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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08554/2022

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la seguente SENTENZA l' [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 30 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Palermo in sede di rinvio ha confermato la sentenza del 17 maggio 2017 del Tribunale di Sciacca, in forza della quale gli odierni ricorrenti erano stati rispettivamente condannati alla pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro seicento di multa; ad anni tre di reclusione ed euro cinquecento di multa; ad anni cinque di reclusione ed euro ottocento di multa, stante la recidiva reiterata e specifica, per i reati di cui agli artt. 61 n. 11, 110, 624 e 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. (altresì con la recidiva per il Losi), nonché 110 e 612 capoverso cod. pen. (la sola Castellano) in danno di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati su uno (Castellano e [OSCURATO:PERSONA]) e due (Losi) motivi di impugnazione.

3. Ricorso Castellano

3.1. La ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione di legge quanto all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., in relazione all'uso del mezzo fraudolento.

In proposito, secondo la ricorrente, la sussistenza della contestata aggravante era stata desunta in base a mere congetture che non trovavano riscontro negli elementi probatori.

Non sussisteva in realtà prova circa l'esistenza di un accordo preventivo tra gli imputati, potendosi ritenere che gli imputati avessero approfittato solamente della situazione di ospitalità.

Tanto più che il borsello del derubato era stato lasciato a vista, e non era stato fatto ricorso ad alcun particolare stratagemma, bensì vi era stato solamente l'approfittamento della distrazione della persona offesa.

4. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. La ricorrente ha osservato, invocando erronea applicazione della legge penale, di avere tenuto nell'occasione un comportamento meramente passivo, così da integrare gli estremi della connivenza non punibile, mentre non era dato comprendere quale fosse la condotta connotata da insidiosità, astuzia e scaltrezza tali da vincere le difese frapposte dalla persona offesa.

Né poteva definirsi tale la scelta di mangiare in veranda e non all'interno dell'abitazione, trattandosi di episodio accaduto nella giornata del Primo maggio, in favorevoli condizioni meteorologiche.

Per il resto era riprodotto il motivo di censura formulato dalla Castellano.

5. Ricorso Losi

5.1. Col primo motivo sono stati dedotti vizio motivazionale e errata applicazione di legge quanto alla norma di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen..

In particolare, il ricorrente ha osservato che la Corte territoriale del rinvio era giunta all'accertamento della penale responsabilità sulla base del medesimo percorso argomentativo già censurato.

Al riguardo, infatti, l'esistenza dell'aggravante doveva ricondursi alla concretizzazione di un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del fatto reato, con una condotta connotata da una speciale abilità nel distogliere l'attenzione della persona offesa.

Né vi era prova che la persona offesa fosse stata distratta al fine dell'impossessamento del denaro, ed in proposito sussisteva carenza motivazionale.5.2.

Col secondo motivo sono stati censurati il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen..

6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi.

7. Le difese delle ricorrenti hanno dimesso note di conclusioni in replica.

8. Parimenti ha dimesso conclusioni anche la parte civile. [OSCURATO:PERSONA]

9. I ricorsi, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro sostanziale sovrapposizione (fatta eccezione per quanto sarà comunque osservato in fra), sono infondati.

10. La Quarta sezione di questa Corte di legittimità, con la propria sentenza n. 5949 del 18 dicembre 2019, aveva in proposito osservato (dopo avere disatteso i motivi di ricorso tesi ad avvalorare la pretesa estraneità dei ricorrenti, ovvero di alcuni, rispetto all'illecito predatorio) che "6.

Il terzo motivo, sull'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, appare fondato.

6.1. In proposito, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza dell'aggravante in disamina, richiede la prova della c. d.

"operazione straordinaria".

