CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed i motivi nuovi (art. 585, comma 4, cod. proc. pen.) trasmessi in data 16 febbraio u.s., rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata riqualificazione del reato di cui all'art. 640 cod. pen. nell'ipotesi meno grave di insolvenza fraudolenta ex art. 641 cod. pen. è manifestamente infondato in diritto (Sez. 2, n. 5046 del 17/11/2020, dep. 2021, Cantone, Rv. 280563-02; nei termini anche Sez. 2, n. 178 del 04/12/2025, dep. 2026, Felici, Rv. 289107-01; Sez. 6, n. 10136 del 17/02/2015, Sabetta, Rv. 262801). In tema di truffa contrattuale, l'induzione in errore, mediante raggiro o artifizio, sussiste non solo quando il contraente pone in essere, originariamente, l'attività fraudolenta, ma anche quando il comportamento, diretto a ingenerare errore, si manifesti successivamente, nel corso cioè dell'esecuzione contrattuale, in rapporto di causalità con il verificarsi del danno e dell'ingiusto profitto), oltre che aspecifico con riferimento alle argomentazioni dei giudici di merito sul punto, perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto nella fattispecie di truffa (si veda pag. 7 della sentenza impugnata); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] DEF-n7".."7" ' T \ IN C 3 226