CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47544/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi alla requisitoria scritta, ha concluso per l'accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso; udito il difensore del ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia di condanna di primo grado del ricorrente, quale amministratore di fatto, per i delitti di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. 2. Avverso la richiamata sentenza della Corte d'Appello di Milano il FLAMINI propone ricorso per cassazione, affidandosi, mediante i difensori di fiducia, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a tre motivi, di seguito ripercorsi, entro i limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norma penale sostanziale con riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2, I.fall. in relazione all'art. 27 Cost. e all'art. 7 CEDU e correlato vizio di carenza e contraddittorietà della motivazione con riferimento al punto 4.2.2. della sentenza. In particolare, l'imputato evidenzia, a sostegno del motivo, di non essersi mai occupato della contabilità aziendale, neppure nel periodo nel quale la società era formalmente amministrata dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], la quale, ad ogni modo, aveva consegnato, come da ricevuta sottoscritta dallo stesso, al nuovo amministratore, il coimputato [OSCURATO:PERSONA]Auria, la documentazione contabile e societaria. Dacché la Corte territoriale sarebbe incorsa in una motivazione evidentemente contraddittoria nel ritenere che detta sottoscrizione potesse essere superata dalle dichiarazioni in senso contrario del medesimo D'Auria che pure non aveva disconosciuto la firma ed aveva concreto interesse a celare la contabilità in ragione dei pagamenti intervenuti in proprio favore. 2. Mediante il secondo motivo il FLAMINI denuncia vizio di motivazione con riferimento all'art. 216, comma 1, n. 2, I.fall. in relazione al mancato accertamento dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, punito a titolo di dolo specifico. A riguardo il ricorrente sottolinea che la decisione impugnata non ha compiuto alcuna analisi o valutazione circa la ricorrenza del predetto elemento soggettivo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale per occultamento della documentazione contabile. 3. Infine, lamenta l'imputato, con riferimento al trattamento sanzionatorio, violazione degli artt. 133 e 62-bis cod. pen. e 219 I.fall. e correlato vizio di carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. 2 cQ Segnatamente, il FLAMINI assume, a tal proposito, in primis, che la pena è stata determinata senza indicare, in entrambi i gradi di giudizio, le modalità con le quali i giudici di merito erano pervenuti al relativo risultato rispetto agli indici di commisurazione di cui all'art. 133 cod. pen. Per altro verso, sottolinea che, pur avendo egli fornito specifici elementi positivi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche non vi è alcuna motivazione su detto aspetto da parte della Corte territoriale né, del resto, sulle ragioni sottese al riconoscimento dell'aggravante ex art. 219, comma 2, n. 1, fa Il. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. Se è vero che il FLAMINI è stato amministratore di fatto della società fallita sino alla data di dichiarazione del fallimento e ciò ha comportato che il medesimo fosse assoggettato ai medesimi obblighi dell'amministratore formale in ordine alla tenuta delle scritture contabili, è pur vero che agli atti del giudizio è stata prodotta ricevuta di consegna delle predette scritture da parte della moglie del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di precedente amministratore, a [OSCURATO:PERSONA]Auria, nuovo amministratore della società dalla data del 21 marzo 2012. Nondimeno la sentenza impugnata ha ritenuto priva di rilievanza la sottoscrizione di tale ricevuta di consegna da parte del D'Auria ritenendo credibili le dichiarazioni in tal senso di questi poiché "se avesse avuto i libri e le scritture contabili li avrebbe consegnati. Egli, infatti, è imputato in questo giudizio di bancarotta fraudolenta documentale per la quale è stato condannato". Soggiunge, tuttavia, la medesima pronuncia, così incorrendo in un macroscopico vizio del ragionamento logico, che il D'Auria "consegnava solo una documentazione frammentaria poiché tutti gli imputati avevano il preciso obiettivo di non far emergere le avvenute distrazioni". In sostanza, da un lato, le dichiarazioni del D'Auria, che pure aveva sottoscritto la dichiarazione di ricevuta della consegna dei libri e delle scritture contabili della società, di non averle in realtà ricevute, è stata ritenuta credibile perché altrimenti le avrebbe consegnate per non essere condannato per bancarotta fraudolenta documentale e, da un altro, al contempo, si è evidenziato che lo stesso D'Auria avevo consegnato solo scritture frammentarie allo scopo di impedire l'accertamento delle condotte distrattive. 2.11 secondo motivo è, parimenti, fondato. zQ L'imputato è stato chiamato a rispondere del delitto di bancarotta fraudolenta documentale per aver sottratto o omesso di tenere, allo scopo di procurarsi l'ingiusto profitto di occultare le condotte distrattive e i pagamenti preferenziali e di non arrecare pregiudizio ai creditori, tutti i libri e le scritture contabili prescritti dalla legge. Orbene, nella giurisprudenza di legittimità è stato ormai più volte puntualizzato che l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa — nell'ambito dell'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (cfr., ex aliis, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Rv. 279838-01). Disattendendo il richiamato principio, la Corte territoriale non ha compiuto alcun vaglio sulla ricorrenza dell'elemento del dolo specifico in capo al ricorrente. 3. In definitiva, il ricorso deve essere accolto, assorbito il terzo motivo sul trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame sui rispettivi profili. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della