Si tratta, in pratica, della configurazione del mezzo fraudolento quale insidia o elemento artificioso, ovvero quale operazione straordinaria improntata ad astuzia o scaltrezza atta ad eludere, soverchiare o elidere le cautele predisposte dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose e in genere a rendere vana la normale vigilanza e custodia della cosa mobile esercitata direttamente dal detentore, personalmente ovvero anche con mezzi destinati a proteggere e conservare il bene nella sua sfera di disponibilità (ex plurimis, Sez. 4, n. 13871 del 6 febbraio 2009, P.G. in proc.

Tundo...)...La "ratio" dell'aggravamento di pena previsto dall'articolo 625, primo comma, n. 2 cod. pen. è da ricercarsi, con riguardo a chi si serva di mezzi fraudolenti, nella attenuazione che in tal modo si verifica nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui.

Il soggetto passivo, cioè, è convinto di essere al riparo da tali aggressioni, ma non prevede di regola che le difese da lui approntate possano essere eluse in modo fraudolento.

Così viene ritenuta esco gitazione capace di sorprendere o soverchiare con l'insidia la contraria volontà del detentore, e vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa delle cose proprie il fatto di introdursi nel luogo ove queste sono custodite servendosi di una chiave falsa.

A non diverse conclusioni deve pervenirsi quando le chiavi adoperate per superare le barriere poste a protezione della proprietà siano quelle vere, ma siano state ottenute fraudolentemente...

Tali aspetti non appaiono adeguatamente analizzati nella sentenza impugnata, che a sostegno della configurabilità dell'aggravante in parola si limita ad argomentare genericamente nel senso della ravvisabilità in concreto di tutti i requisiti selettivi che la distinguono, tenuto conto delle "infide modalità esecutive" del furto.

Con tale motivazione non si dà adeguatamente conto della effettiva ravvisabilità, nel caso concreto, di una "operazione straordinaria" da parte dei prevenuti, nel senso dianzi rammentato, vale a dire di un'azione improntata ad astuzia o scaltrezza atta ad eludere, soverchiare o elidere le cautele predisposte dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose; e ciò al di là della condotta descritta, in cui gli agenti sembrano solo approfittarsi di una situazione di ospitalità offerta dalla persona offesa.

6.2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata in parte qua, con rinvio al giudice di merito affinché esamini nuovamente la configurabilità, nel caso concreto, dell'aggravante in questione".

10.1. Ciò posto, in ogni caso è ormai irrevocabile da tempo l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti relativamente all'esistenza del furto in concorso (sì che le doglianze della [OSCURATO:PERSONA], tese ad invocare per sé la figura del soggetto connivente non punibile, non possono in ogni caso trovare accoglienza).

10.2. In relazione poi al quesito proposto da questa Corte di legittimità (v. supra) in sede di annullamento della precedente sentenza della Corte territoriale, la nuova decisione del Giudice d'appello va esente da censura.

10.2.1. A questo proposito è anzitutto nozione comune che, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820).

Tant'è che ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti, Rv. 253984).

In specie non vi è più questione in proposito, data l'irrevocabilità dell'accertamento del concorso nel furto e quindi della compresenza dell'elemento soggettivo, con la piena istituzionale e reciproca consapevolezza dei ruoli rivestiti allo scopo di giungere all'illecito impossessamento.

10.2.2. Operate queste premesse, si rileva che la sentenza impugnata ha anzitutto osservato - nel valutare lo sviluppo dei fatti - che l'ospitalità concessa dall'anziano per il pranzo ai suoi tre commensali del Primo maggio non concerneva l'interno dell'abitazione, bensì la sola veranda dato il favorevole periodo dell'anno.

E' stato così ricordato che alla fine del pranzo la Castellano (sedicente amica dell'anziano vedovo Stallone, ben presto trasformatasi invece in minaccioso soggetto teso a difendere la propria impunità, tramite la pretesa all'altrui silenzio) era entrata nell'abitazione in tesi per fare le pulizie (finalità estranea, come ha correttamente evidenziato la Corte territoriale, rispetto all'invito a pranzo, già esteso dalla donna ai propri cugini e complici).

In tal modo, carpita l'autorizzazione dell'odierna parte civile all'introduzione nell'alloggio, le chiacchiere pomeridiane in veranda facevano scemare la costante vigilanza sull'abitazione, che peraltro l'anziano proprietario decideva di ripristinare andando a verificare le ragioni della, troppo lunga, permanenza solitaria della donna all'interno.

In tale contesto, secondo la ricostruzione in fatto, il Losi si intrufolava alle spalle del padrone di casa comunque raggiungendo almeno il bagno (dove lo Stallone rinveniva - il giorno successivo - il borsello ormai vuoto), mentre gli ospiti, infine, si allontanavano nell'immediatezza.

Confessando il furto un paio di giorni dopo, quantomeno la Castellano e la [OSCURATO:PERSONA].

10.2.3. In definitiva, quindi, il nuovo giudizio completa il percorso argomentativo, ulteriormente superando il mero abuso di ospitalità siccome in tesi precedentemente individuato.

Infatti i concorrenti nel furto (v. anche supra, quanto alle implicazioni del già avvenuto definitivo riconoscimento della condotta predatoria) non hanno soltanto approfittato della momentanea distrazione del derubato, ma - come è stato ribadito dalla sentenza impugnata - hanno preordinato e comunque provocato tale distrazione al fine di rendere più agevole l'esecuzione del furto.

Da un lato ottenendo di entrare nell'appartamento con la scusa di fare le pulizie e dall'altro impegnando contestualmente il non più giovane padrone di casa - per vero fortunatamente non del tutto disattento - in conversazioni in veranda.

In tal senso risulta comunque essere stata posta in essere, come è stato infine sottolineato dalla Corte palermitana, una complessiva attività fraudolenta (ascrivibile a tutti i concorrenti) atta a sorprendere e soverchiare, con l'insidia derivante dalla combinazione delle condotte, la contraria volontà del detentore (il quale aveva collocato i propri beni in zone dell'appartamento che non dovevano per definizione venire a contatto con gli ospiti, a pranzo in veranda), violando in particolare le possibilità dirette e immediate di vigilanza sulle cose stesse, e creando così una situazione di fatto idonea ad agevolare la commissione del reato (cfr., per una fattispecie pressoché sovrapponibile, Sez. 2, n. 8071 del 20/03/1973, Valverde, Rv. 125453; cfr. altresì Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D.S., Rv. 271757).

10.3. Non appaiono meritevoli di condivisione neppure gli ulteriori profili di censura formulati (v. altresì supra, in relazione alle doglianze della [OSCURATO:PERSONA]).

10.3.1. Per un verso, infatti, l'applicabilità della speciale attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. era stata già espressamente esclusa in occasione del precedente scrutinio di legittimità; per altro canto è nozione comune che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163).

Infatti il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, allorché era stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato).

10.3.2. In proposito la sentenza impugnata ha fatto complessivo richiamo - correttamente applicando i consolidati principi di diritto - alla gravità del fatto, alla particolare intensità del dolo e alle precedenti condanne inflitte a tutti i ricorrenti (quanto al Losi, anche per fatti con violenza alle persone), in tal senso ribadendo (con valutazione che espressamente ha ricordato anche gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.) il diniego della speciale benevolenza.

11. La complessiva infondatezza dei motivi di impugnazione comporta quindi il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - in solido tra loro, cfr. Sez. 4, n. 25532 del 16/01/2019, Abbona, Rv. 276339 - alla rifusione, nei termini e con le modalità di cui al dispositivo, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Condanna inoltre gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA l' [OSCURATO:PERSONA] sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2020 della Corte di Appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 30 ottobre 2020 la Corte d'Appello di Palermo in sede di rinvio ha confermato la sentenza del 17 maggio 2017 del Tribunale di Sciacca, in forza della quale gli odierni ricorrenti erano stati rispettivamente condannati alla pena di anni tre mesi due di reclusione ed euro seicento di multa; ad anni tre di reclusione ed euro cinquecento di multa; ad anni cinque di reclusione ed euro ottocento di multa, stante la recidiva reiterata e specifica, per i reati di cui agli artt. 61 n. 11, 110, 624 e 625 n. 2 e n. 5 cod. pen. (altresì con la recidiva per il Losi), nonché 110 e 612 capoverso cod. pen. (la sola Castellano) in danno di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta decisione sono stati proposti separati ricorsi per cassazione, rispettivamente articolati su uno (Castellano e [OSCURATO:PERSONA]) e due (Losi) motivi di impugnazione. 3. Ricorso Castellano 3.1. La ricorrente ha lamentato violazione e falsa applicazione di legge quanto all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen., in relazione all'uso del mezzo fraudolento. In proposito, secondo la ricorrente, la sussistenza della contestata aggravante era stata desunta in base a mere congetture che non trovavano riscontro negli elementi probatori. Non sussisteva in realtà prova circa l'esistenza di un accordo preventivo tra gli imputati, potendosi ritenere che gli imputati avessero approfittato solamente della situazione di ospitalità. Tanto più che il borsello del derubato era stato lasciato a vista, e non era stato fatto ricorso ad alcun particolare stratagemma, bensì vi era stato solamente l'approfittamento della distrazione della persona offesa. 4. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. La ricorrente ha osservato, invocando erronea applicazione della legge penale, di avere tenuto nell'occasione un comportamento meramente passivo, così da integrare gli estremi della connivenza non punibile, mentre non era dato comprendere quale fosse la condotta connotata da insidiosità, astuzia e scaltrezza tali da vincere le difese frapposte dalla persona offesa. Né poteva definirsi tale la scelta di mangiare in veranda e non all'interno dell'abitazione, trattandosi di episodio accaduto nella giornata del Primo maggio, in favorevoli condizioni meteorologiche. Per il resto era riprodotto il motivo di censura formulato dalla Castellano. 5. Ricorso Losi 5.1. Col primo motivo sono stati dedotti vizio motivazionale e errata applicazione di legge quanto alla norma di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.. In particolare, il ricorrente ha osservato che la Corte territoriale del rinvio era giunta all'accertamento della penale responsabilità sulla base del medesimo percorso argomentativo già censurato. Al riguardo, infatti, l'esistenza dell'aggravante doveva ricondursi alla concretizzazione di un quid pluris rispetto all'ordinaria materialità del fatto reato, con una condotta connotata da una speciale abilità nel distogliere l'attenzione della persona offesa. Né vi era prova che la persona offesa fosse stata distratta al fine dell'impossessamento del denaro, ed in proposito sussisteva carenza motivazionale.5.2. Col secondo motivo sono stati censurati il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.. 6. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto dei ricorsi. 7. Le difese delle ricorrenti hanno dimesso note di conclusioni in replica. 8. Parimenti ha dimesso conclusioni anche la parte civile. [OSCURATO:PERSONA] 9. I ricorsi, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente attesa la loro sostanziale sovrapposizione (fatta eccezione per quanto sarà comunque osservato in fra), sono infondati. 10. La Quarta sezione di questa Corte di legittimità, con la propria sentenza n. 5949 del 18 dicembre 2019, aveva in proposito osservato (dopo avere disatteso i motivi di ricorso tesi ad avvalorare la pretesa estraneità dei ricorrenti, ovvero di alcuni, rispetto all'illecito predatorio) che "6. Il terzo motivo, sull'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento, appare fondato. 6.1. In proposito, va osservato che la giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza dell'aggravante in disamina, richiede la prova della c. d. "operazione straordinaria". Si tratta, in pratica, della configurazione del mezzo fraudolento quale insidia o elemento artificioso, ovvero quale operazione straordinaria improntata ad astuzia o scaltrezza atta ad eludere, soverchiare o elidere le cautele predisposte dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose e in genere a rendere vana la normale vigilanza e custodia della cosa mobile esercitata direttamente dal detentore, personalmente ovvero anche con mezzi destinati a proteggere e conservare il bene nella sua sfera di disponibilità (ex plurimis, Sez. 4, n. 13871 del 6 febbraio 2009, P.G. in proc. Tundo...)...La "ratio" dell'aggravamento di pena previsto dall'articolo 625, primo comma, n. 2 cod. pen. è da ricercarsi, con riguardo a chi si serva di mezzi fraudolenti, nella attenuazione che in tal modo si verifica nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui. Il soggetto passivo, cioè, è convinto di essere al riparo da tali aggressioni, ma non prevede di regola che le difese da lui approntate possano essere eluse in modo fraudolento. Così viene ritenuta esco gitazione capace di sorprendere o soverchiare con l'insidia la contraria volontà del detentore, e vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa delle cose proprie il fatto di introdursi nel luogo ove queste sono custodite servendosi di una chiave falsa. A non diverse conclusioni deve pervenirsi quando le chiavi adoperate per superare le barriere poste a protezione della proprietà siano quelle vere, ma siano state ottenute fraudolentemente... Tali aspetti non appaiono adeguatamente analizzati nella sentenza impugnata, che a sostegno della configurabilità dell'aggravante in parola si limita ad argomentare genericamente nel senso della ravvisabilità in concreto di tutti i requisiti selettivi che la distinguono, tenuto conto delle "infide modalità esecutive" del furto. Con tale motivazione non si dà adeguatamente conto della effettiva ravvisabilità, nel caso concreto, di una "operazione straordinaria" da parte dei prevenuti, nel senso dianzi rammentato, vale a dire di un'azione improntata ad astuzia o scaltrezza atta ad eludere, soverchiare o elidere le cautele predisposte dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose; e ciò al di là della condotta descritta, in cui gli agenti sembrano solo approfittarsi di una situazione di ospitalità offerta dalla persona offesa. 6.2. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, annullata in parte qua, con rinvio al giudice di merito affinché esamini nuovamente la configurabilità, nel caso concreto, dell'aggravante in questione". 10.1. Ciò posto, in ogni caso è ormai irrevocabile da tempo l'affermazione di responsabilità dei ricorrenti relativamente all'esistenza del furto in concorso (sì che le doglianze della [OSCURATO:PERSONA], tese ad invocare per sé la figura del soggetto connivente non punibile, non possono in ogni caso trovare accoglienza). 10.2. In relazione poi al quesito proposto da questa Corte di legittimità (v. supra) in sede di annullamento della precedente sentenza della Corte territoriale, la nuova decisione del Giudice d'appello va esente da censura. 10.2.1. A questo proposito è anzitutto nozione comune che, ai fini della configurabilità di un'ipotesi di concorso di persone nel reato, non è necessario il previo accordo, essendo sufficiente un'intesa spontanea intervenuta nel corso dell'azione criminosa che si traduca in un supporto, pur estemporaneo, ma causalmente efficiente alla realizzazione dell'altrui proposito criminoso (Sez. 1, n. 28794 del 15/02/2019, Peveri, Rv. 276820). Tant'è che ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria, con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (Sez. 6, n. 46309 del 09/10/2012, Angotti, Rv. 253984). In specie non vi è più questione in proposito, data l'irrevocabilità dell'accertamento del concorso nel furto e quindi della compresenza dell'elemento soggettivo, con la piena istituzionale e reciproca consapevolezza dei ruoli rivestiti allo scopo di giungere all'illecito impossessamento. 10.2.2. Operate queste premesse, si rileva che la sentenza impugnata ha anzitutto osservato - nel valutare lo sviluppo dei fatti - che l'ospitalità concessa dall'anziano per il pranzo ai suoi tre commensali del Primo maggio non concerneva l'interno dell'abitazione, bensì la sola veranda dato il favorevole periodo dell'anno. E' stato così ricordato che alla fine del pranzo la Castellano (sedicente amica dell'anziano vedovo Stallone, ben presto trasformatasi invece in minaccioso soggetto teso a difendere la propria impunità, tramite la pretesa all'altrui silenzio) era entrata nell'abitazione in tesi per fare le pulizie (finalità estranea, come ha correttamente evidenziato la Corte territoriale, rispetto all'invito a pranzo, già esteso dalla donna ai propri cugini e complici). In tal modo, carpita l'autorizzazione dell'odierna parte civile all'introduzione nell'alloggio, le chiacchiere pomeridiane in veranda facevano scemare la costante vigilanza sull'abitazione, che peraltro l'anziano proprietario decideva di ripristinare andando a verificare le ragioni della, troppo lunga, permanenza solitaria della donna all'interno. In tale contesto, secondo la ricostruzione in fatto, il Losi si intrufolava alle spalle del padrone di casa comunque raggiungendo almeno il bagno (dove lo Stallone rinveniva - il giorno successivo - il borsello ormai vuoto), mentre gli ospiti, infine, si allontanavano nell'immediatezza. Confessando il furto un paio di giorni dopo, quantomeno la Castellano e la [OSCURATO:PERSONA]. 10.2.3. In definitiva, quindi, il nuovo giudizio completa il percorso argomentativo, ulteriormente superando il mero abuso di ospitalità siccome in tesi precedentemente individuato. Infatti i concorrenti nel furto (v. anche supra, quanto alle implicazioni del già avvenuto definitivo riconoscimento della condotta predatoria) non hanno soltanto approfittato della momentanea distrazione del derubato, ma - come è stato ribadito dalla sentenza impugnata - hanno preordinato e comunque provocato tale distrazione al fine di rendere più agevole l'esecuzione del furto. Da un lato ottenendo di entrare nell'appartamento con la scusa di fare le pulizie e dall'altro impegnando contestualmente il non più giovane padrone di casa - per vero fortunatamente non del tutto disattento - in conversazioni in veranda. In tal senso risulta comunque essere stata posta in essere, come è stato infine sottolineato dalla Corte palermitana, una complessiva attività fraudolenta (ascrivibile a tutti i concorrenti) atta a sorprendere e soverchiare, con l'insidia derivante dalla combinazione delle condotte, la contraria volontà del detentore (il quale aveva collocato i propri beni in zone dell'appartamento che non dovevano per definizione venire a contatto con gli ospiti, a pranzo in veranda), violando in particolare le possibilità dirette e immediate di vigilanza sulle cose stesse, e creando così una situazione di fatto idonea ad agevolare la commissione del reato (cfr., per una fattispecie pressoché sovrapponibile, Sez. 2, n. 8071 del 20/03/1973, Valverde, Rv. 125453; cfr. altresì Sez. 4, n. 2340 del 29/11/2017, dep. 2018, D.S., Rv. 271757). 10.3. Non appaiono meritevoli di condivisione neppure gli ulteriori profili di censura formulati (v. altresì supra, in relazione alle doglianze della [OSCURATO:PERSONA]). 10.3.1. Per un verso, infatti, l'applicabilità della speciale attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. era stata già espressamente esclusa in occasione del precedente scrutinio di legittimità; per altro canto è nozione comune che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Infatti il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, allorché era stato ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). 10.3.2. In proposito la sentenza impugnata ha fatto complessivo richiamo - correttamente applicando i consolidati principi di diritto - alla gravità del fatto, alla particolare intensità del dolo e alle precedenti condanne inflitte a tutti i ricorrenti (quanto al Losi, anche per fatti con violenza alle persone), in tal senso ribadendo (con valutazione che espressamente ha ricordato anche gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.) il diniego della speciale benevolenza. 11. La complessiva infondatezza dei motivi di impugnazione comporta quindi il rigetto dei ricorsi, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché - in solido tra loro, cfr. Sez. 4, n. 25532 del 16/01/2019, Abbona, Rv. 276339 - alla rifusione, nei termini e con le modalità di cui al dispositivo, delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Palermo con separato decreto di pagamento ai sen
Sentenza Cassazione n. 08554/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris