CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 41075/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO(dàfo— Vviso alle parti;-7 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile in quanto tardivo: la sentenza impugnata, deliberata il 30 giugno 2021, è stata, infatti, depositata nel termine riservato di giorni novanta ex art.544 cod. proc. pen.. Ne consegue che, alla data di presentazione del ricorso (il 6 dicembre 2021), il termine dell'impugnazione, pari a giorni 45 decorrenti dal 30 settembre 2021, era ormai perento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente