Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 febbraio 2023

Cassazione n. 16561/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 07/02/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di ricettazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata.

1. Al riguardo, il ricorrente deduce:

1.1. vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello, atteso che si era censurata in modo specifico la sentenza di primo grado in punto di carenza argomentativa circa l'elemento soggettivo del reato e degli elementi probatori di sostegno.

Peraltro, con riguardo alla ritenuta mancanza di specificità del motivo di appello, la difesa rileva come nel caso in esame si tratti di impugnazione proposta il 22/02/2011 e, quindi, sotto la vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. che ha reso più stringente la formulazione dei motivi di impugnazione;

1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen.

Si lamenta che la Corte di appello avrebbe fondato il diniego sulla mancata lettura degli atti processuali, erroneamente ritenendo che "nell'atto di appello non vi è alcun riferimento all'epoca di produzione dei computers", sebbene tale dato fosse evincibile nel verbale di sequestro, così finendo anche per addossare all'imputato una sorta di probatio diabolica.

Inoltre, si era omesso di valutare la circostanza significativa che si trattava di merce oggetto di immediato deprezzamento;

1.3. violazione degli artt. 487 e 601 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 178 cod. proc. pen. e 15-bis

I. n. 67 del 2014.

Si lamenta che il ricorrente - giudicato in primo grado con sentenza emessa in data 07/01/2011 sotto la precedente vigenza dell'art. 487 cod. proc. pen., non sia stato dichiarato contumace, bensì assente, con conseguente violazione del diritto di difesa non essendo l'imputato stato posto in condizione di conoscere con esattezza il regime processuale da seguire e al quale regime sarà sottoposto;

1.4. eccezione di prescrizione del reato in costanza del deposito della sentenza di appello (avvenuto il 02/11/2020), stante il maturarsi del termine massimo di anno dieci, non rilevando al riguardo lo status di recidivo stante la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 15/02/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo che censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato.

Al riguardo, la Corte territoriale risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite in epoca antecedente alla riforma dell'art. 581 cod. proc. pen., a mente del quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01).

Nel caso in esame, infatti, la difesa si limitò con l'atto di appello a contestare genericamente, peraltro in forma dubitativa, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, omettendo di indicarne sia le ragioni giustificative sia i riferimenti della sentenza di primo grado al riguardo censurati.

2. Il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. - è generico e manifestamente infondato.

L'esclusione dell'ipotesi di particolare tenuità è stata, infatti, fondata dalla sentenza impugnata anche sull'elevato numero della merce (ben sei computers e tre video-proiettori), con la conseguenza che il riferimento all'epoca di produzione dei computers - circostanza in relazione alla quale difetta anche la necessaria allegazione ad opera del ricorrente il quale non ha neppure indicato i dati fattuali che, a suo dire, sarebbero evincibili dal verbale di sequestro - assume decisiva rilevanza, alla luce anche degli altri elementi di precipuo disvalore evidenziati dal giudice di primo grado in ordine alla modalità non affatto elementari della condotta, logicamente dimostrativa di collegamenti con i circuiti criminali di ricettazione di merce rubata.

3. Il terzo motivo con cui si eccepisce la nullità stante l'errata declaratoria di assenza in luogo della contumacia è manifestamente infondato.

Il ricorrente, infatti, omette sul punto di considerare che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118), non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Atija, Rv. 282106 - 01).

4. Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione, in quanto, a prescindere dal rilievo della recidiva ai fini del computo del relativo termine in costanza di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, omette di considerare che questa Corte di legittimità, in ossequio al dato testuale dell'art.160 cod. pen., ha affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del deposito della sentenza stessa (Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328 - 01).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2018 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 07/02/2018, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di ricettazione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata recidiva reiterata. 1. Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. vizio di motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità del primo motivo di appello, atteso che si era censurata in modo specifico la sentenza di primo grado in punto di carenza argomentativa circa l'elemento soggettivo del reato e degli elementi probatori di sostegno. Peraltro, con riguardo alla ritenuta mancanza di specificità del motivo di appello, la difesa rileva come nel caso in esame si tratti di impugnazione proposta il 22/02/2011 e, quindi, sotto la vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen. che ha reso più stringente la formulazione dei motivi di impugnazione; 1.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. Si lamenta che la Corte di appello avrebbe fondato il diniego sulla mancata lettura degli atti processuali, erroneamente ritenendo che "nell'atto di appello non vi è alcun riferimento all'epoca di produzione dei computers", sebbene tale dato fosse evincibile nel verbale di sequestro, così finendo anche per addossare all'imputato una sorta di probatio diabolica. Inoltre, si era omesso di valutare la circostanza significativa che si trattava di merce oggetto di immediato deprezzamento; 1.3. violazione degli artt. 487 e 601 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 178 cod. proc. pen. e 15-bis I. n. 67 del 2014. Si lamenta che il ricorrente - giudicato in primo grado con sentenza emessa in data 07/01/2011 sotto la precedente vigenza dell'art. 487 cod. proc. pen., non sia stato dichiarato contumace, bensì assente, con conseguente violazione del diritto di difesa non essendo l'imputato stato posto in condizione di conoscere con esattezza il regime processuale da seguire e al quale regime sarà sottoposto; 1.4. eccezione di prescrizione del reato in costanza del deposito della sentenza di appello (avvenuto il 02/11/2020), stante il maturarsi del termine massimo di anno dieci, non rilevando al riguardo lo status di recidivo stante la concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria in data 15/02/2023, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo che censura la declaratoria di inammissibilità dell'appello è manifestamente infondato. Al riguardo, la Corte territoriale risulta avere fatto corretta applicazione del principio di diritto espresso dalle Sezioni unite in epoca antecedente alla riforma dell'art. 581 cod. proc. pen., a mente del quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nel caso in esame, infatti, la difesa si limitò con l'atto di appello a contestare genericamente, peraltro in forma dubitativa, la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, omettendo di indicarne sia le ragioni giustificative sia i riferimenti della sentenza di primo grado al riguardo censurati. 2. Il secondo motivo - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen. - è generico e manifestamente infondato. L'esclusione dell'ipotesi di particolare tenuità è stata, infatti, fondata dalla sentenza impugnata anche sull'elevato numero della merce (ben sei computers e tre video-proiettori), con la conseguenza che il riferimento all'epoca di produzione dei computers - circostanza in relazione alla quale difetta anche la necessaria allegazione ad opera del ricorrente il quale non ha neppure indicato i dati fattuali che, a suo dire, sarebbero evincibili dal verbale di sequestro - assume decisiva rilevanza, alla luce anche degli altri elementi di precipuo disvalore evidenziati dal giudice di primo grado in ordine alla modalità non affatto elementari della condotta, logicamente dimostrativa di collegamenti con i circuiti criminali di ricettazione di merce rubata. 3. Il terzo motivo con cui si eccepisce la nullità stante l'errata declaratoria di assenza in luogo della contumacia è manifestamente infondato. Il ricorrente, infatti, omette sul punto di considerare che questa Corte di legittimità, con orientamento consolidato, ha affermato che l'erronea declaratoria dell'assenza in luogo della contumacia, nel caso in cui sia ancora applicabile la relativa disciplina ai sensi dell'art. 15-bis, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 (introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 118), non dà luogo a nullità, in quanto detta sanzione processuale non è espressamente prevista, né desumibile da alcuna delle previsioni di cui all'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33575 del 16/06/2021, Atija, Rv. 282106 - 01). 4. Manifestamente infondata è l'eccezione di prescrizione, in quanto, a prescindere dal rilievo della recidiva ai fini del computo del relativo termine in costanza di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche, omette di considerare che questa Corte di legittimità, in ossequio al dato testuale dell'art.160 cod. pen., ha affermato che, ai fini dell'interruzione della prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna e non quello, successivo, del deposito della sentenza stessa (Sez. 3, n. 18046 del 09/02/2011, Morra, Rv. 250328 - 01). 5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur
Sentenza Cassazione n. 16561/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris