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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 1984

Cassazione n. 38089/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/04/1984 avverso la sentenza del 09/12/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, l'unico motivo, con il quale l'impugnazione deduce l'erronea mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sul presupposto della modesta entità della violazione e della insussistenza di cause ostative previste dalla disposizione codicistica in parola, sia stato articolato per la prima volta in sede di ricorso per cassazione; ritenuto che, trattandosi di censura nuova, la quale, in ragione degli apprezzamenti fattuali necessari, avrebbe dovuto essere proposta, per la prima volta, in sede di merito, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v.

Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), ritenuto, infine, che il ricorso, per tale ragione, non possa dirsi idoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione necessaria, secondo il consolidato orientamento di legittimità, al fine di poter rilevare la prescrizione medio tempore maturata; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/04/1984 avverso la sentenza del 09/12/2022 del TRIBUNALE di AGRIGENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, esaminato il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che, l'unico motivo, con il quale l'impugnazione deduce l'erronea mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. sul presupposto della modesta entità della violazione e della insussistenza di cause ostative previste dalla disposizione codicistica in parola, sia stato articolato per la prima volta in sede di ricorso per cassazione; ritenuto che, trattandosi di censura nuova, la quale, in ragione degli apprezzamenti fattuali necessari, avrebbe dovuto essere proposta, per la prima volta, in sede di merito, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende (v. Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186), ritenuto, infine, che il ricorso, per tale ragione, non possa dirsi idoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione necessaria, secondo il consolidato orientamento di legittimità, al fine di poter rilevare la prescrizione medio tempore maturata; [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 38089/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris