CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18343/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; /rA [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro, adita in qualità di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile - perché meramente reiterativa di altra precedente, già respinta - l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], intesa al riconoscimento della continuazione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati oggetto della sentenza pronunciata dalla medesima Corte in data 26 novembre 2019 e quelli già giudicati dalla Corte di appello di Bologna con sentenza 9 gennaio 2018. 2. Ricorre il condannato per cassazione, con rituale mandato difensivo. Nel motivo unico il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. A suo parere, la nuova istanza di continuazione faceva leva su elementi nuovi e diversi da quelli in precedenza apprezzati, che avrebbero senz'altro consentito di ritenere l'unicità di disegno criminoso tra le condotte di partecipazione alle compagini associative dedite al narcotraffico (e tra i relativi reati satellite), in cognizione accertate. Era stato infatti dedotto, in istanza, e non era stato in precedenza considerato, che l'affiliazione del ricorrente alle due compagini (l'una, quella bolognese, costituente cellula delocalizzata dell'altra, la casa madre operante in Calabria) era contestualmente avvenuta nel capoluogo emiliano, nell'aprile 2015, per iniziativa del capoclan [OSCURATO:PERSONA], appena scarcerato. L'identità spazio-temporale delle condotte, e la pregnanza del ruolo direttivo ricoperto da Ventrici, costituivano fattori di unificazione che non avrebbero dovuto essere pretermessi, come semplicisticamente avvenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il principio generale del ne bis in idem, esplicitato dall'art. 649 cod. proc. pen. per il giudizio di cognizione, è riferibile, in linea di principio, anche all'esecuzione penale. In tale settore, esso trova, da un lato, ulteriore esplicito riscontro normativo nella disposizione di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., a tenore della quale è preclusa, e sanzionata con l'inammissibilità, la riproposizione delle medesime questioni, a fronte di una determinazione giudiziale già assunta e non impugnata, ovvero impugnata con esito infruttuoso; e incontra, tuttavia, un temperamento, giacché il divieto di riproposizione riguarda esclusivam te il "dedotto", e non anche "il deducibile", ossia non riguarda le questioni che, pur proponibili, proposte non furono, non formando quindi oggetto di vaglio, neppure implicito, da parte del primo decidente (tra le molte, Sez. 1, n. 27712 del 01/07/2020, Paviglianití, Rv. 279786-01). 3. L'ordinanza impugnata non si è discostata da questi principi, lì dove ha osservato che la continuazione risultava già negata, con decisione non utilmente impugnata, su presupposti (la diversa conformazione delle compagini associative e il differente ambito territoriale di esplicazione delle condotte delittuose) che il richiamo alla figura del comune capoclan, nonché ai luoghi e ai tempi di affiliazione, non è in grado - di per sé solo - di sconfessare. Gli atti, posti dal ricorrente a disposizione del Collegio, non contrastano una tale conclusione. Non è dunque ravvisabile la deduzione di un fatto nuovo, realmente idoneo a superare la preclusione endoprocessuale del giudicato esecutivo. 4. Segue la reiezione del ricorso. A tanto segue ulteriormente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell