CassazionedecretoSezione 1Decisione del 9 dicembre 2014
Cassazione n. 14590/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 ORDINANZA sul ricorso 15197/2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il provvedimento del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 09/12/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. propone ricorso per cassazione avverso il decreto di liquidazione del compenso al commissario giudiziale del concordato preventivo ex art. 161, comma 6, I.f. della società, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], determinato dal Tribunale di Genova nella misura di C 25.000,00, oltre 5% ed accessori, con decreto dell'Il dicembre 2014. Non svolge difese l'intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, si deduce la violazione dell'art. 111 Cost. per carenza assoluta di motivazione o motivazione apparente, dal momento che dal decreto non si desume nessuno dei necessari parametri della operata liquidazione. Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 111 cost., 39 I.f., 1-4 d.m. 25.1.2012, n. 30, in ordine alla identificazione dell'attivo e del passivo, cui occorre ancorare la liquidazione del compenso. 2. - Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Invero, il decreto impugnato omette qualsivoglia riferimento parametrico sia all'attivo che al passivo, così impedendo di comprendere in quali termini una reale commisurazione a quei valori sia stata computata; neppure menziona il calcolo operato, limitandosi a determinare la somma globale di C 25.000,00. Dunque, non sussiste nessun richiamo alla attività effettivamente prestata, né ad altri fattori idonei ad integrare un apprezzamento dell'operato del commissario giudiziale, quali il tempo o le ragioni della finale inammissibilità. Né il decreto impugnato può dirsi aver fatto richiamo ad indicatori specifici di motivazione propri di un atto presupposto, benché potenzialmente declinabili in modo sintetico e con riguardo a puntuali circostanze riferite nell'istanza dell'interessato e per relationem richiamabili: nella specie, però, non ne esiste nessuna menzione e, dunque, offrendo il decreto impugnato un quadro giustificativo solo apparente. Invero, secondo il principio consolidato, il decreto di liquidazione del compenso deve essere motivato in ordine alle specifiche opzioni discrezionali adottate dal giudice di merito, così come demandategli dall'art. 39 I.f. (cui rinvia l'art. 165 I.f., per il commissario giudiziale) e dalle norme regolamentari ivi richiamate, con conseguente nullità del decreto che risulti privo di motivazione ovvero corredato di parte motiva soltanto apparente, denunciabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. (cfr. Cass. 26 novembre 2020, n. 26894; Cass. 24 settembre 2013, n. 21800; Cass. 15 marzo 2010, n. 6202, ed altre). Tale vizio ricorre quando la pronuncia, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., sez. un., 3 novembre 2016, n. 22232, fra le altre). È vero che la motivazione può essere anche implicita, ossia integrata dal contenuto dell'istanza e dai relativi allegati, ma con richiami espliciti ai parametri applicati, non bastando invero il mero richiamo all'istanza del professionista, se privo dei criteri in concreto adottati (Cass. 17 febbraio 2020, n. 3871; Cass. 31 luglio 2017, n. 19053). 3. - Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione del decreto impugnato e rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per le spese del presente procedimento di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Genova, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 aprile 2022. Il Presidente (Andr. Scalda ferri) Il Funzion3ri diziatie) Dott.ssa