CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2026
Cassazione n. 23625/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 72D11 I441S) e [OSCURATO:PERSONA] (Codiceindirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.unipersonale ([OSCURATO:PERSONA]: 02603430139), rappresentata e difesa dagliavv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 53A12 F904X) e AntonioGrieco ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 60D02 H501U) ed elettivamentedomiciliata presso gli indirizzi p.e.c. dei predetti difensori;- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 107/2020,pubblicata il 20 gennaio 2020;udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria illustrativa depositata nell’interesse dellacontroricorrente, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c..Numero registro generale 28169/2020Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 23625/2026Data pubblicazione 21/07/20261.- La società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C. convenne ingiudizio, dinanzi al Tribunale di Treviso, la società [OSCURATO:SOCIETA]. (oggiMitsubishi [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., unipersonale),chiedendone la condanna al pagamento di euro 108.886,92, a titolo diindennità di risoluzione del rapporto, di euro 420.000,00, a titolo diprovvigioni relative all’affare Fiera di Roma-[OSCURATO:PERSONA], dieuro 152.727,26, a titolo di integrazione dell’indennità di risoluzione delrapporto con riguardo all’affare predetto e di tutte le ulteriori sommedovute a titolo di provvigioni e indennità per l’avvenuto recesso dellapreponente società [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., unipersonale) dal contratto di agenzia.La convenuta si costituì in giudizio contestando le avverse pretese echiedendone il rigetto.Il Tribunale di Treviso accolse parzialmente la domanda e condannò laconvenuta al pagamento della somma di euro 225.564,37 a titolo diprovvigioni per l’affare Fiera di Roma-[OSCURATO:PERSONA], nonchédell’ulteriore somma di euro 20.505,84, a titolo di integrazionedell’indennità di mancato preavviso, oltre agli interessi legali.Respinse, infine, le ulteriori domande dell’attrice.2.- La Corte d’Appello di Venezia, investita dell’impugnazione propostadalla società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., con la sentenzaimpugnata (n. 152/2020, pubblicata il 20 gennaio 2020), pronunciataall’esito dell’espletamento di c.t.u., ha respinto l’appello principale edaccolto quello incidentale avanzato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e, per l’effetto, ha rideterminato nell’importo dieuro 197.355,78, la somma complessivamente dovuta da quest’ultima infavore della prima, oltre IVA e interessi moratori dalla domanda all’effettivacorresponsione.3.- Avverso tale sentenza d’appello, la società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] C. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.Numero registro generale 28169/2020Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 23625/2026Data pubblicazione 21/07/20264.- La società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].,unipersonale, resiste con controricorso.5.- Solo la controricorrente ha depositato memoria illustrativa, ai sensidell’art. 380-bis.1. c.p.c..RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Il ricorso è inammissibile.Ed invero, come evidenziato dalla controricorrente nella memoria exart. 380-bis.1. c.p.c., la sentenza impugnata risulta essere statanotificata, in data 6 febbraio 2020, all’indirizzo p.e.c. dell’avvocato pressocui il difensore costituito in appello aveva eletto domicilio. A fronte di talenotificazione - senz’altro valevole a far decorrere il termine breve ex art.325, comma 2, c.p.c. - il ricorso per cassazione risulta essere statonotificato soltanto in data 23 ottobre 2020, dunque ben oltre i sessantagiorni previsti dalla disposizione normativa appena menzionata che -calcolati peraltro anche tenendo conto della sospensione dei termini per ilcompimento degli atti dei procedimenti civili dal 9 marzo 2020 all’11maggio 2020, introdotta dall’art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020, a causadella pandemia da Covid-19 - sono giunti a scadenza in data 9 giugno2020.Ne deriva, pertanto, che il ricorso per cassazione risulta essere statoproposto senz’altro tardivamente, cosicché si reputa altresìmanifestamente superfluo dar conto, nel dettaglio, dei singoli motivi dicensura.2.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finora sviluppate,il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in ragione della suatardività e la società ricorrente condannata al pagamento delle speseprocessuali nella misura liquidata in dispositivo, in favore della societàcontroricorrente.3.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, daparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.Numero registro generale 28169/2020Numero sezionale 1777/2026Numero di raccolta generale 23625/2026Data pubblicazione 21/07/2026 P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente, delle spese del presente giudizio dilegittimità, che si liquidano in complessivi €. 8.000,00 (euro ottomila/00),di cui €. 200,00 (euro duecento/00) per esborsi, oltre accessori come perlegge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàparte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile, in data 9 luglio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco