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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 17 luglio 2018

Cassazione n. 04184/2024

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27529-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ADRIANO BARBATOper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 12728/2018 del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il 17/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente, con atto del 15/1/2024, ha rinunciato al ricorso e che il controricorrente ha accettato la rinuncia; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative Ric. 2018n. 2 7529 - Sez. 1 - CC del 16 gennaio 20 2 4 controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.).

P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso 27529-2018proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] S.P.A.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e ADRIANO BARBATOper procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso il DECRETO n. 12728/2018 del [OSCURATO:PERSONA] , depositato il 17/7/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/1/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il ricorrente, con atto del 15/1/2024, ha rinunciato al ricorso e che il controricorrente ha accettato la rinuncia; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione delle relative Ric. 2018n. 2 7529 - Sez. 1 - CC del 16 gennaio 20 2 4 controparti, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.). P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione C
Decreto Cassazione n. 04184/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris