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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 10012/2026

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to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen.

Giovanni B. Bertolini per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 17 settembre 2025, ha accolto la richiesta dell’Ufficio della Procura e ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 18 settembre 2018.

2. Nel provvedimento il giudice dell’esecuzione ha dato atto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano state già pronunciate le sentenze del Tribunale di Messina del 14 ottobre 2009 e del 28 gennaio 2015 (irrevocabile l’una il 14 aprile 2010 e l’altra il 14 aprile 2015) rispettivamente di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto e 400,00 euro di multa, e di mesi due di arresto.

Ragione questa per cui il giudice ha disposto la revoca del beneficio concesso con l’ultima pronuncia, che risultava essere stato accordato nonostante il condannato ne avesse fruito già due volte.

3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt.125 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. in quanto non risulta che il giudice dell’esecuzione prima di disporre la revoca abbia proceduto, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ad accertare se le precedenti sospensioni condizionali risultavano dal certificato del casellario a disposizione del giudice della cognizione che ha concesso per ultimo il beneficio.

Se, cioè, le precedenti sospensioni condizionali erano conosciute o conoscibili allorché è stata pronunciata la sentenza poiché in questo caso la revoca non può essere disposta in esecuzione in quanto l’unico rimedio esperibile al fine di emendare l’errore sarebbe stata l’impugnazione della sentenza che aveva erroneamente concesso la sospensione della pena.

4. In data 8 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con cui il sostituto Procuratore Generale Giovanni B. Bertolini ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. in quanto non risulta che il giudice dell’esecuzione prima di disporre la revoca abbia accertato se le precedenti sospensioni condizionali risultavano dal certificato del casellario a disposizione del giudice della cognizione che ha concesso per ultimo il beneficio.

La doglianza è fondata.

2.1. Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01, la revoca della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di causa ostativa preesistente alla sua concessione, è preclusa dal giudicato nel caso in cui al giudice, che aveva ulteriormente applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perché risultante agli atti del procedimento, la causa ostativa medesima.

Il giudice dell’esecuzione investito della richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio, pertanto, è in tali casi tenuto ad accertare preliminarmente se le precedenti concessioni risultassero documentalmente al giudice che l’aveva di nuovo deliberata, all’atto della medesima deliberazione.

Ragione questa per cui il giudice dell’esecuzione, esercitando, anche d’ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., deve provvedere ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il relativo fascicolo del giudizio di cognizione.

2.2. Nel caso di specie - in cui la sospensione condizionale della pena è stata concessa con una sentenza non appellata per cui non si applica il principio successivamente enucleato da Sez.

U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01 - il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati.

Dal provvedimento impugnato e dagli atti, infatti, non risulta che in sede di esecuzione si sia proceduto, anche acquisendo il fascicolo di cognizione, a verificare se l’esistenza delle sospensioni condizionali ostative fosse, o meno, ricavabile dagli atti di esso, da ciò dipendendo, in negativo o in positivo, la revocabilità del beneficio indebitamente reiterato.

2.3. La violazione rilevata impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina.

P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Giovanni B. Bertolini per l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina, quale giudice dell’esecuzione, con provvedimento in data 17 settembre 2025, ha accolto la richiesta dell’Ufficio della Procura e ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 18 settembre 2018. 2. Nel provvedimento il giudice dell’esecuzione ha dato atto che nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] erano state già pronunciate le sentenze del Tribunale di Messina del 14 ottobre 2009 e del 28 gennaio 2015 (irrevocabile l’una il 14 aprile 2010 e l’altra il 14 aprile 2015) rispettivamente di condanna alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due di arresto e 400,00 euro di multa, e di mesi due di arresto. Ragione questa per cui il giudice ha disposto la revoca del beneficio concesso con l’ultima pronuncia, che risultava essere stato accordato nonostante il condannato ne avesse fruito già due volte. 3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt.125 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. in quanto non risulta che il giudice dell’esecuzione prima di disporre la revoca abbia proceduto, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, ad accertare se le precedenti sospensioni condizionali risultavano dal certificato del casellario a disposizione del giudice della cognizione che ha concesso per ultimo il beneficio. Se, cioè, le precedenti sospensioni condizionali erano conosciute o conoscibili allorché è stata pronunciata la sentenza poiché in questo caso la revoca non può essere disposta in esecuzione in quanto l’unico rimedio esperibile al fine di emendare l’errore sarebbe stata l’impugnazione della sentenza che aveva erroneamente concesso la sospensione della pena. 4. In data 8 gennaio 2026 è pervenuta in cancelleria la requisitoria con cui il sostituto Procuratore Generale Giovanni B. Bertolini ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 168 cod. pen. in quanto non risulta che il giudice dell’esecuzione prima di disporre la revoca abbia accertato se le precedenti sospensioni condizionali risultavano dal certificato del casellario a disposizione del giudice della cognizione che ha concesso per ultimo il beneficio. La doglianza è fondata. 2.1. Come evidenziato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 37345 del 23.04.2015, Longo, Rv. 264381-01, la revoca della sospensione condizionale della pena, per la sussistenza di causa ostativa preesistente alla sua concessione, è preclusa dal giudicato nel caso in cui al giudice, che aveva ulteriormente applicato il beneficio, fosse stata conoscibile, perché risultante agli atti del procedimento, la causa ostativa medesima. Il giudice dell’esecuzione investito della richiesta del Pubblico ministero di revoca del beneficio, pertanto, è in tali casi tenuto ad accertare preliminarmente se le precedenti concessioni risultassero documentalmente al giudice che l’aveva di nuovo deliberata, all’atto della medesima deliberazione. Ragione questa per cui il giudice dell’esecuzione, esercitando, anche d’ufficio, i poteri istruttori previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., deve provvedere ad acquisire, in originale o in copia, per la doverosa verifica al riguardo, il relativo fascicolo del giudizio di cognizione. 2.2. Nel caso di specie - in cui la sospensione condizionale della pena è stata concessa con una sentenza non appellata per cui non si applica il principio successivamente enucleato da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, Rv. 287004 – 01 - il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati. Dal provvedimento impugnato e dagli atti, infatti, non risulta che in sede di esecuzione si sia proceduto, anche acquisendo il fascicolo di cognizione, a verificare se l’esistenza delle sospensioni condizionali ostative fosse, o meno, ricavabile dagli atti di esso, da ciò dipendendo, in negativo o in positivo, la revocabilità del beneficio indebitamente reiterato. 2.3. La violazione rilevata impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] del Tribunale di Messina. P.Q.M Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Gi
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