CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 37984/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9978/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587),che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella COMM.TRIB.REG. dell’UMBRIA n. 534/2015depositata il 20/10/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Amelia della Guardia di Finanza effettuava un controllo, in data 19 luglio 2011, a carico di [OSCURATO:PERSONA] Francesco, che sulla base delle fatture emesse nel 2005 da Karnak S.A., società specializzata nella vendita di articoli di cancelleria avente formalmente sede nella Repubblica di [OSCURATO:PERSONA], ma ritenuta possedere una stabile organizzazione in Italia, era risultato essere uno dei suoi 812 agenti. Nel corso del controllo, veniva acquisita la documentazione fiscale e contabile relativa alle annualità dal 2006 al 2009. Emergeva che il contribuente –che non esibiva le fatture per i compensi percepiti a fronte dei rapporti intrattenuti con Karnak, ma solo dodici “ricevute per prestazioni occasionali”, per il complessivo importo di euro 13.598,24 – non aveva istituito, tenuto e conservato alcuna delle scritture obbligatorie. Seguivano indagini condotte essenzialmente mediante questionari inviati ad alcune imprese locali ed esame delle fatture emesse da Karnak, per la cui conservazione era obbligata la sammarinese [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sua rappresentante fiscale in Italia. All’esito della notifica del relativo pvc, riepilogante un ingente numero di fatture emesse nei quattro anni di imposta da Karnak in riferimento al codice agente 779.02, assegnato al contribuente, questi, con memorie, evidenziava all’Ufficio che la sua attività per Karnak aveva effettivamente natura commerciale, ma solo carattere occasionale, contestando la percentuale delle provvigioni ritenuta dall’Ufficio. Notificava dunque l’Ufficio avvisi di accertamento per gli anni in questione, accertando ricavi (e conseguente IRPEF dovuta), operazioni imponibili (e conseguente IVA dovuta), IRAP, addizionali e contributi previdenziali, a fronte dell’assolvimento dell’obbligo di dichiarazione, da parte del contribuente, in relazione solo al 2006 e non invece agli anni successivi. All’esito della procedura di accertamento con adesione attivata dal contribuente, l’Ufficio ne condivideva le osservazioni limitatamente alla ripresa relativaall’IRAP. 2. Il contribuente impugnava gli avvisi con separati ma identici ricorsi. 3. La CTP di Terni, dichiarata non dovuta l’IRAP in ragione di quanto già emerso in sede di accertamento con adesione, annullava gli atti altresì con riferimento all’IVA, ritenendo versarsi in ipotesi di committenza internazionale, donde la non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972 delle operazioni di importazione effettuate dal contribuente ai fini della vendita in Italia dei beni di Karnak. 4. Proponevano appello in via principale il contribuente ed in via incidentale l’Ufficio. 5. La CTR dell’Umbria, con la sentenza epigrafata, rigettava entrambi i gravami. In particolare, essa, per quanto di rilievo nella presente sede, confermava la sussistenza, già ritenuta dalla CTP, del titolo di non imponibilità ex art. 9, comma 1, n. 7, d.P.R. n. 633 del 1972. 6. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate con un unico complesso motivo. Il contribuente resta intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 9 d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione all’art. 2697 cod. civ. La CTR non ha tenuto del quadro probatorio offerto dall’Ufficio circa l’insussistenza, in concreto, dei presupposti per il riconoscimento del titolo di non imponibilità invece affermato nella sentenza impugnata. 2. Il motivo è fondato. 2.1. Costituisce insegnamento ricevuto nella giurisprudenza di legittimità – da ultimo ribadito da Sez. 5, n. 10355 del 31/03/2022, Rv. 664308-01 – quello a termini del quale, “in tema di IVA, l'onere di provare l'esistenza dei presupposti della deroga al regime di territorialità dell'imposta è a carico del contribuente, anche in ragione del principio generale secondo il quale l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che legittimano la deroga al normale regime impositivo è sempre a carico di chi invoca la predetta deroga” (analogamente, quanto all’ambito delle cessioni intracomunitarie, Sez. 5, n. 15871 del 29/07/2016, Rv. 640662-01). 2.2. Non si è attenuta al superiore insegnamento la CTR, che, invece, ha affermato che avrebbe dovuto essere l’Ufficio a fornire la “prova contraria” rispetto alla “presunzione” di operatività in territorio extra-UE di Karnak, presunzione, tra l’altro, fondata esclusivamente, ma insufficientemente, sulla sede sammarinese della medesima, posto che: - ha preterme sso il dato storico indiscusso che il contribuente aveva prestato la sua attività per Karnak in Italia; - ha apoditticamente svalutato la diretta disponibilità, in capo a Karnak, di un magazzino a Rimini; - ha mancato di mettere in relazione siffatto eleme nto – in un coerente e completo quadro ricostruttivo d’insieme (esso pure totalmente omesso) – con tutti gli altri indici valutativi offerti dall’Ufficio, avuto riguardo, in specie, alle dichiarazioni dei clienti del contribuente, che (alla stregua di quanto riferito in ricorso, anche mediante la riproduzione di una di tali dichiarazioni a fini di autosufficienza) hanno escluso di aver mai intrattenuto rapporti con soggetti di [OSCURATO:PERSONA], affermando, al contrario, che gli ordinativi di merci venivano loro consegnati in tempi assai brevi. 3. In ragione di quanto precede, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame. All’esito dovrà il giudice di rinvio pronunciare sulle spese, anche in relazione al presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso e per l’effetto annulla e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria per nuovo esame e per la regolazione t