CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 settembre 2026
Cassazione n. 34112/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di cassazione;visti gli atti, udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso in oggetto risulta proposto personalmente dalla parte e non daun difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, di talché ne deveessere dichiarata la inammissibilità.1.1. Invero, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione dev'esseresottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di cassazione, essendo peraltro irrilevante sia l'eventuale autenticazione,ad opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione deldifensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al depositodell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3,n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475 – 01; Sez. 4, n. 44401 del24/05/2019, Alessandrini, Rv. 277695 – 01; vds. anche Sez. U, n. 8914 del21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011 – 01, che ha altresì precisato chel'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto didifesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tantopiù in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato).1.2. A norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., la declaratoria diinammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata con procedurasemplificata e non partecipata.1.3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla causa di inammissibilità,appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro 3.000. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il Presidente