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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 luglio 2026

Cassazione n. 22967/2026

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in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente – ricorrente incidentale -2761 avverso la sentenza n. 96/2024 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 02/05/2024 R.G.N. 16/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diCaltanissetta rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/2026Ingrassia avverso sentenza del Tribunale di EnnNaum erod dei rla ccolta generale 22967/2026Data pubblicazione 09/07/20268/11/2023.2.

L’appellante aveva convenuto in giudizio il Comune diCenturipe, esponendo: di essere stata da questo impiegata ininserita nell’elenco di cui all’art. 30 della L.R.

Sicilia n.5/2014,per una futura stabilizzazione; che la giunta municipale neaveva enunciata la necessità nel piano triennale del fabbisogno2020/2022; che ella non aveva potuto presentare la domandadi partecipazione alla procedura (indetta ai sensi dell’art. 20comma 2 del d.lgs. n.75/2017) per ragioni di salute; che nellemore della procedura, con delibera di Giunta del 19/12/2019, ilsuo rapporto era stato prorogato al 31/12/2020; che allascadenza, il Comune le aveva comunicato la cessazione delrapporto.

Dedotto di aver comunque diritto alla stabilizzazioneper chiamata diretta secondo l’art. 4 della L.R. n. 27/2016,l’art.20, comma 1 del d.lgs n.75/2017, ed il D.L. n. 183/2020,aveva chiesto, previa disapplicazione della disdetta, dichiararsiil suo diritto alla stabilizzazione, con le conseguenti condanne,anche risarcitorie per l’illegittima sospensione.3.

Avverso la sentenza di rigetto del Tribunale, Ingrassiaaveva proposto appello per i seguenti motivi:il Tribunale aveva errato nel ritenere che la pretesa si fondassesulla procedura di stabilizzazione indetta il 28/12/2018, e quindisull’art.20, comma 2, del d.lgs. n.75/2017.

Essa si fondavadirettamente sull’art.20, comma 1, del d.lgs., e sul possesso deirelativi requisiti, quale rivendicato con Pec del 5/8/2021, inforza dell’art.22, comma 3, della L.R. n.1/2019, che prevedevache l’assunzione secondo la L.R. n.85/95 fosse utile ai finidell’applicazione dell’art.20, comma 1, lett. b).

Si era sul puntolamentata la mancata apertura della procedura diNumero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/2026stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del d.lgs., e rNisumpeerot dtio ra ccolta generale 22967/2026Data pubblicazione 09/07/2026a ciò la mancata partecipazione alla procedura del 2018 erairrilevante.

L’indizione di tale procedura doveva ritenersiobbligatoria, posto che il Comune, nel piano di fabbisogno,aveva compreso la posizione di lavoro da lei ricoperta,prevedendo la stabilizzazione di 26 unità di personale di Cat.

B,per poi prorogare, a tal fine, il suo rapporto fino al 31/12/2020.Successivamente, nel marzo e dicembre 2021, il Comune avevadato atto della non eccedenza del personale.Il Tribunale aveva altresì errato nel negare il diritto alla proroga,posto che quella al 31/12/2020 era stata disposta il19/12/2019, dopo la conclusione della procedura distabilizzazione di cui all’art.20, comma 2, e richiamando propriol’art. 20, comma 8 del d.lgs n.75/2017, sicché il Comune avevagià prorogato il rapporto con la finalità di consentire ulterioristabilizzazioni, con la conseguenza che doveva trovareapplicazione l’art.4 della L.R. n. 27/2016, che autorizzava laproroga fino al 31/12/2021, e la prevedeva automatica, salvo ilcaso in cui l’Ente avesse rinunciato espressamente, con proprio4.

La Corte di Appello rigettava il gravame perché (insintesi): il Tribunale non aveva frainteso la domanda, tanto dafondare in prima battuta la propria decisione sul rilievo che laricorrente non fosse stata assunta per concorso, come richiestoper l’assunzione diretta dal primo comma dell’art. 20 del d.lgs.n.75/2017.Il 5/8/2021, data in cui la ricorrente aveva presentato l’istanzadi stabilizzazione secondo l’art. 20, comma 1, del d.lgs.n.75/2017, tale disposizione richiedeva alla lett. b) che ilsoggetto «sia stato reclutato a tempo determinato, in relazionealle medesime attività svolte, con procedure concorsuali ancheNumero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/2026espletate presso amministrazioni pubbliche diverse daN uqmuereo ldlia ra ccolta generale 22967/2026Data pubblicazione 09/07/2026che procede all'assunzione», mentre in effetti l’art. 22, comma3, della L.R. n. 1/2019 prevedeva che «Il reclutamento con leprocedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85,alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16... è requisito utile aifini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lett. b) deldecreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75».La legge regionale, nell’esonerare in sostanza gli ex LSU dallaverifica idoneativa richiesta, ex ante, ai fini di cui all’art. 20,comma 1, ed ex post, ai fini di cui all’art.20, comma 2,presentava profili di illegittimità costituzionale secondo l’art. 97,comma 4 della Costituzione.La questione era tuttavia irrilevante, posto che la stabilizzazioneex art. 20 comma 1 era comunque facoltativa secondo il chiarotenore testuale della disposizione.

Il Comune non aveva maidato esplicazione a tale potere discrezionale, non essendoidonei allo scopo gli atti richiamati dalla ricorrente, occorrendoa tal fine una manifestazione di volontà chiara, esplicita ediretta, non riscontrabile nelle proroghe disposte nel 2019,come tali non manifestanti che una ravvisata persistente utilitàdei rapporti.

Non poteva ritenersi diversamente in base alrichiamo all’art. 20, comma 8, del d.lgs., da intendersi riferitoa coloro che avevano partecipato alla procedura di cui al comma2, e non avevano ancora stipulato il contratto, tanto più chequella era rimasta l’unica procedura indetta, e che la deliberanon richiamava la L.R. n.1/2019.D’altro canto la stessa ricorrente rivendicava il diritto allastabilizzazione dal 5/8/2021, data nella quale ella non era piùin servizio.Quanto alla mancata proroga, essa era inapplicabile, non tantoper la ragione addotta dal Tribunale, ma perché i rapporti inNumero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/2026questione erano in realtà, secondo Cass. n. 25672N/u2m0er1o d7i ,ra ccolta generale 22967/2026Data pubblicazione 09/07/2026rapporti di lavoro subordinato.5.

La Corte di merito compensava le spese del grado per «lanovità della questione».6.

Per la cassazione della sentenza ricorre RaffaellaIngrassia con atto affidato ad un motivo, articolato in duesubmotivi.7.

Resiste il Comune di Centuripe con controricorso recanteun motivo di ricorso incidentale.8.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo submotivo di ricorso principale denuncia, inrelazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c.,violazione/falsa applicazione del d.lgs. n.75/2017 e della leggen.241/90.Si censura la statuizione negativa sul diritto alla stabilizzazionesull’assunto che la ricorrente aveva tutti i requisiti prescrittidall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n.75/2017, e che l’Ente, con ladelibera n.80 del 20/12/2019, intervenuta dopo la conclusionedella procedura di stabilizzazione di cui al comma 2, avevainequivocabilmente manifestato la sua volontà di procedere conle stabilizzazioni, facendo specifico riferimento anche alla suaposizione e prorogando allo scopo il suo rapporto fino al31/12/2020, sicché avrebbe dovuto ultimare il procedimento.2.

Il submotivo è inammissibile, perché censura, sotto loschermo della violazione di legge, un apprezzamento di merito,quale quello secondo il quale il Comune non aveva mai iniziatoun procedimento di stabilizzazione secondo l’art.20, comma 1,del d.lgs. n.75/2017, né aveva manifestato una volontà chiarae diretta di procedere a stabilizzazioni secondo l’art. 20, comma1, del d.lgs. n.75/2017.Numero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/20263.

Il secondo submotivo denuncia violazionNeu/mfearol sdia ra ccolta generale 22967/2026Data pubblicazione 09/07/2026applicazione dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n.75/2017, edell’art. 4 della L.R.

Sicilia n. 27/2016.La statuizione sull’inapplicabilità alla fattispecie della prorogaautomatica condizionata dei contratti al 31/12/2021, qualeoperata, sull’ art. 4 cit., prevedente, dopo la modifica apportatadall’art. 11, comma 10, della L.R. n. 8/2017, che «E'autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delleautorizzazioni di spesa previste per ciascun anno laprosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratoriinseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della leggeregionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche edintegrazioni.

Il personale già in servizio presso gli enti locali èprorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Entecon proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progettodi utilizzazione», dall’art. 11 della L.R.

Sicilia n.30/2019, ècensurata:a) sull’assunto che l’art. 4 cit. faceva riferimento ai lavoratoriappartenenti al bacino degli ex LSU come tali inseriti nell’elencodi cui all’art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014;b) sul rilievo che l’affermazione della natura nonassistenziale dei rapporti in questione richiedeva, secondo ildiritto vivente (Cass. n. 6155/2018) che la prestazione fossestata resa al di fuori del progetto.4.

Il submotivo è infondato.5.

L’art. 4 della L.R. n.27/2016 prevedeva la prorogaautomatica salvo espressa rinuncia da parte dell’Ente delle«attività socialmente utili».

La sentenza impugnata ha accertatoche la ricorrente era stata assunta ai sensi della L.R.

Sicilia nn.85/1995 e 16/2006, che avevano ad oggetto non già rapportidi LSU, ma rapporti di lavoro a termine instaurati con “ex LSU”Numero registro generale 24527/2024e caratterizzati dalla finalità di superare il rapporto assistenzialeN umero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22967/2026costituito dal lavoro socialmente utile e a far acquisireData pubblicazione 09/07/2026professionalità e qualificazione al personale appartenente a talecategoria, anche in vista della possibilità di una futurastabilizzazione.6.

L’art. 12 della legge 85 del 1995, prevedeva che sipotevano utilizzare, con contratto di diritto privato a tempodeterminato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilitàcollettiva, i soggetti che avessero già partecipato allarealizzazione dei progetti di utilità collettiva per un determinatoarco temporale.La legge reg. n. 24 del 2000, all’art. 7 collegava la prosecuzionedei contratti in questione alla permanenza del fabbisognoorganizzativo e alle comprovate esigenze istituzionali volte adassicurare i servizi già erogati, e, all’articolo 5, comma 5,consentiva l’inserimento lavorativo degli appartenenti al bacinodegli LSU per tutte le attività rientranti nell’ambito dellecompetenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività,nonché per quelle aggiuntive finanziabili con risorse provenientidai fondi strutturali europei, ovvero oggetto di programmazionenegoziata.La successiva legge reg. n. 2 del 2001 chiariva che i “contrattidi diritto privato di cui all’art. 12 comma 2, della legge reg. 21dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all’inserimento lavorativodei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali”, eche occorreva la predisposizione di nuovi progetti di utilitàcollettiva.La legge reg. n. 20 del 2003 stabiliva che i contratti di cui all’art.12 della legge reg. 21 dicembre 1995, n. 85 potevano essereconfermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulterioreperiodo di 3 anni, a condizione che sussistessero l’interesseNumero registro generale 24527/2024all’espletamento della prestazione e la relativa coperturaN umero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22967/2026finanziaria a carico dei rispettivi bilanci nel periodo diData pubblicazione 09/07/2026competenza.La legge reg. n. 16 del 2006 prolungava la durata dei contrattidi cui alla legge reg. n. 85 del 1995.La legge n. 24 del 2010, all’art. 7 stabiliva che nelle moredell’attuazione delle procedure di stabilizzazione, leamministrazioni pubbliche potevano proseguire per l’anno 2011e per l’anno 2012, e comunque nei limiti degli stanziamenti dibilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla datadi entrata in vigore della presente legge, del personaledestinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.7.

Dall’esame delle specifiche disposizioni delle suddetteleggi regionali questa Corte ha già rilevato che, ferma ladestinazione degli interventi in favore di soggetti provenientidal bacino LSU, non emerge una qualificazione assistenziale deicontratti in questione, per come prorogati e rinnovatisuccessivamente alla legge reg. n. 85 del 1995 (adottatanell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrentenella materia legislazione sociale, ai sensi della lettera f delcomma 1 dell’art. 17 dello statuto speciale, nei limiti dei principied interessi generali che informano la legislazione dello Stato,come esercitata, anche in ragione dell’interesse nazionalepositivizzato dalla legislazione statale, Corte cost., sentenza n.271 del 1996), che peraltro si esprimeva in termini di contrattidi lavoro di diritto privato (Cass. n. 13864/2023, 13869/2023,15026/2023).

L’occupazione temporanea in lavori socialmenteutili, invece, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 468 del 1997 riprodottonegli stessi termini dall’art. 4 d.lgs. 81 del 2000, non determinal’instaurazione di un rapporto di lavoro, proprio in ragione dellacausa meramente assistenziale dei rapporti in questione (exNumero registro generale 24527/2024multis, Cass., n. 27125 del 2022; Corte costituzionale, sentenzaN umero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22967/2026n. 199 del 2020).Data pubblicazione 09/07/20268.

I rapporti in questione non possono pertanto essereascritti tra le “attività socialmente utili”, alle quali si riferiscel’art. 4 della L.R.

Sicilia n. 27/2016.

Né può argomentarsidiversamente in base al richiamo all’elenco di cui all’art. 30,comma 1, della L.R. n. 5/2014, perché tale disposizione facevariferimento ai lavoratori «che alla data del 31 dicembre 2013siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati intermine.9.

Il motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.Si censura la statuizione di compensazione delle spese delgiudizio di appello sull’assunto che non si era in presenza diquestione assolutamente nuova se non sotto il profilo di merofatto della pretesa manifestazione della volontà del Comune diprocedere con le stabilizzazioni, la cui infondatezza era stataaffermata in primo grado ed in doppio grado cautelare.10.

Il motivo è inammissibile, perché la motivazione dellacompensazione, nel riferirsi alla novità della questione, rientranel campo di giustificazione posto dall’art. 92, comma 2, c.p.c.modificato dall’art. 13 del d.l. n. 132/2014 conv. in legge n.162/2014, come inciso da Cort.

Cost. n. 77/2018, mentre lacensura di “non assolutezza” entra nel campo di una valutazionediscrezionale di merito, non sindacabile in sede di legittimità.11.

In conclusione, il ricorso principale va rigettato; quelloincidentale va dichiarato inammissibile.12.

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate persoccombenza reciproca.Numero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/2026 P.Q.MData pubblicazione 09/07/2026La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile ilricorso incidentale.

Compensa le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del Sindaco pro tempore,rappresentato e difeso dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente – ricorrente incidentale -2761 avverso la sentenza n. 96/2024 della CORTE D'APPELLO diCALTANISSETTA, depositata il 02/05/2024 R.G.N. 16/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 03/06/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello diCaltanissetta rigettava il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/2026Ingrassia avverso sentenza del Tribunale di EnnNaum erod dei rla ccolta generale 22967/2026Data pubblicazione 09/07/20268/11/2023.2. L’appellante aveva convenuto in giudizio il Comune diCenturipe, esponendo: di essere stata da questo impiegata ininserita nell’elenco di cui all’art. 30 della L.R. Sicilia n.5/2014,per una futura stabilizzazione; che la giunta municipale neaveva enunciata la necessità nel piano triennale del fabbisogno2020/2022; che ella non aveva potuto presentare la domandadi partecipazione alla procedura (indetta ai sensi dell’art. 20comma 2 del d.lgs. n.75/2017) per ragioni di salute; che nellemore della procedura, con delibera di Giunta del 19/12/2019, ilsuo rapporto era stato prorogato al 31/12/2020; che allascadenza, il Comune le aveva comunicato la cessazione delrapporto. Dedotto di aver comunque diritto alla stabilizzazioneper chiamata diretta secondo l’art. 4 della L.R. n. 27/2016,l’art.20, comma 1 del d.lgs n.75/2017, ed il D.L. n. 183/2020,aveva chiesto, previa disapplicazione della disdetta, dichiararsiil suo diritto alla stabilizzazione, con le conseguenti condanne,anche risarcitorie per l’illegittima sospensione.3. Avverso la sentenza di rigetto del Tribunale, Ingrassiaaveva proposto appello per i seguenti motivi:il Tribunale aveva errato nel ritenere che la pretesa si fondassesulla procedura di stabilizzazione indetta il 28/12/2018, e quindisull’art.20, comma 2, del d.lgs. n.75/2017. Essa si fondavadirettamente sull’art.20, comma 1, del d.lgs., e sul possesso deirelativi requisiti, quale rivendicato con Pec del 5/8/2021, inforza dell’art.22, comma 3, della L.R. n.1/2019, che prevedevache l’assunzione secondo la L.R. n.85/95 fosse utile ai finidell’applicazione dell’art.20, comma 1, lett. b). Si era sul puntolamentata la mancata apertura della procedura diNumero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/2026stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1 del d.lgs., e rNisumpeerot dtio ra ccolta generale 22967/2026Data pubblicazione 09/07/2026a ciò la mancata partecipazione alla procedura del 2018 erairrilevante. L’indizione di tale procedura doveva ritenersiobbligatoria, posto che il Comune, nel piano di fabbisogno,aveva compreso la posizione di lavoro da lei ricoperta,prevedendo la stabilizzazione di 26 unità di personale di Cat. B,per poi prorogare, a tal fine, il suo rapporto fino al 31/12/2020.Successivamente, nel marzo e dicembre 2021, il Comune avevadato atto della non eccedenza del personale.Il Tribunale aveva altresì errato nel negare il diritto alla proroga,posto che quella al 31/12/2020 era stata disposta il19/12/2019, dopo la conclusione della procedura distabilizzazione di cui all’art.20, comma 2, e richiamando propriol’art. 20, comma 8 del d.lgs n.75/2017, sicché il Comune avevagià prorogato il rapporto con la finalità di consentire ulterioristabilizzazioni, con la conseguenza che doveva trovareapplicazione l’art.4 della L.R. n. 27/2016, che autorizzava laproroga fino al 31/12/2021, e la prevedeva automatica, salvo ilcaso in cui l’Ente avesse rinunciato espressamente, con proprio4. La Corte di Appello rigettava il gravame perché (insintesi): il Tribunale non aveva frainteso la domanda, tanto dafondare in prima battuta la propria decisione sul rilievo che laricorrente non fosse stata assunta per concorso, come richiestoper l’assunzione diretta dal primo comma dell’art. 20 del d.lgs.n.75/2017.Il 5/8/2021, data in cui la ricorrente aveva presentato l’istanzadi stabilizzazione secondo l’art. 20, comma 1, del d.lgs.n.75/2017, tale disposizione richiedeva alla lett. b) che ilsoggetto «sia stato reclutato a tempo determinato, in relazionealle medesime attività svolte, con procedure concorsuali ancheNumero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/2026espletate presso amministrazioni pubbliche diverse daN uqmuereo ldlia ra ccolta generale 22967/2026Data pubblicazione 09/07/2026che procede all'assunzione», mentre in effetti l’art. 22, comma3, della L.R. n. 1/2019 prevedeva che «Il reclutamento con leprocedure di cui alla legge regionale 21 dicembre 1995 n. 85,alla legge regionale 14 aprile 2006, n. 16... è requisito utile aifini dell'applicazione dell'articolo 20, comma 1, lett. b) deldecreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75».La legge regionale, nell’esonerare in sostanza gli ex LSU dallaverifica idoneativa richiesta, ex ante, ai fini di cui all’art. 20,comma 1, ed ex post, ai fini di cui all’art.20, comma 2,presentava profili di illegittimità costituzionale secondo l’art. 97,comma 4 della Costituzione.La questione era tuttavia irrilevante, posto che la stabilizzazioneex art. 20 comma 1 era comunque facoltativa secondo il chiarotenore testuale della disposizione. Il Comune non aveva maidato esplicazione a tale potere discrezionale, non essendoidonei allo scopo gli atti richiamati dalla ricorrente, occorrendoa tal fine una manifestazione di volontà chiara, esplicita ediretta, non riscontrabile nelle proroghe disposte nel 2019,come tali non manifestanti che una ravvisata persistente utilitàdei rapporti. Non poteva ritenersi diversamente in base alrichiamo all’art. 20, comma 8, del d.lgs., da intendersi riferitoa coloro che avevano partecipato alla procedura di cui al comma2, e non avevano ancora stipulato il contratto, tanto più chequella era rimasta l’unica procedura indetta, e che la deliberanon richiamava la L.R. n.1/2019.D’altro canto la stessa ricorrente rivendicava il diritto allastabilizzazione dal 5/8/2021, data nella quale ella non era piùin servizio.Quanto alla mancata proroga, essa era inapplicabile, non tantoper la ragione addotta dal Tribunale, ma perché i rapporti inNumero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/2026questione erano in realtà, secondo Cass. n. 25672N/u2m0er1o d7i ,ra ccolta generale 22967/2026Data pubblicazione 09/07/2026rapporti di lavoro subordinato.5. La Corte di merito compensava le spese del grado per «lanovità della questione».6. Per la cassazione della sentenza ricorre RaffaellaIngrassia con atto affidato ad un motivo, articolato in duesubmotivi.7. Resiste il Comune di Centuripe con controricorso recanteun motivo di ricorso incidentale.8. Entrambe le parti hanno presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo submotivo di ricorso principale denuncia, inrelazione al n.3 del primo comma dell’art.360 c.p.c.,violazione/falsa applicazione del d.lgs. n.75/2017 e della leggen.241/90.Si censura la statuizione negativa sul diritto alla stabilizzazionesull’assunto che la ricorrente aveva tutti i requisiti prescrittidall’art. 20, comma 1, del d.lgs. n.75/2017, e che l’Ente, con ladelibera n.80 del 20/12/2019, intervenuta dopo la conclusionedella procedura di stabilizzazione di cui al comma 2, avevainequivocabilmente manifestato la sua volontà di procedere conle stabilizzazioni, facendo specifico riferimento anche alla suaposizione e prorogando allo scopo il suo rapporto fino al31/12/2020, sicché avrebbe dovuto ultimare il procedimento.2. Il submotivo è inammissibile, perché censura, sotto loschermo della violazione di legge, un apprezzamento di merito,quale quello secondo il quale il Comune non aveva mai iniziatoun procedimento di stabilizzazione secondo l’art.20, comma 1,del d.lgs. n.75/2017, né aveva manifestato una volontà chiarae diretta di procedere a stabilizzazioni secondo l’art. 20, comma1, del d.lgs. n.75/2017.Numero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/20263. Il secondo submotivo denuncia violazionNeu/mfearol sdia ra ccolta generale 22967/2026Data pubblicazione 09/07/2026applicazione dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n.75/2017, edell’art. 4 della L.R. Sicilia n. 27/2016.La statuizione sull’inapplicabilità alla fattispecie della prorogaautomatica condizionata dei contratti al 31/12/2021, qualeoperata, sull’ art. 4 cit., prevedente, dopo la modifica apportatadall’art. 11, comma 10, della L.R. n. 8/2017, che «E'autorizzata, fino al 31 dicembre 2019, nei limiti delleautorizzazioni di spesa previste per ciascun anno laprosecuzione delle attività socialmente utili svolte dai lavoratoriinseriti nell'elenco di cui all'art. 30, comma 1, della leggeregionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche edintegrazioni. Il personale già in servizio presso gli enti locali èprorogato automaticamente ad eccezione dei casi in cui l'Entecon proprio atto deliberativo espressamente rinunzi al progettodi utilizzazione», dall’art. 11 della L.R. Sicilia n.30/2019, ècensurata:a) sull’assunto che l’art. 4 cit. faceva riferimento ai lavoratoriappartenenti al bacino degli ex LSU come tali inseriti nell’elencodi cui all’art. 30, comma 1, della L.R. n. 5/2014;b) sul rilievo che l’affermazione della natura nonassistenziale dei rapporti in questione richiedeva, secondo ildiritto vivente (Cass. n. 6155/2018) che la prestazione fossestata resa al di fuori del progetto.4. Il submotivo è infondato.5. L’art. 4 della L.R. n.27/2016 prevedeva la prorogaautomatica salvo espressa rinuncia da parte dell’Ente delle«attività socialmente utili». La sentenza impugnata ha accertatoche la ricorrente era stata assunta ai sensi della L.R. Sicilia nn.85/1995 e 16/2006, che avevano ad oggetto non già rapportidi LSU, ma rapporti di lavoro a termine instaurati con “ex LSU”Numero registro generale 24527/2024e caratterizzati dalla finalità di superare il rapporto assistenzialeN umero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22967/2026costituito dal lavoro socialmente utile e a far acquisireData pubblicazione 09/07/2026professionalità e qualificazione al personale appartenente a talecategoria, anche in vista della possibilità di una futurastabilizzazione.6. L’art. 12 della legge 85 del 1995, prevedeva che sipotevano utilizzare, con contratto di diritto privato a tempodeterminato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilitàcollettiva, i soggetti che avessero già partecipato allarealizzazione dei progetti di utilità collettiva per un determinatoarco temporale.La legge reg. n. 24 del 2000, all’art. 7 collegava la prosecuzionedei contratti in questione alla permanenza del fabbisognoorganizzativo e alle comprovate esigenze istituzionali volte adassicurare i servizi già erogati, e, all’articolo 5, comma 5,consentiva l’inserimento lavorativo degli appartenenti al bacinodegli LSU per tutte le attività rientranti nell’ambito dellecompetenze istituzionali degli enti utilizzatori delle attività,nonché per quelle aggiuntive finanziabili con risorse provenientidai fondi strutturali europei, ovvero oggetto di programmazionenegoziata.La successiva legge reg. n. 2 del 2001 chiariva che i “contrattidi diritto privato di cui all’art. 12 comma 2, della legge reg. 21dicembre 1995, n. 85, sono finalizzati all’inserimento lavorativodei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie provinciali”, eche occorreva la predisposizione di nuovi progetti di utilitàcollettiva.La legge reg. n. 20 del 2003 stabiliva che i contratti di cui all’art.12 della legge reg. 21 dicembre 1995, n. 85 potevano essereconfermati dagli enti finanziatori e utilizzatori per un ulterioreperiodo di 3 anni, a condizione che sussistessero l’interesseNumero registro generale 24527/2024all’espletamento della prestazione e la relativa coperturaN umero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22967/2026finanziaria a carico dei rispettivi bilanci nel periodo diData pubblicazione 09/07/2026competenza.La legge reg. n. 16 del 2006 prolungava la durata dei contrattidi cui alla legge reg. n. 85 del 1995.La legge n. 24 del 2010, all’art. 7 stabiliva che nelle moredell’attuazione delle procedure di stabilizzazione, leamministrazioni pubbliche potevano proseguire per l’anno 2011e per l’anno 2012, e comunque nei limiti degli stanziamenti dibilancio, in costanza di rapporto, i contratti in essere alla datadi entrata in vigore della presente legge, del personaledestinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili.7. Dall’esame delle specifiche disposizioni delle suddetteleggi regionali questa Corte ha già rilevato che, ferma ladestinazione degli interventi in favore di soggetti provenientidal bacino LSU, non emerge una qualificazione assistenziale deicontratti in questione, per come prorogati e rinnovatisuccessivamente alla legge reg. n. 85 del 1995 (adottatanell’esercizio della potestà legislativa regionale concorrentenella materia legislazione sociale, ai sensi della lettera f delcomma 1 dell’art. 17 dello statuto speciale, nei limiti dei principied interessi generali che informano la legislazione dello Stato,come esercitata, anche in ragione dell’interesse nazionalepositivizzato dalla legislazione statale, Corte cost., sentenza n.271 del 1996), che peraltro si esprimeva in termini di contrattidi lavoro di diritto privato (Cass. n. 13864/2023, 13869/2023,15026/2023). L’occupazione temporanea in lavori socialmenteutili, invece, ai sensi dell’art. 8 del d.lgs. 468 del 1997 riprodottonegli stessi termini dall’art. 4 d.lgs. 81 del 2000, non determinal’instaurazione di un rapporto di lavoro, proprio in ragione dellacausa meramente assistenziale dei rapporti in questione (exNumero registro generale 24527/2024multis, Cass., n. 27125 del 2022; Corte costituzionale, sentenzaN umero sezionale 2761/2026Numero di raccolta generale 22967/2026n. 199 del 2020).Data pubblicazione 09/07/20268. I rapporti in questione non possono pertanto essereascritti tra le “attività socialmente utili”, alle quali si riferiscel’art. 4 della L.R. Sicilia n. 27/2016. Né può argomentarsidiversamente in base al richiamo all’elenco di cui all’art. 30,comma 1, della L.R. n. 5/2014, perché tale disposizione facevariferimento ai lavoratori «che alla data del 31 dicembre 2013siano titolari di contratto a tempo determinato o utilizzati intermine.9. Il motivo di ricorso incidentale denuncia, in relazione aln.3 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., violazione/falsaapplicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.Si censura la statuizione di compensazione delle spese delgiudizio di appello sull’assunto che non si era in presenza diquestione assolutamente nuova se non sotto il profilo di merofatto della pretesa manifestazione della volontà del Comune diprocedere con le stabilizzazioni, la cui infondatezza era stataaffermata in primo grado ed in doppio grado cautelare.10. Il motivo è inammissibile, perché la motivazione dellacompensazione, nel riferirsi alla novità della questione, rientranel campo di giustificazione posto dall’art. 92, comma 2, c.p.c.modificato dall’art. 13 del d.l. n. 132/2014 conv. in legge n.162/2014, come inciso da Cort. Cost. n. 77/2018, mentre lacensura di “non assolutezza” entra nel campo di una valutazionediscrezionale di merito, non sindacabile in sede di legittimità.11. In conclusione, il ricorso principale va rigettato; quelloincidentale va dichiarato inammissibile.12. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate persoccombenza reciproca.Numero registro generale 24527/2024Numero sezionale 2761/2026 P.Q.MData pubblicazione 09/07/2026La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile ilricorso incidentale. Compensa le spese del giudizio dilegittimità.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dàparte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 giugno 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22967/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris