CassazionedecretoSezione U
Cassazione n. 07175/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28630-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q. VISCONTI 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (studio [OSCURATO:SOCIETA].), che la rappresenta e difende; -controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.28630/2022 Cron. Rep. Ud.12/12/2023 CC avverso la sentenza n. 190/2022 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio è stato promosso, nel giugno 2020, dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (succeduta alla [OSCURATO:SOCIETA] nella titolarità della concessione di derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico, rilasciata con decreto del 1998 dal Dirigente della Provincia di Lucca), dinanzi al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], istituito presso la Corte d’appello di Firenze, nei confronti della Provincia di Lucca, del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Lucca e del Comune di Lucca e della [OSCURATO:PERSONA] di Lucca, al fine di sentire annullare o disapplicare l’avviso di accertamento del 24.12.2019, con il quale era stato chiesto dalla Provincia di Lucca, quale Ente di Ambito per la riscossione del sovracanone, con impegno a ripartire il gettito tra i Comuni rivieraschi in base agli accordi intercorsi, il pagamento di complessivi € 3.544,00 (di cui € 2.682,68, a titolo di sovracanoni, giusta decreto dell’Agenzia del Demanio del 22 novembre 2013, con il quale si era determinato il sovracanone per gli Enti rivieraschi per il biennio 1° gennaio 2014 –31 dicembre 2015 con liquidazione della misura per ogni Kilowatt di potenza nominale media concessa, oltre interessi e sanzioni) per sovracanone rivierasco, relativo all’anno 2014, ai sensi dell’art.53 r.d. 1775/1933, con domande di restituzione della predetta somma, pagata dalla ricorrente al fine di evitare l’esecuzione forzata, con riserva di ripetizione. il Tribunale Regionale, dichiarata la carenza di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Lucca e della [OSCURATO:PERSONA] di Lucca e, nella contumacia della Provincia e del Comune di Lucca, la carenza di titolarità passiva del rapporto del Comune di Lucca, aveva accolto la domanda, dichiarando illegittimo l’avviso d accertamento (in difetto di prova di atto imperio che avesse fissato la misura dell’ulteriore canone annuo a favore dei Comuni rivieraschi, a carico del concessionario), condannando la Provincia alla restituzione di quanto percepito dalla società privata [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 190/2022 ha riformato la decisione di primo grado, del maggio 2021.I giudici del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento del primo motivo di gravame della Provincia di Lucca (con il quale si denunciava violazione e falsa applicazione di legge, evidenziandosi che si trattava di una prestazione patrimoniale imposta dalla legge, art. 2, comma 1, L. n. 925/1980 cit., in una misura predeterminata che non prevedeva alcuna valutazione discrezionale, avente natura tributaria, la cui imposizione, pertanto, discendeva direttamente dalla legge), hanno rilevato che, tenuto conto del quadro normativo (art. 53 r.d. 1775/1933 e l.925/1980) e dell’interpretazione offerta da queste Sezioni Unite nella sentenza n. 15491/2020 (sia pure attinente a riparto di giurisdizione), l’obbligo dei concessionari di derivazioni di acqua pubblica a scopo idroelettrico di potenza superiore a Kw 220 – quale quella concessa a Gipe cui era succeduta la [OSCURATO:PERSONA] -avente ad oggetto il versamento di un sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, aggiuntivo rispetto al canone concessorio ed all’eventuale sovracanone BIM (bacino imbrifero montano), non presuppone un provvedimento ad hocdel Ministero delle Finanze (oggi dell’Agenzia del Demanio) nei confronti del concessionario, sorgendo esso direttamente dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che non sussisteva, alla luce dell’evoluzione normativa intervenuta, alcun potere discrezionale dell’Agenzia del Demanio o di altra Amministrazione per quanto atteneva all’istituzione o alla determinazione dell’ammontare dei sovracanoni rivieraschi di cui si discuteva, i quali erano istituiti, fissati e determinati nel relativo importo ex lege (art.2 l.925/1980), senza esercizio di potere discrezionale da parte della pubblica amministrazione, essendo la competenza dell’Amministrazione finanziaria limitata, ai sensi dell’art.3 della legge del 1980, alla revisione periodica della misura del sovracanone originariamente fissata, sulla base degli indici Istat relativi all'andamento del costo della vita, e, nella specie, tale competenza era stata esercitata con il Decreto dell’Agenzia del Demanio [OSCURATO:DATA_NASCITA], che aveva determinato, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 925/1980, l’importo dei sovracanoni per l’anno 2014 (al quale aveva fatto riferimento l’avviso di accertamento del 2019 contestato dalla controparte); neppure era necessaria la previa ratifica, sempre con apposito Decreto del Ministro delle Finanze, dell’eventuale accordo di ripartizione del gettito del tributo tra gli enti rivieraschi, in quanto, in primo luogo, i sovracanoni rivieraschi erano stati istituti e determinati nel loro ammontare ex lege, salve le revisioni biennali del loro ammontare demandate all’Agenzia del Demanio, e, in secondo luogo, la ratifica da parte dell’Agenzia del Demanio degli accordi interni di ripartizione dei sovracanoni direttamente intervenuti tra gli [OSCURATO:PERSONA] aveva una valenza meramente interna, circoscritta, appunto, al riparto interno del gettito tra gli [OSCURATO:PERSONA] e non rilevava e/o non influiva sulla debenza del sovracanone stesso i cui presupposti sono determinati dalla legge, oltretutto concernendo attività successiva al versamento del sovracanone e dunque all’estinzione della relativa obbligazione in capo al concessionario della derivazione. Di conseguenza, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l’opposizione proposta dall’appellata [OSCURATO:PERSONA] srl avverso l’avviso di accertamento delle Provincia di Lucca, condannando la prima a restituire alla Provincia di Lucca la complessiva somma di Euro 4.634,55 con interessi legali dal 22 luglio 2021 al saldo, e ha posto a carico della società le spese di lite liquidate in Euro 2.000 per ciascuno di entrambi i gradi di giudizio. Avverso la suddetta pronuncia, la società [OSCURATO:PERSONA] srl propone ricorso per cassazione, notificato 5-6/12/22, affidato a due motivi, nei confronti della Provincia di Lucca, la quale resiste con controricorso, notificato a mezzo PEC il 4/1/2023 e a mezzo posta il 5/11-1-23. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.La società ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione dell’art. 53 del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e dell’art. 2 del d.lgs. 22 dicembre 1980 n. 925, per avere il TSAP ritenuto che il sovracanone rivierasco disciplinato dall’art. 53 del testo unico sulle acque ed impianti elettrici ha natura di obbligazione ex legee che pertanto è dovuto anche in mancanza di un provvedimento impositivo; b) con il secondo motivo, la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il TSAP erroneamente ritenuto costituita in primo grado la Provincia di Lucca ed avere liquidato a suo favore anche le spese del grado di giudizio. 2.La prima censura è infondata. 2.1. La ricorrente sostiene, in sintesi, che, sebbene la sentenza di queste Sezioni Unite n. 15491/2020, riportata in motivazione nella sentenza impugnata, abbia affermato che l’evoluzione normativa in materia «ha portato ad una progressiva limitazione del potere dell’amministrazione nell’istituire il sovracanone, potere il quale, da ampiamente discrezionale è divenuto sempre più vincolato», tale rilievo non comporterebbe però – sempre secondo la ricorrente - che l’esercizio del potere impositivo da parte dell’amministrazione (potere sia pure vincolato) non costituisca comunque il necessario presupposto per la nascita dell’obbligazione al pagamento del sovracanone rivierasco, ed asserisce che «nella vicenda in esame è incontestato che tale potere non è mai stato esercitato». Alla luce di altri precedenti di questa Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un.n. 11961/2011; Cass., Sez. Un. n. 15383/2019), si dovrebbe desumere che «il potere della pubblica amministrazione in ordine all’imposizione dei sovracanoni rivieraschi sia vincolato soltanto per quanto concerne il «quantum debeatur» mentre resta discrezionale circa «l’an debeatur». 2.2. Il quadro normativo può essere così riassunto. Il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici (r.d. n. 1775/1933) prevedeva, nella sua versione originaria, ai primi due commi dell’art.53: «Quando l'energia sia trasportata oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei predetti Comuni rivieraschi, il Ministro delle finanze, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può stabilire con proprio decreto, a favore degli enti locali, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire due per ogni cavallo dinamico nominale. Questo canone decorre da quando sia iniziato il trasporto ai sensi del comma precedente, e nelle annualità successive avrà la stessa scadenza del canone governativo. Esso è ripartito fra i Comuni rivieraschi con decreto del Ministro delle finanze, e non deve eccedere per ciascun Comune l'ammontare delle spese obbligatorie risultante dalla media dei bilanci dell'ultimo quinquennio precedente la concessione». Con Legge n. 1377/1956 si è modificato il testo dell’art.53, prevedendo, ai primi due commi: «[OSCURATO:PERSONA] per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può stabilire, con proprio decreto, a favore dei Comuni rivieraschi e delle rispettive Province, un ulteriore canone annuo, a carico del concessionario, fino a lire 436 per ogni chilowatt nominale concesso. Con lo stesso decreto, il sovracanone è ripartito fra gli enti di cui al comma precedente, tenuto conto anche delle loro condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione. Nel caso di derivazioni a seguito delle quali le acque pubbliche siano restituite in corso o bacino diverso da quello da cui sono derivate, il Ministro per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce tra quali Comuni e Province ed in quale misura il sovracanone di cui ai commi precedenti debba essere ripartito. Il canone di cui al presente articolo ha la stessa decorrenza e la stessa scadenza del canone governativo». In seguito, l’art.2 della l.n. 925/1980 ha prescritto che «Con la stessa decorrenza [di cui all’art. 1 della medesima Legge, che fa riferimento alla data del 1° gennaio 1980, n.d.r.] i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220. Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone. In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme. Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi». La misura del sovracanone è stata via via elevata con successivi decreti ministeriali. Il successivo art. 3 della medesima Legge n. 925/1980 (comma 1: «il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze [ora, dal 1° gennaio 2001 , Agenzia del Demanio, istituita con decreto legislativo n. 300/1999 ] per il sovracanone di cui all’articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita»; comma 2: «i due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio») prevede il potere del Ministro delle finanze (ora Agenzia del Demanio) di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure del sovracanone di cui all'articolo 2 della medesima Legge; potere che, per quanto concerne l’annualità 2014, alla quale si riferisce l’avviso di accertamento oggetto del contendere, è stato regolarmente esercitato in esecuzione di tale norma, dall’Agenzia del Demanio mediante l’emanazione del Decreto Dirett. Agenzia del Demanio 22 novembre 2013, pubblicato in G.U. 13 dicembre 2013, n. 292, richiamato nell’avviso di accertamento della Provincia di Lucca emesso a carico di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., che ha disposto, all’art. 1, che «la misura del sovracanone annuo, stabilita dall'art. 2, primo comma, della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene elevata per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 a € 5,72, per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per derivazioni d'acqua, a scopo di produzione di energia elettrica, con potenza nominale media annua superiore a chilowatt 220 e non eccedente il limite di chilowatt 3.000». A partire dal 2000, il Legislatore è intervenuto nella materia attraverso le leggi finanziarie . In particolare, l’art. 28 della finanziaria per il 2001 ha introdotto disposizioni per la “Razionalizzazione delle imposte e norme in materia di energia elettrica”, prevedendo che: « 9. I sovracanoni provenienti dagli impianti di produzione per pompaggio sono liquidati nel modo seguente: a) quelli riguardanti i bacini imbriferi montani, ai sensi dell’articolo 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per il 50 per cento ai consorzi costituiti tra i comuni compresi nel bacino imbrifero montano, come delimitato con decreti del Ministro dei lavori pubblici, e per il restante 50 per cento ai comuni non consorziati in base alle percentuali loro attribuite con decreto del Ministro dei lavori pubblici; b) quelli riguardanti i comuni rivieraschi, ai sensi dell’articolo 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, per l’80 per cento a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti e in base alle percentuali di cuialla lettera a) e per il restante 20 per cento a favore delle relative province. 10. I sovracanoni di cui al comma 9 sono immediatamente esigibili dagli aventi diritto senza attendere la formalizzazione dei decreti di concessione degli impianti». 2.3. [OSCURATO:PERSONA], con sentenza n. 257 del 31/12/1987, nel ritenere non fondata, in riferimento agli art. 23 Cost. e art. 3 Cost., comma primo, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 -come sostituito dall'art. 1, L. 4 dicembre 1956 n. 1377, e modificato dall'art. 1, comma terzo, L. 21 dicembre 1961 n. 1501 - in quanto non sarebbero stati adeguatamente definiti presupposti, criteri e limiti del potere di imposizione demandato all'Amministrazione finanziaria, ha affermato che «I sovracanoni che il Ministero delle finanze può stabilire -in favore dei comuni rivieraschi e delle rispettive province -a carico del concessionario di una grande derivazione d'acqua, costituiscono prestazioni patrimoniali che vanno imposte nel rispettodella riserva di legge "ex" art. 23 Cost.; ma tale rispetto è garantito, nella specie, in quanto il sovracanone trova idoneo fondamento nella legge, essendo individuati i soggetti passivi e i beneficiari, ed essendo delimitato l'ammontare della prestazione con la fissazione di un limite massimo». Questa Corte a Sezioni unite (Cass. n. 2017/1984), in relazione alla normativa vigente all’epoca, aveva quindi affermato che «L'art. 53 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 sulle acque e gli impianti elettrici (sostituito dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1956 n. 1377 e modificato dall'art. 1 terzo comma della legge 21 dicembre 1961 n. 1501), il quale prevede un sovracanone a carico del concessionario di grande derivazione di acqua pubblica ed in favore degli enti locali rivieraschi, conferisce all'amministrazione, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 23 della Costituzione (sentenza della Corte costituzionale n. 257 del 1982), il potere di imporre il suddetto sovracanone sul solo presupposto della attuale sussistenza della concessione di quella derivazione, e, quindi, anche nel caso in cui essa non venga utilizzata dal concessionario (nella specie, per mancata realizzazione dei relativi impianti)». 2.4. Le Sezioni Unite con la recente sentenza n. 15491/2020 hanno così statuito: «In tema di concessione di grandi derivazioni idroelettriche, a seguito delle modifiche normative successivamente introdotte all'art. 53 del r.d. n. 1775 del 1933 (dapprima con la l. n. 1377 del 1956 e poi con la l. n. 925 del 1980), la discrezionalità originariamente concessa all'amministrazione finanziaria in ordine all'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone per il trasporto dell'energia oltre il raggio di quindici chilometri dal territorio dei Comuni rivieraschi è stata progressivamente ridotta, sino a fondare il relativo potere sul solo rilievo di specifici requisiti, previsti per legge, in assenza di alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità; pertanto, la controversia avente ad oggetto il provvedimento con cui l'autorità amministrativa abbia esercitato il predetto potere, rispetto al quale il destinatario riveste una posizione di diritto soggettivo, appartiene alla giurisdizione del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], quale giudice ordinario specializzato, e non a quella del Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], quale giudice amministrativo in unico grado, cui è devoluta l'impugnazione, "in via principale", di atti che costituiscano espressione dell'esercizio di un potere discrezionale, idoneo ad incidere su posizioni di interesse legittimo». Si discuteva del riparto di giurisdizione tra il giudice ordinario specializzato, Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA], R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 140, e il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] , quale giudice amministrativo in unico grado, dello stesso R.D. n. 1775 del 1933, ex art. 143, nel caso di controversia concernente la determinazione dell'importo del canone per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche in relazione a giudizio con il quale si era impugnato, dinanzi al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], da parte di una società, titolare di concessione di grande derivazione idroelettrica, una nota del 2017, emessa dalla Provincia di Frosinone, recante l'invito al pagamento di una somma di denaro, a titolo di sovracanoni in favore dei Comuni rivieraschi, ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 53, da corrispondere al Comune di Isola di [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe provveduto a ripartirla come da accordo stipulato dalla Provincia, il tutto in virtù di decreto dell'Agenzia del Demanio n. 12522 del 28 settembre 2017, con il quale si era provveduto alla liquidazione del suddetto sovracanone. Già le Sezioni Unite (Cass. Sez.Un. n. 18827/2019) avevano affermato che «In materia di determinazione del canone di concessione per le grandi derivazioni di acque pubbliche, quando l'atto adottato dall'autorità amministrativa, di carattere generale, scaturisca da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, la giurisdizione appartiene al Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] quale giudice ordinario specializzato, poiché il destinatario del provvedimento riveste una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, mentre nel caso dell'impugnazione di un provvedimento che sia espressione dell'esercizio di un potere amministrativo discrezionale, tesa ad ottenere "in via principale" una pronuncia avente efficacia di giudicato, la giurisdizione appartiene al Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA], quale giudice amministrativo in unico grado». Queste Sezioni Unite, nella pronuncia del 2020, hanno rilevato che l'atto adottato dall'autorità amministrativa, di carattere generale, scaturiva da disposizioni di legge in relazione a presupposti specificamente individuati dalla legge stessa, senza alcun margine di apprezzamento discrezionale, con la conseguenza che correttamente il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] aveva declinato la propria giurisdizione in favore di quella del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione, si legge: «dal mero raffronto delle disposizioni normative, succedutesi nel tempo, che l'ampia discrezionalità concessa all'Amministrazione finanziaria nell'adozione dei provvedimenti riguardanti il sovracanone è stata gradualmente ridotta sino alla sola previsione, nella sua determinazione, di una misura fissa, nel tempo aggiornata, da rapportare alla quantità di energia prodotta dalla derivazione d'acqua quantificata in KW di potenza nominale media annua. Dall'originaria disposizione, la quale rimetteva al Ministero delle Finanze la possibilità di stabilire un sovracanone a favore dei Comuni rivieraschi, nel caso in cui l'energia fosse trasportata oltre il raggio dei 15 chilometri, e tenendo conto delle spese obbligatorie sostenute da ciascun Comune nell'ultimo quinquennio, con attribuzione, quindi, di ampio potere discrezionale sia in ordine all'an che al quantum del sovracanone, si è, infatti, assistito, ad opera delle modificazioni introdotte dalla L. 4 dicembre 1956, n. 1377, ad una successiva limitazione di tale potestà, venendo meno il riferimento al quantitativo di energia trasportata e alle spese sopportate dai Comuni e permanendo la discrezionalità con riferimento al solo ammontare del tributo e ai criteri di ripartizione del sovracanone individuati nelle "condizioni economiche e dell'entità del danno eventualmente subito in dipendenza della concessione". Dopo l'introduzione della L. 22 dicembre 1980, n. 925, art. 2, invece, la determinazione dell'importo del sovracanone rivierasco, per ciascuna concessione di derivazione d'acqua altro non è il risultato del prodotto di un'aliquota fissa per la potenza nominale media concessa o riconosciuta, con il conseguente venir meno dell'obbligatorietà del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, organo tecnico in precedenza chiamato ad esprimersi in merito alla valutazione dei presupposti -oggettivi e soggettivi - per la determinazione della misura del sovracanone, fulcro dell'esercizio del potere discrezionale della P.A. nella determinazione dell'importo di tale onere. Dall'evoluzione del quadro normativo, come sopra delineato, emerge, allora, che il potere di assoggettare o non assoggettare al sovracanone, oggetto di contenzioso, ogni singola derivazione di acqua pubblica con potenza superiore a chilowatt 220 non può essere qualificato come potere discrezionale poiché si basa sul solo rilievo dei predetti requisiti, previsti per legge, e non implica alcuna valutazione autonoma in termini di opportunità. Nè, in senso contrario, appare determinante il richiamo, effettuato in ricorso, alla sentenza n. 257 del 31.12.1982 della Corte Costituzionale, in quanto, in quell'occasione, la questione, allora sollevata all'attenzione della Consulta, atteneva alla fase della valutazione e della conseguente quantificazione della misura del sovracanone e, nella fattispecie allora esaminata, non era applicabile la L. n. 925 del 1980, art. 2».2.5. Orbene, nel sistema delineato r.d. 1775/1933, i concessionari di grandi derivazioni di acqua ad uso idroelettrico, oltre al pagamento del canone di concessione, avente causa nel corrispettivo dell'utilizzo dell'acqua derivata, potevano essere tenuti al pagamento di ulteriori oneri patrimoniali definiti «sovracanoni», previsti in due tipologie diverse: a) il sovracanone B.I.M., afferente ai [OSCURATO:PERSONA], originariamente previsto dall'art. 52 r.d. 1775/33, e poi regolato dall'art. 1 comma 8 L. 959/53, norma quest'ultima istituiva dei predetti Bacini, che disciplinava la citata prestazione patrimoniale, dovuta automaticamente dai concessionari in virtù della previsione di legge, in favore dei consorzi B.I.M. o comunque degli enti ricompresi neibacini; b) il sovracanone per i Comuni rivieraschi, vale a dire quelli compresi lungo il corso d'acqua tra il termine del rigurgito a monte della presa e il punto di restituzione, previsto dall'art. 53 RD 1775/33, il quale disponeva che qualora l'energia fosse trasportata oltre il raggio di 15 Km dal territorio degli stessi, il Ministero delle Finanze, sentito il Consiglio Superiore dei [OSCURATO:PERSONA], poteva stabilire con proprio decreto a carico del concessionario un ulteriore sovracanone, a favore deisuddetti Comuni rivieraschi e delle Province che li ricomprendono, giustificato dalle eventuali esigenze scaturite dal depauperamento idrico connesso alla derivazione di acqua, avendo il suddetto sovracanone finalità di ristoro della ricchezza persa a causa della sottrazione dell’uso dell’acqua pubblica per gli usi della popolazione locale e dei danni arrecati all’ambiente naturale in conseguenza dell’attuazione della derivazione. La legge 1377/1956, pur mantenendo la facoltà di attribuzione del sovracanone, ha eliminato la condizione del trasporto dell'energia e stabilito un tetto massimo della misura del sovracanone per unità di potenza nominale. La successiva norma dell'art. 2 del D.lgs. 925/1980 ha disposto che i sovracanoni di cui al tipo sopra descritto (sub b) siano dovuti in misura fissa, per ogni Kilowatt di potenza nominale media concessa, e che il riparto, tra Comuni e Province beneficiarie del sovracanone, può anche avvenire con accordo tra gli enti predetti, ratificato con decreto del Ministero delle Finanze. Con tale ultima normativa, quindi, si è introdotto l’obbligo e non più la facoltà del sovracanone che qui interessa a carico dei concessionari e la misura fissa di essi.La revisione dei sovracanoni interviene, poi, con appositi decreti prima emessi dal Ministero delle Finanze, oggi dall’Agenzia del Demanio, ogni biennio in base ai dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita. L'obbligazione relativa al pagamento dei sovracanoni c.d. rivieraschi, dunque, discende direttamente dalla legge ed è determinabile, avuto riguardo all'ammontare unitario fissato dalla legge stessa e alla potenza media annua concessa, il tutto sulla base di un mero calcolo aritmetico, essendo affidata all’amministrazione finanziaria la revisione con cadenza biennale. Ne consegue che la liquidazione non necessita più di un intervento discrezionale dell’Amministrazione finanziaria e può essere effettuata, avuto riguardo alla normativa vigente ratione temporis(essendo in discussione l’omesso versamento di sovracanone dovuto a Comuni rivieraschi e alle rispettive Province, per l’anno 2014), direttamente dall’Ente creditore, nella specie la Provincia di Lucca. Nella specie, l’avviso di accertamento impugnato in primo grado dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. riporta la cifra, per sovracanoni Enti rivieraschi dovuti, non versati, per l’anno 2014, di Euro 2.682,68, oltre interessi e sanzioni per omesso versamento, risultante dalla semplice moltiplicazione della suddetta misura del sovracanone annuo per l’anno 2014, prevista dall’art. 1 del Decreto Dirett. Agenzia del Demanio 22 novembre 2013, 5,72, per la potenza utilizzabile per la produzione di energia elettrica in base all’atto di concessione. 3. La seconda censura è, invece, fondata. Invero, il Tribunale Superiore delle [OSCURATO:PERSONA] ha liquidato a favore della Provincia di Lucca anche le spese processuali del primo grado del giudizio, spese non sostenute, essendo rimasta tale parte contumace in primo grado. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di Lucca non ha neppure preso posizione su tale doglianza. Questa Corte (Cass. 16786/2018) ha affermato che «La statuizione con la quale il giudice liquidi, in favore della parte vittoriosa in appello, le spese processuali del primo grado di giudizio, nel quale la stessa era rimasta contumace, va cassata senza rinvio, in applicazione dell'art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto, pur essendo espressione di un potere officioso del giudice, la condanna alle spese in favore della parte vittoriosa che non si sia difesa e non abbia, quindi, sopportato il corrispondente carico non può essere disposta ed è assimilabile ad una pronuncia resa in mancanza del suddetto potere». 4. Per quanto sopra esposto, va accolto il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, e la sentenza impugnata va cassata limitatamente al motivo accolto e decisa, sul punto, nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto. Pertanto va eliminata la statuizione relativa al rimborso delle spese giudiziali del primo grado a favore della Provincia di Lucca, ferme le statuizioni sulle spese riguardo al grado di appello. Ricorrono giusti motivi, in considerazione della relativa novità della questione di diritto trattata, per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinto il primo, cassa