CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 luglio 1985
Cassazione n. 35119/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LOGNA il 31/07/1985 avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 18.9.2025 la Corte di appello di Lecce ha confermato la pronuncia del Tribunale di Brindisi che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73, commi 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, affidandolo a due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine alla ritenuta destinazione a terzi della sostanza stupefacente rinvenuta. Con il secondo deduce la violazione-di legge ed il vizio motivatorio in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 2. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, entrambe le censure sono reiterative di analoghe doglianze proposte con l'atto di appello e prive di adeguato confronto con le ragioni esposte nella sentenza impugnata. Quanto alla prima censura, la sentenza impugnata, diversamente da quanto sostiene il ricorrente, opera un buon governo della pluriennale giurisprudenza di questa Corte Suprema in materia di possesso di sostanze stupefacenti ad uso non esclusivamente personale. Va ricordato che la valutazione in ordine alla destinazione della droga, ogni qualvolta la condotta non appaia indicativa della immediatezza del consumo, deve essere effettuata dal giudice di merito tenendo conto di tutte le circostanze oggettive e soggettive del fatto (cfr. Sez. 4, n. 7191/2018, Rv. 272463, conf., Sez. 6, n. 44419/2008, Rv. 241604). E questa Corte di legittimità ha costantemente affermato - e va qui ribadito- che in tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità, meramente personale della detenzione (cfr. ex multis, Sez. 3, n. 46610 del 9/10/2014, Rv. 260991). Tuttavia, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall'art. 73, comma primo bis, lett. a), d.P.R. n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell'effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri 2elementi, tale conclusione (così Sez. 6, n. 11025 del 6/3/2013, Rv. 255726; Sez. 6, n. 9723 del 17/1/2013, Rv. 254695). Nella specie la Corte di merito ha specificamente valutato la diversa tipologia delle sostanze stupefacenti rinvenute (ovvero hashish e mariujana), il quantitativo di dosi ricavabili (22 dosi medie di hashish e 25 dosi medie di marijuana) ed il confezionamento frazionato dell'hashish. Per converso, ha ritenuto destituita di fondamento la tesi difensiva fondata sulle dichiarazioni rese dall'imputato circa cinque mesi dopo i fatti, rilevando altresì il contrasto tra le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] e quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla attribuibilità dell'hashish e la mancanza di prova circa la necessità di assumere marijuana a scopi terapeutici. Con riguardo alla seconda censura, la Corte di merito ha motivato il diniego delle generiche con l'assenza di elementi di segno positivo, così facendo corretta applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato.(Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). 3. All 'inammissibilità del ricorso segue a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P. P.Q.M