CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 04730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9851 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa per procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in [OSCURATO:PERSONA] del Popolo n. 3 (Studio legale [OSCURATO:PERSONA] d'Arpe); - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, n. 4268/12/2018, depositata in data 10 ottobre 2018) Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 novembre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera; fr) [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello di [OSCURATO:PERSONA]Ambrogio nei confronti dell'Agente della riscossione e dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 2515/04/2015 della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo di rigetto del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento, ex art. 36bis del d.P.R. n. 600/73 e 54bis del d.P.R. n. 633/72, con la quale l'Ufficio aveva iscritto a ruolo, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione M.U. 2009, per l'anno 2008, l'importo di euro 14.463,85, dei quali euro 11.450,26 a titolo di Irpef, in conseguenza dell'omesso pagamento della seconda rata della rateazione richiesta dal contribuente ex art. 3bis del d.lgs. n. 462/97 a seguito della comunicazione notificata il 20.12.2010, e euro 3.007,71 a titolo di contributi IVS; - la CTR, per quanto di interesse, ha ritenuto illegittima la cartella di pagamento stante la decadenza dell'Agente dai potere di riscossione, essendo decorsi entrambi i termini di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602/73 2)u (31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione) e di cui all'art. 3bis del d.lgs. n. 462/1997 (31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata, nella specie il 13.4.2011) avuto riguardo alla notifica della cartella avvenuta il 15.1.2014 e non già, come affermato dal giudice di prime cure, alla data (6.2.2013) di predisposizione ed esecutività del ruolo; -il contribuente si è costituito con controricorso; - sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - all'udienza del 10 maggio 2022 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo, assegnando termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia delle entrate, parte processuale nei gradi di merito; - il contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] -preliminarmente va osservato che è irrilevante (e in tal senso va revocata l'ordinanza del 10 maggio 2022) la mancata notifica del ricorso per cassazione anche nei confronti di Agenzia delle entrate - parte in grado di appello- in quanto in caso di vizi che non siano propri della cartella, come appunto la tardiva notificazione della stessa, non sussiste litisconsorzio necessario "sostanziale" tra l'Amministrazione finanziaria ed il concessionario alla riscossione, né dal lato passivo, spettando la relativa legittimazione all'ente titolare del credito tributario con onere del concessionario, ove destinatario dell'impugnazione, di chiamare in giudizio il primo se non voglia rispondere delle conseguenze della lite, né da quello attivo, dovendosi, peraltro, riconoscere ad entrambi il diritto all'impugnazione nei diversi gradi del processo tributario (Cass., 3 aprile 2019, n. 9250; Cass., 4 aprile 2010, n. 8295; Cass., n. 9216/2018; Cass. n. 14125/2016; Cass.n. 22729/2016); peraltro, l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, sorge solo avuto riguardo al carattere inscindibile delle cause o alla loro dipendenza ai sensi degli artt. 331 e 332 c.p.c., mentre, al di fuori di tali distinzioni, nessun rilievo specifico assume di per sé il riferimento al litisconsorzio necessario processuale (con riferimento al grado di appello, v. Cass. sez. 5, n. 8331 del 2020); -con l'unico motivo si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3bis del d.lgs. n. 462/97 e 25 del d.P.R. n. 602/73 per avere la CTR annullato la cartella di pagamento per decadenza dal potere di riscossione, ancorché, ad avviso della ricorrente, il termine triennale di cui all'art. 25 cit. per la notifica della cartella decorresse non già dalla presentazione della dichiarazione fiscale ma dalla data di scadenza della seconda rata, con conseguente tempestività della cartella notificata in data 15.1.2014 entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza (13 aprile 2011) della seconda rata di pagamento; peraltro, il giudice di appello avrebbe errato ad annullare l'intera cartella di pagamento laddove dell'importo iscritto a ruolo di euro 14.463,85, soltanto euro 11.450,26 erano relativi ad Irpef e addizionali 2008 mentre la rimanente somma di euro 3.013,59 atteneva a contributi IVS, con conseguente eventuale riduzione della cartella soltanto per euro 11.450,26; -il motivo è infondato nella parte in cui lamenta la erroneità dell'accertamento da parte del giudice di appello della decadenza dal potere di riscossione con riguardo alla cartella in oggetto notificata il 15.1.2014; -la notifica della cartella di pagamento al contribuente costituisce l'atto finale di un procedimento che segue l'attività dell'amministrazione finanziaria diretta alla liquidazione delle imposte, sulla base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, attività che si articola in varie fasi e che comprende, al suo sbocco, prima della notificazione, la consegna del ruolo esecutivo al concessionario. L'atto conclusivo ed "esterno" del procedimento, come ribadito dalla recente pronuncia della Corte costituzionale (sent. n. 280 del 2005), è costituito dalla notifica della cartella di pagamento da parte del concessionario al contribuente; -risulta pacifico che, nella specie, l'iscrizione a ruolo abbia riguardato le imposte non versate alla scadenza della seconda rata - essendo stata la prima l'unica onorata - di cui la contribuente aveva fruito, a seguito della domanda di rateazione ex art. 3-bis del d.lgs. n. 462/97; -la fattispecie è, dunque, disciplinata dal comma 5 dall'art 3-bis del Decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 462, nella versione vigente ratione temporis, in ragione del quale: "La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dai commi 4 e 4-bis e' eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata in ritardo (v. Cass.n. 14078 del 2016); - nella specie, la CTR ha pertanto correttamente ritenuto la illegittimità della cartella per decadenza dal potere di riscossione, essendo stata notificata in data 15 gennaio 2014 oltre il termine biennale di cui all'art. 3bis del d.lgs. n. 462/97 decorrente dalla scadenza della seconda rata in data 13 aprile 2011; -quanto alla sub censura relativa alla lamentata erroneità dell'annullamento dell'intera cartella in luogo della riduzione della stessa per euro 11.450,26, la ricorrente muove dall'erroneo presupposto che la statuizione del giudice di appello di annullamento della cartella involgesse l'intero atto laddove, anche alla luce di quanto controdedotto dallo stesso contribuente (v. pagg. 10-11 del controricorso), l'impugnativa della cartella era stata effettuata limitatamente ai carichi di natura tributaria; - in conclusione, il ricorso va rigettato; -le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 2.410,00 per compensi, euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que