CassazionedecretoSezione 4Decisione del 13 dicembre 2025
Cassazione n. 34855/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A' di BolzanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con il provvedimento, in epigrafe indicato, il Tribunale di Bolzano ha rigettatol’istanza di riesame, proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto diconvalida del sequestro probatorio (emesso il 13/12/2025) di cinque buste, di cuiquattro sigillate, contenenti infiorescenze di canapa, eseguito su iniziativa della poliziagiudiziaria il 12/12/2025 presso l’esercizio commerciale “[OSCURATO:PERSONA] sas” di cuil’indagato è titolare.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Bolzano ha proposto ricorso ildifensore dell’indagato che solleva tre motivi con i quali deduce:2.1. Difetto di motivazione e violazione dell’art. 355, comma 2, cod. pen. per esserenullo il decreto di convalida del sequestro operata dalla p.g. in quanto privo dimotivazione;2.2. Mancanza di motivazione e violazione degli artt. 355, comma 2 e 253 cod. proc.pen. in relazione all’esistenza del fumus commissi delicti e quindi ai requisiti perdisporre il sequestro probatorio. Il Tribunale del riesame, contraddittoriamente, haritenuto, da una parte, la sussistenza del fumus e la configurabilità astratta del reatoe, dall'altra, ha demandato al giudice di merito la valutazione dell’offensività dellasostanza sequestrata e dell'attitudine drogante della stessa. La difesa sostiene che ilGiudice del riesame disponesse, dopo l'analisi effettuata dai Carabinieri e in presenzadelle analisi prodotte dall'indagato, di elementi per escludere la ragionevoleipotizzabilità del reato e la stessa astratta configurabilità dell'ipotesi accusatoria;2.3. Violazione dell’art. 240, comma 2, cod. pen. e 324, comma 7, cod. proc. pen.Trattandosi di sequestro probatorio, una volta effettuate le analisi da parte deiCarabinieri, non vi sarebbe più stata ragione per mantenerlo, tanto più che la sostanzanon poteva considerarsi drogante. L’ordinanza impugnata sarebbe intrinsecamentecontraddittoria perché, da una parte, afferma l’impossibilità, allo stato, di affermareche le sostanze in sequestro producano effetti psicotropi e, dall’altra, le ritiene sostanzestupefacenti.3. Nelle proprie conclusioni scritte, il Procuratore generale presso questa Corte hachiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.2. In via preliminare, occorre ricordare che, in sede di riesame del sequestroprobatorio, il Tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astrattaconfigurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di meritosulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cuisi fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini peracquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazionedel bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'Autoritàgiudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542). Sul punto,il Collegio evidenzia, peraltro, come il provvedimento di sequestro probatorio, cosìcome la sua convalida, in quanto «mezzo di ricerca della prova» dei fatti costituentireato, non può - per la sua intrinseca natura - motivare sulla esistenza della «prova»del nesso di pertinenza delle cose oggetto del vincolo reale con il reato, ma solo sulfumus di esso, cioè sulla mera possibilità del rapporto di esse con il reato (Sez. 3, n.11498 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cerolini, n.m.). In altri termini, ai fini della legittimità delvincolo, è sufficiente la semplice possibilità, purché non astratta ed avulsa dallecaratteristiche del caso concreto, della configurabilità di un rapporto di queste con ilreato. Inoltre, poiché il sequestro in parola è un «mezzo di ricerca della prova», per lasua adozione non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza nei confronti diuna determinata persona, ma è sufficiente che esistano elementi tali da far configurarel'esistenza di un reato e ritenere la relazione necessaria o il rapporto pertinenziale frala cosa oggetto del sequestro ed il reato stesso. Ai fini del sequestro di cui trattasi,quindi, non è necessario che il fatto noto sia accertato, ma è sufficiente che risulti«ragionevolmente probabile» in base a specifici elementi (Sez. 3, n. 13641 del12/02/2002, Pedron, Rv. 221275, non massimata sul punto). Il provvedimento deveinoltre evidenziare la «relazione qualificata» tra il reato e la res da apprendere,configurandosi la stessa come corpo di reato o cosa pertinente al reato. Esso deve,inoltre, rappresentare la concreta «finalità probatoria» perseguita con l'apposizione delvincolo reale.Ciò detto, quanto al primo motivo, il Collegio condivide il principio secondo cui,per la legittimità dei provvedimenti in materia di sequestro probatorio, tenuto contodella fase in cui interviene la convalida, ben può farsi riferimento esclusivamente altitolo del reato per cui si procede ed agli atti redatti dalla polizia giudiziaria (Sez. 2,n. 27859 del 30/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276727; Sez. 6, n. 28051 del27/04/2004, Antinolfi, Rv. 229595). In ordine alla eccepita mancanza di motivazionedel decreto di sequestro probatorio, il Tribunale ha correttamente ritenuto che dettoprovvedimento fosse, sia pur sinteticamente, motivato per relationem rispetto alleragioni che lo sorreggevano, atteso che il pubblico ministero ha richiamato il verbaledi perquisizione e sequestro del 12/12/2025, ove si legge che le infiorescenze eranosequestrate dalla p.g. “per impedire che quanto descritto venisse alterato, modificatoo disperso”, in tal modo evidenziando sia la relazione qualificata tra il reato (art. 73,d.P.R.. 309/90) e la res da apprendere (sostanza stupefacente), qualificata quale corpodel reato, sia la finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo, cioèl’evidente necessità di impedire l’alterazione della res in attesa delle analisi. Ricorronodunque, all'evidenza, tutte le "condizioni" richieste dalla giurisprudenza consolidata diquesta Corte, a partire dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 17 del 21/06/2000"Primavera", per ritenere legittima la motivazione per relationem. Secondo la predettadecisione delle Sezioni Unite, infatti, la motivazione per relationem di unprovvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) - faccia riferimento,recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazionerisulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento didestinazione; 2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione delcontenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbiameditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)- l'atto di riferimento, quando nonvenga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciutodall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attualel'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e,conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione.Trattandosi, nel caso di specie, di res (cinque buste, di cui quattro sigillate,contenenti infiorescenze di canapa) che presentano una relazione di immediatezzapressoché «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui si procede (Sez. 3, n. 14735del 12/12/2019, dep. 2020, Romersa, n.m., parla di casi in cui «sia di immediatapercezione la "diretta" connessione probatoria tra il vincolo di temporaneaindisponibilità del bene sequestrato ed il corretto sviluppo dell'attività investigativa»,citando Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614; Sez. 3, n. 29990 del24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv.260205), l’insegnamento di questa Corte di legittimità è nel senso che il quantum dispecificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto mediantel'utilizzo di formule più generali (Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi,Rv. 268736, che tratta del «caso in cui la finalizzazione probatoria del corpo del reatosia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediataevidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono» (ribadendol'arresto di Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379).Anche il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge inrelazione alla valutazione di sussistenza del fumus commissi delicti è infondato.Premesso che, trattandosi di misura cautelare reale, il provvedimento è sindacabile insede di legittimità unicamente per violazione di legge, in questa rientrando il vizio dicarenza assoluta della motivazione, il Collegio rileva che, nel caso in esame, ilprovvedimento impugnato ha ampiamente individuato i profili di rilevanza del fattocome reato, avendo correttamente evidenziato la estraneità della condotta contestataall’ambito della coltivazione strettamente agricola della cannabis sativa L., di cui allalegge 2 dicembre 2016, n. 242 del 2016. Correttamente il provvedimento impugnatorichiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 30475 del 2019 laddove questa avevaprecisato che la commercializzazione della canapa sativa L. o dei suoi derivati, diversida quelli elencati dalla anzidetta legge del 2016, integra il reato di cui all'art. 73, commi1 3 4, d.P.R. 309/90, anche se il contenuto di THC sia inferiore alle concentrazioniindicate all'art. 4, commi 5 e 7, della L. 242/2016 (si veda ancheSez. 6, n. 1245 del 17/11/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280554: “In tema distupefacenti, è legittima l'adozione di un provvedimento di sequestro di cannabis lighta fronte di una percentuale di THC in misura inferiore al valore dello 0,5%, essendodevoluto alle successive fasi di merito l'accertamento in concreto della effettivaefficacia drogante della sostanza, intesa quale attitudine a provocare o meno effettipsicogeni”). L'art. 73 citato incrimina, dunque, la commercializzazione di foglie,infiorescenze, olio e resina, derivati dalla cannabis, senza operare alcuna distinzionerispetto alla percentuale di THC che deve essere presente in tali prodotti, attesa larichiamata nozione legale di sostanza stupefacente che informa gli artt. 13 e 14, d.P.R.309/90. Sulla base di queste coordinate ermeneutiche, il Tribunale di Bolzano hacongruamente ritenuto non contestabile la sussistenza, nel caso in esame, dell’astrattaconfigurabilità del reato di cui all’art. 73 T.U. Stup. ipotizzato dal pubblico ministero,esattamente ricordando che la verifica della concreta offensività della condotta rispettoall’attitudine delle sostanze in sequestro a produrre effetti psicotropi spetterà al giudicedi merito, nell’eventualità di esercizio dell’azione penale, e non al Tribunale in sede diriesame del sequestro probatorio.Il terzo motivo resta assorbito dalle considerazioni che precedono.3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]