CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13885/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ricorso; udita la relazione svolta dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova con sentenza del 12 novembre 2025, emessa in esito a rito abbreviato, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 81, cpv., 337, 582,585, 576, comma 1, nn. 1 e 5-bis, 61, comma 1, n. 2 cod. peri. e 4 I. n. 110 del 1975, reati commessi il 4 novembre 2024. L I Giudici del merito, ritenuta la continuazione tra i reati e sulla base delle concesse attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva reiterataspecifica e infraquinquennale, hanno ritenuto congrua la pena di mesi otto di reclusione per i reati di cui ai capi A) e B) (pena base mesi otto di reclusione, aumentata per il concorso formale a mesi nove e aumentata, altresì, di mesi uno e giorni quindici di reclusione per le lesioni cagionate a ciascuno degli agenti e, infine, ridotta per il rito all'inflitto) e quella di euro 400 di ammenda per il reato contravvenzionale di cui è il capo C). 2. Con i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della sentenza e denuncia: 2.1. violazione di legge per la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento al reato di cui all'art. 337 cod. pen. a seguito della dichiarazione di legittimità costituzionale dell'art.131- bis, comma 3, cod. pen. nella parte in cui escludeva dal campo di applicazione di detta causa di non punibilità il reato di resistenza a pubblico ufficiale. In considerazione delle concrete modalità della condotta tenuta dal ricorrente, che si trovava in stato di alterazione psicofisica per l'abuso di alcol e che, al fine di evitare di essere fermato dagli agenti, reagiva in maniera scomposta scalciando e sgomitando perciò causando le lesioni di modesta entità di cui è capo B), il fatto commesso può ritenersi di minima offensività e meritare, così, la declaratoria di non punibilità; 2.2. violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e cumulativi vizi di motivazione per la mancata esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando unicamente i precedenti dell'imputato e omettendo di verificare il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità del reo in relazione ai fatti per cui si procede; 2.3. violazione di legge e vizio di motivazione per inosservanza del disposto di cui all'art.133 cod. pen. in relazione alla determinazione della pena che avrebbe potuto essere contenuta negli strettissimi limiti edittali per meglio adeguarla ai fatti commessi, anche tenuto conto delle problematiche personali dell'imputato derivanti dall'abuso di sostanze alcoliche e dalle disagiate condizioni economiche: il che avrebbe consentito anche un minore aumento per effetto della continuazione con i reati di cui al capo B. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato. 2. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono proposti per motivi generici: sia sul punto della sussistenza della recidiva che della determinazione della pena, 2anche in relazione all'aumento di pena per il concorso formale e continuazione tra i reati, la motivazione della Corte di merito non è inficiata da evidenti illogicità e dalla erronea applicazione della legge penale. 2.1. Le statuizioni della sentenza impugnata in merito alla determinazione della pena base, di poco superiore al minimo edittale e ben lontana dal valore medio, secondo una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, sono motivate con specifico riferimento (si veda pag. 2) alle modalità violente della condotta che ha prodotto lesioni ai danni degli agenti. La motivazione è adeguata e valorizza (anche con riferimento alla misura di aumento per il concorso formale tra reati e alla continuazione con le lesioni cagionate agli agenti) aspetti che la Corte di merito ha ritenuto prevalenti sul comportamento processuale e sulle condizioni personali dell'imputato — allegati a dimostrazione di minore gravità dei fatti — perché ritenuti maggiormente pregnanti e di maggiore incisività, e, dunque, alla stregua di un apprezzamento di merito al quale il ricorrente chiede di sostituire un apprezzamento diverso, e in ipotesi più favorevole, della Corte di cassazione che, come noto, non è giudice del merito. 2.2. Né si presta ad esito diverso dalla inammissibilità il motivo di ricorso che concerne la ritenuta sussistenza della recidiva che è stata argomentata (alle pagg. 1 e 2), con il puntuale richiamo e descrizione dei plurimi precedenti del ricorrente, che denotano la medesima indole criminosa dei reati già giudicati e di quelli per cui si procede, la cui commissione è stata ritenuta dimostrativa di accresciuta pericolosità attraverso l'analisi delle concrete modalità dei fatti — per le frasi e epiteti ingiuriosi proferiti ai danni dei verbalizzanti; per l'ostinata resistenza opposta durante tutte le fasi delle operazioni, dal momento del controllo al momento di salire in auto per l'accompagnamento negli Uffici della Questura e durante il foto segnalamento -, accresciuta pericolosità sociale niente affatto attenuata per effetto dei benefici riconosciutigli in relazione alle pregresse condanne. 3.11 primo motivo _di ricorso è infondato. Il ricorrente chiede che, in relazione ai reati di resistenza, sia applicata la causa di non punibilità del fatto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 20 ottobre 2025, depositata il 27 novembre 2025, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 131-bis cod. pen. nella parte in cui non prevede l'applicazione di tale causa di non punibilità al reato di resistenza a pubblico ufficiale. 3Il comportamento occasionale, il contenuto delle frasi proferite - peraltro prive di attitudine minatoria ma, al più, manifestazione di condotta inurbana - rendono applicabile la causa di non punibilità in relazione a detto reato, come il ricorrente ha ribadito con i motivi nuovi proposti in vista dell'odierna udienza. 3.1. Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del d. Igs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità, nei quali la Suprema Corte può rilevare di ufficio ex art. 609, comma secondo, cod. proc. pen. la sussistenza delle condizioni di applicabilità, fondandosi su quanto emerge dalle risultanze processuali e dalla motivazione della decisione impugnata (Sez. 3, n. 24358 del 14/05/2015, Ferretti, Rv. 264109 - 01), con una interpretazione condivisa dalle Sezioni Unite che hanno ricostruito i presupposti e i criteri applicativi della condizione di non punibilità in esame (sentenza Tushaj, n. 35033 del 12/11/2016). La pubblicazione della sentenza n. 172 della Corte Costituzionale è intervenuta dopo la deliberazione della sentenza impugnata e nelle more della presentazione del ricorso per cassazione sicché il ricorrente non aveva potuto dedurre la questione dinanzi alla Corte di merito. Versandosi in una ipotesi di jus superveniens, concernente un istituto di diritto sostanziale, favorevole all'imputato, alla luce dei principi testé enunciati, la questione di applicazione della causa di non punibilità non solo è proponibile anche nel corso del giudizio per cassazione ma, come affermato da altra decisione (Sez. 2, n. 35033 del 12/11/2020, Stolarz, Rv. 279971 - 01), relativa alla sentenza n. 156 del 2020 della Corte Costituzionale, può essere riconosciuta o esclusa nel giudizio di legittimità, senza rinvio del processo alla sede di merito, a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali. 3.2. Nel caso in esame i presupposti per l'applicazione dell'istituto in esame non sussistono. Il ricorso, a tal riguardo, propone una valutazione parcellizzata dei fatti e del contesto che, invece, sono stati ben descritti dalla sentenza impugnata che, come indicato al punto 2.2. - nel denegare la esclusione della recidiva - ha descritto le modalità aggressive di spiccata offensività delle condotte, consumate con caparbietà e determinazione durante tutte le fasi del controllo di Polizia: detto chiaramente, non si è in presenza di un comportamento ingiurioso e di mere minacce ma di una condotta violenta con colpi intenzionali - gomitate, testate e calci - sferrati all'indirizzo degli agenti di Polizia intervenuti in ausilio agli militari della Guardia di Finanza e a militari dell'esercito che avevano tentato di identificare 4l'imputato dopo le molestie arrecate ai passanti, condotte oppositive e violente estrinsecatesi per una durata apprezzabile anche dal punto di vista temporale. Gravità non attenuata dallo stato di ubriachezza in cui l'imputato si trovava: non può ritenersi, pertanto, che per le modalità della condotta e l'esiguità del danno (concretizzatosi nelle lesioni cagionate alle persone offese) l'offesa è di particolare tenuità. 3.3. Men che mai si è in presenza di un comportamento occasionale alla luce dei precedenti richiamati dalla Corte di appello che trovano conferma nella sentenza di condanna del 22 febbraio 2016, per i reati di rapina e resistenza a pubblico ufficiale commessi 1'8 novembre 2016 e nella sentenza di condanna del 12 settembre 2019, per i reati di resistenza e lesioni, commessi il 25 febbraio 2019. Ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa di non punibilità, definito dai commi 1 e 3 dell'art. 131-bis cod. pen., il comportamento è abituale quando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01), commissione nel caso attestata dalle sentenze irrevocabili che hanno ad oggetto proprio i reati di resistenza. 4. Consegue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett P.Q.M