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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 dicembre 1983

Cassazione n. 45320/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1983 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 12/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli resa in data 12/11/2021, confermativa della sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di ricettazione di cui al comma 4 dell'art. 648 c.p.

Deduce violazione in relazione all'art. 157 c.p. e omessa motivazione il relazione alla doglianza difensiva con la quale, in sede di conclusioni scritte, era stata eccepita la intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato è il motivo proposto.

Il ricorrente richiama consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di prescrizione, il principio del "favor rei" implica la necessità di tener conto della data di consumazione del reato più favorevole all'imputato tra quelle indicate nella contestazione o negli atti processuali (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Rv. 259983; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, Rv. 281535).

Tanto premesso, pur ammettendo in ipotesi che la data di consumazione della ricettazione debba retroagire alla data in cui fu sporta la denuncia di furto (20/6/2006), dovrebbe comunque escludersi la maturazione del termine prescrizionale, in presenza di una ricettazione aggravata dalla recidiva specifica infraquinquennale ( così ritenuta dal giudice di merito), posto che l'aggravante comporta un incremento del termine massimo di prescrizione che risulta essere pari ad anni 18 ( termine massimo anni 12, aumentato della metà).Di ciò il ricorrente non tiene conto La manifesta infondatezza del motivo esclude che possa ravvisarsi il prospettato vizio di omessa motivazione.

Va ribadito infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019 Rv. 276745; Sez. 3, n.46588 del 03/10/2019, Rv. 277281).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/12/1983 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 12/11/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli resa in data 12/11/2021, confermativa della sentenza del Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale il ricorrente era stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di ricettazione di cui al comma 4 dell'art. 648 c.p. Deduce violazione in relazione all'art. 157 c.p. e omessa motivazione il relazione alla doglianza difensiva con la quale, in sede di conclusioni scritte, era stata eccepita la intervenuta prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente infondato è il motivo proposto. Il ricorrente richiama consolidata giurisprudenza della Suprema Corte secondo cui, in tema di prescrizione, il principio del "favor rei" implica la necessità di tener conto della data di consumazione del reato più favorevole all'imputato tra quelle indicate nella contestazione o negli atti processuali (Sez. 2, n. 35662 del 16/05/2014, Rv. 259983; Sez. 6, n. 25927 del 13/05/2021, Rv. 281535). Tanto premesso, pur ammettendo in ipotesi che la data di consumazione della ricettazione debba retroagire alla data in cui fu sporta la denuncia di furto (20/6/2006), dovrebbe comunque escludersi la maturazione del termine prescrizionale, in presenza di una ricettazione aggravata dalla recidiva specifica infraquinquennale ( così ritenuta dal giudice di merito), posto che l'aggravante comporta un incremento del termine massimo di prescrizione che risulta essere pari ad anni 18 ( termine massimo anni 12, aumentato della metà).Di ciò il ricorrente non tiene conto La manifesta infondatezza del motivo esclude che possa ravvisarsi il prospettato vizio di omessa motivazione. Va ribadito infatti che in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, Rv. 263157; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019 Rv. 276745; Sez. 3, n.46588 del 03/10/2019, Rv. 277281). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 45320/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris