CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 gennaio 2021
Cassazione n. 47895/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che, con sentenza del 23 settembre 2021, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza emessa il 14 gennaio 2021 dal Tribunale di Agrigento con cui l'imputato era stato condannato, per il reato di cui all'art. 483 cod. pen. in relazione all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000, alla pena di due mesi di reclusione - condizionalmente sospesa subordinatamente alla prestazione di attività non retribuita - per avere attestato falsamente, in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata alla polizia penitenziaria di Agrigento, di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; che l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, lamentando: 1) il vizio di motivazione e la violazione delle disposizioni incriminatrici, sul rilievo che i giudici di appello non avrebbero fornito adeguata motivazione circa il dolo specifico e non avrebbero considerato che l'imputato non aveva compreso la portata delle domande sotto il profilo tecnico-giuridico, senza volontà di attestare il falso, essendo un dipendente della ditta MARR, già autorizzata per contratto ad accedere in istituto per le dovute consegne; 2) la violazione degli artt. 129 cod. proc. pen., 159 e 157 cod. pen., in quanto il reato risulterebbe estinto in ragione dell'intervenuto decorso del termine prescrizionale; che la difesa ha depositato memoria, con cui insiste nell'accoglimento del ricorso. Considerato che il ricorso è inammissibile; che, infatti, con il primo motivo, la difesa non si confronta con la motivazione fornita dalla sentenza impugnata, limitandosi a reiterare censure meramente assertive; che, in punto di diritto, nel delitto di falsa attestazione infatti - come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale - non si richiede il dolo specifico, non essendo rilevante il fine perseguito dall'autore della falsità personale, ma è sufficiente la coscienza e la volontà della condotta delittuosa (Sez 5, n. 2676 del 05/11/2021); che la Corte territoriale ha logicamente evidenziato come il chiaro tenore letterale del modulo di autocertificazione prestampato sottoscritto dall'imputato possa difficilmente prestarsi ad equivoci o alla mancata comprensione del significato anche da soggetti non in possesso della laurea in giurisprudenza; che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché il termine prescrizionale non era decorso al momento della pronuncia della sentenza di appello - come affermato dalla stessa difesa, la quale considera la sospensione di 84 giorni applicabile e colloca la prescrizione al 20 dicembre 2021 - mentre l'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità che, nel giudizio di legittimità, possa essere fatta valere o rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., l'estinzione del reato per prescrizione maturata dopo la pronuncia della sentenza d'appello (ex multis, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Rv. 228349; Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266);che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 3