. 12916/2019, si costituiva unicamente la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], come riportato anche nell’intestazione dell’ordinanza corrigenda.

Restava, invece, intimato l’INAIL.

4. Per mero errore materiale, il provvedimento dà atto della costituzione dell’Istituto e va, dunque, emendato nei termini che seguono: nella parte motiva, a pag. 2, punto 4 del «[OSCURATO:PERSONA]», in luogo di «l’INAIL ha resistito con controricorso» deve scriversi «l’INAIL non si è costituito»; nella parte dispositiva, a pag. 7 dell’ordinanza, dopo la proposizione «Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità» deve aggiungersi, tra due virgole, «in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.».

Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025

5. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. nr. 21213 del 2013). accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte nr. n. 13466/2024 sia corretta nei sensi indicati in parte motiva.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA].

Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' 3702 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliera - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento ex art. 287 c.p.c. (sul ricorso n. 12916-2019) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore nonchè I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - [OSCURATO:PERSONA] materiale R.G.N.12916/2019 Cron. Rep. Ud 16/09/2025 Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 per la correzione dell'ordinanza n. 13466/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/05/2024 R.G.N. 12916/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2025 dalla Consigliera Dott. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO 1. È chiesta la correzione materiale dell'ordinanza di questa Corte nr. 13466/2024, depositata il 15 maggio 2024, perché, nel «[OSCURATO:PERSONA]», a pag. 2, punto 4, è riportato, in modo inesatto, che «l’INAIL ha resistito con controricorso» mentre, nel giudizio, si è costituita unicamente la società [OSCURATO:PERSONA] spa. 2. Sussiste il denunciato errore. 3. Risulta dagli atti che, nel giudizio R.G.N. 12916/2019, si costituiva unicamente la società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con l’avv.to [OSCURATO:PERSONA], come riportato anche nell’intestazione dell’ordinanza corrigenda. Restava, invece, intimato l’INAIL. 4. Per mero errore materiale, il provvedimento dà atto della costituzione dell’Istituto e va, dunque, emendato nei termini che seguono: nella parte motiva, a pag. 2, punto 4 del «[OSCURATO:PERSONA]», in luogo di «l’INAIL ha resistito con controricorso» deve scriversi «l’INAIL non si è costituito»; nella parte dispositiva, a pag. 7 dell’ordinanza, dopo la proposizione «Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità» deve aggiungersi, tra due virgole, «in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.». Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 5. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c., non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali (tra le tante, Cass. nr. 21213 del 2013). accoglie il ricorso e dispone che l'ordinanza di questa Corte nr. n. 13466/2024 sia corretta nei sensi indicati in parte motiva. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA]. Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025 Numero registro generale 12916/2019 Numero sezionale 3702/2025 Numero di raccolta generale 31695/2025 Data pubblicazione 04/12/2025
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