CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Hzs [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. 1. Con sentenza in data 4 febbraio 2020 (dep. il 26 febbraio 2020) la Corte di appello di Bologna, a seguito del gravame interposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della pronuncia in data 11 gennaio 2018 del Tribunale di Rimini, ha rideterminato in mitius la pena inflitta alla seconda, ha confermato nel resto la decisione di primo grado che aveva condannato entrambi gli imputati per il delitto, commesso in concorso, di cui all'art. 455 cod. pen. 2. Avverso la decisione di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, per i motivi di seguito indicati. 2.1. Con il primo motivo, nell'interesse di entrambi, ci si è doluti della mancata qualificazione del fatto come falso grossolano. 2.2. Con il secondo motivo, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], si è censurata la sentenza impugnata per aver ritenuto il concorso dell'imputato nel reato. 2.3. Con il terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ci si è doluti del mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 2.4. Con il quarto motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ci si è doluti del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 2.5. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno censurato la sentenza impugnata in relazione alla misura della pena inflitta. 2.6. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la decisione di secondo grado a cagione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è fondato, limitatamente alla mancata concessione della sospensione condizionale e inammissibile nel resto. 3.1. Il primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha reiterato quanto prospettato con il gravame, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che ha chiarito in maniera congrua e immune da censure le ragioni per cui non ha ravvisato il falso inoffensivo, alla luce degli elementi in atti, di cui il ricorso deduce il travisamento in maniera meramente generica (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01); 3.2. Con il secondo motivo di ricorso formulato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono state reiterate le allegazioni già addotte con l'atto di appello e si è chiesto irritualmente un diverso apprezzamento di merito, laddove la Corte territoriale ha chiarito in maniera congrua e logica, e senza che consti alcun travisamento, gli elementi di fatto (quanto riscontrato dai direttamente dai Carabinieri e quel che la coimputata aveva dichiarato al MERCATELLI) su cui ha fondato il concorso dell'imputato nel delitto in imputazione. 3.3. Il terzo motivo di ricorso avanzato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo formulato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. È dirimente considerare che: - «l'attenuante del danno di speciale tenuità presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità» (Sez. 5 , n. 344 del 26/11/2021 - deo. 2022, Ghirasam, Rv. 282402 - 01), dovendosi avere riguardo «anche al pregiudizio complessivo e al disvalore sociale recati con la condotta dell'imputato, in termini effettivi o potenziali» (Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01); - e la Corte territoriale ha negato i presupposti di essa, già sulla scorta dell'apparente valore della falsa banconota contraffatta (oggetto materiale del delitto), pari a euro 100, che non ha considerando irrisorio, e delle modalità della condotta, profili che non sono stati oggetto di puntuale censura da parte dei ricorrenti. 3.4. Il quarto motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo avanzato da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] sono generici e manifestamente infondati, atteso che sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte ha motivato congruamente, dando conto degli elementi su cui ha fondato il proprio apprezzamento di merito, e le allegazioni difensive sul punto sono apodittiche. 3.5. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha posto a fondamento della determinazione della pena inflitta, in maniera immune da censure e conforme a diritto (cfr. art. 133, comma 2, n. 2), cod. pen.), i numerosi precedenti specifici dell'imputato, traendone la consuetudine a trarre lucro da illeciti quale quello in contestazione. 3.6. Con il quarto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], è stata censurata in maniera del tutto apodittica, e perciò priva di specificità, la motivazione posta a sostegno della determinazione della pena a lei inflitta, peraltro prossima al minimo edittale (e che, perciò, non richiede una specifica e dettagliata motivazione: cfr. Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 - 01). 3.7. Il quinto motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] è invece fondato. La motivazione della sentenza impugnata ha dato conto della sussistenza dei presupposti per concederle la sospensione condizionale della pena irrogata (anno uno e mesi dieci di reclusione, in mancanza di precedenti ostativi), che tuttavia non è stata effettivamente disposta (cfr. dispositivo). Il beneficio deve, allora, essere concesso in questa sede non risultando necessari ulteriori accertamenti, con il conseguente annullamento senza rinvio in parte qua della sentenza impugnata (cfr. art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., e Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017 - dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01).4. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mente dell'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al beneficio della sospensione condizionale della pena in favore di [OSCURATO:PERSONA], beneficio che concede a termini e condizioni di legge. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara, altresì, inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/02/2022. Il Consigliere estens