CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 marzo 1945
Cassazione n. 21690/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/03/1945 [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/12/1986 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto [OSCURATO:PERSONA]Amico e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, concedendo ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, con la quale erano stati ritenuti responsabili del delitto di minaccia. L'unico motivo, comune a entrambi i ricorsi -con cui si lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla omessa declaratoria di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen- è manifestamente infondato, avendo la Corte di Appello fornito sufficiente motivazione alla base del diniego dell'invocata applicazione della causa di non punibilità, rimarcando come l'offesa al bene protetto non potesse ritenersi obiettivamente di minima gravità; la Corte territoriale ha altresì osservato che "le modalità della condotta come emerse dagli atti non sono tali da ritenere la particolare tenuità del fatto" (v. p. 3 del provvedimento impugnato). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che, nell'escludere la riconducibilità della concreta fattispecie nell'alveo dell'inoffensività delineato dall'art. 131 bis cod. pen., la Corte territoriale abbia sufficientemente valorizzato, con rilievo assorbente e non contrastante con i canoni delineati dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), la gravità del fatto, desunta dalle modalità della condotta e dall'offesa concretamente arrecata. A fronte di ciò, le ragioni addotte dalla difesa a sostegno dell'eccezione (lo scarso allarme sociale della condotta perpetrata, considerato che la minaccia era stata rivolta a seguito di un precedente dissidio, l'esiguità del pericolo per il bene giuridico e per le persone offese, l'occasionalità dell'episodio) sono state ritenute, con motivazione non illogica, non decisive e non idonee a scardinare la tenuta della motivazione. Letta la memoria pervenuta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono dichiararsi inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deci