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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03532/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MARRONE Natale, n. a Campobello di Licata il 10/6/1962, e dei terzi interessati MARRONE Gioacchino, n. a Desio il 15/6/2004, rapp.to dal primo, MARRONE Samantha, n. a Desio il 9/6/1992, MARRONE Valentina, n. a Desio il 3/8/1994, MARRONE Letizia, n. a Desio il 13/3/1988, FARRUGGIO Giuliana, n. a Desio il 12/4/1973, avverso la ordinanza in data 12/04/2022 della Corte di appello di Milano, in funzione della esecuzione, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. bi [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati in epigrafe indicati, con la quale era richiesta al giudice della esecuzione la restituzione dei beni e dei rapporti bancari a lui intestati o, comunque, a lui stesso riconducibili, oggetto della confisca disposta con sentenza della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2015.

A ragione della decisione, la Corte territoriale riteneva che nessun nuovo elemento, suscettibile di positiva valutazione ai fini del dissequestro dell'immobile, fosse stato offerto dal condannato per dimostrare la legittima provenienza della ricchezza mobiliare e immobiliare confiscata.

In ogni caso, la Corte ribadiva anche che la confisca -c.d. allargata- disposta, dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 12 sexies

I. 356/1992 (norma oggi astretta alla sistematica codicistica all'art. 240 bis cod. pen., per effetto del principio della riserva di codice di cui all'art. 3 bis cod. pen.), non è suscettibile di revoca in sede di esecuzione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche quale difensore dei familiari indicati in epigrafe.

Il ricorrente denunzia vizi di legittimità e deduce a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti:

2.1. Mancata assunzione e valutazione di prove decisive (art. 606, comma 1 lett. d ed e, cod. proc. pen.) al fine di calcolare la provvista lecita investita dal ricorrente nei beni e nei rapporti bancari per i quali è confisca;

2.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della ordinanza che ha dichiarato la inammissibilità della istanza, omettendo ogni dovuto confronto con gli argomenti proposti con la istanza di revoca della confisca disposta all'esito dell'accertamento irrevocabile nel merito della penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. i ricorst à inammissibilé, giacché manifestamente infondat6 e proposti, , quanto alla posizione dei terzi interessati alla revoca della confisca, da soggettai non legittimato.

1.1. Con riguardo alla posizione soggettiva dei terzi interessati alla revoca della confisca, non attinti direttamente dalla misura di sicurezza atipica adottata nei confronti del condannato, il difensore non allega al ricorso -né indica la collocazione in atti- la procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità per la tutela delle posizioni dei terzi interessati (art. 100 cod. proc. pen.), anche nell'incidente di esecuzione (cfr., solo tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 3, n. 34684 del 14/9/2021, Rv. 282086: In tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.).

Il ricorso proposto nell'interesse dei terzi interessati è pertanto inammissibile, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. a, cod proc. pen., per difetto di legittimazione.

1.2. La medesima sorte processuale avvince, sebbene per ragioni differenti, il ricorso proposto nell'interesse del condannato.

Questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui la confisca, disposta ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con sentenza definitiva di condanna, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo tale potere contemplato dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi estendere, a tale ipotesi, la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 40828 del 28/6/2022, n.m.; Sez. 1, n. 12754 del 03/12/2021, dep. 2022, n.m.; Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Rv. 281825; Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 276491; Sez. 1, n. 26852 del 10/06/2010, Rv. 247726; Sez. 1, n. 3877 del 20/01/2004, Rv. 227330).

Vero è che l'art. 676 cod. proc. pen. fa espresso riferimento alla competenza del giudice dell'esecuzione anche in ordine alla confisca, ma tanto non significa che lo stesso giudice sia competente anche in odine alla revoca della misura di sicurezza, laddove questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione l'iter processuale delle impugnazioni che ad essa si riferiscono.

Il principio trova applicazione anche nella presente fattispecie processuale, giacché essa era stata disposta in sede di cognizione, con sentenza divenuta irrevocabile anche sul punto.

Corretta, dunque, la decisione del giudice dell'esecuzione, che tale inammissibilità ha rilevato, oltre che per la ragione appena sopra illustrata, anche per difetto di novum rilevante rispetto alla decisione assunta nella sede propria di cognizione.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consig

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di MARRONE Natale, n. a Campobello di Licata il 10/6/1962, e dei terzi interessati MARRONE Gioacchino, n. a Desio il 15/6/2004, rapp.to dal primo, MARRONE Samantha, n. a Desio il 9/6/1992, MARRONE Valentina, n. a Desio il 3/8/1994, MARRONE Letizia, n. a Desio il 13/3/1988, FARRUGGIO Giuliana, n. a Desio il 12/4/1973, avverso la ordinanza in data 12/04/2022 della Corte di appello di Milano, in funzione della esecuzione, ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen., visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso. bi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, dichiarava inammissibile l'istanza proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati in epigrafe indicati, con la quale era richiesta al giudice della esecuzione la restituzione dei beni e dei rapporti bancari a lui intestati o, comunque, a lui stesso riconducibili, oggetto della confisca disposta con sentenza della Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile il 30 aprile 2015. A ragione della decisione, la Corte territoriale riteneva che nessun nuovo elemento, suscettibile di positiva valutazione ai fini del dissequestro dell'immobile, fosse stato offerto dal condannato per dimostrare la legittima provenienza della ricchezza mobiliare e immobiliare confiscata. In ogni caso, la Corte ribadiva anche che la confisca -c.d. allargata- disposta, dal giudice della cognizione, ai sensi dell'art. 12 sexies I. 356/1992 (norma oggi astretta alla sistematica codicistica all'art. 240 bis cod. pen., per effetto del principio della riserva di codice di cui all'art. 3 bis cod. pen.), non è suscettibile di revoca in sede di esecuzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], anche quale difensore dei familiari indicati in epigrafe. Il ricorrente denunzia vizi di legittimità e deduce a sostegno della impugnazione i seguenti argomenti: 2.1. Mancata assunzione e valutazione di prove decisive (art. 606, comma 1 lett. d ed e, cod. proc. pen.) al fine di calcolare la provvista lecita investita dal ricorrente nei beni e nei rapporti bancari per i quali è confisca; 2.2. mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della ordinanza che ha dichiarato la inammissibilità della istanza, omettendo ogni dovuto confronto con gli argomenti proposti con la istanza di revoca della confisca disposta all'esito dell'accertamento irrevocabile nel merito della penale responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. i ricorst à inammissibilé, giacché manifestamente infondat6 e proposti, , quanto alla posizione dei terzi interessati alla revoca della confisca, da soggettai non legittimato. 1.1. Con riguardo alla posizione soggettiva dei terzi interessati alla revoca della confisca, non attinti direttamente dalla misura di sicurezza atipica adottata nei confronti del condannato, il difensore non allega al ricorso -né indica la collocazione in atti- la procura speciale, richiesta a pena di inammissibilità per la tutela delle posizioni dei terzi interessati (art. 100 cod. proc. pen.), anche nell'incidente di esecuzione (cfr., solo tra le più recenti oggetto di massimazione: Sez. 3, n. 34684 del 14/9/2021, Rv. 282086: In tema di procedimento di esecuzione, il difensore del terzo interessato, in quanto portatore di interessi meramente civilistici, è legittimato a proporre la richiesta di restituzione dei beni sequestrati o confiscati solo se munito di procura speciale, ai sensi dell'art. 100 cod. proc. pen.). Il ricorso proposto nell'interesse dei terzi interessati è pertanto inammissibile, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 591, comma 1, lett. a, cod proc. pen., per difetto di legittimazione. 1.2. La medesima sorte processuale avvince, sebbene per ragioni differenti, il ricorso proposto nell'interesse del condannato. Questa Corte ha più volte affermato il principio di diritto secondo cui la confisca, disposta ai sensi dell'art. 12 sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, con sentenza definitiva di condanna, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione, non essendo tale potere contemplato dall'art. 676 cod. proc. pen. e non potendosi estendere, a tale ipotesi, la disciplina della revoca prevista per le misure di prevenzione patrimoniale (Sez. 1, n. 40828 del 28/6/2022, n.m.; Sez. 1, n. 12754 del 03/12/2021, dep. 2022, n.m.; Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Rv. 281825; Sez. 1, n. 28525 del 24/09/2018, dep. 2019, Rv. 276491; Sez. 1, n. 26852 del 10/06/2010, Rv. 247726; Sez. 1, n. 3877 del 20/01/2004, Rv. 227330). Vero è che l'art. 676 cod. proc. pen. fa espresso riferimento alla competenza del giudice dell'esecuzione anche in ordine alla confisca, ma tanto non significa che lo stesso giudice sia competente anche in odine alla revoca della misura di sicurezza, laddove questa sia divenuta definitiva per essersi esaurito in sede di cognizione l'iter processuale delle impugnazioni che ad essa si riferiscono. Il principio trova applicazione anche nella presente fattispecie processuale, giacché essa era stata disposta in sede di cognizione, con sentenza divenuta irrevocabile anche sul punto. Corretta, dunque, la decisione del giudice dell'esecuzione, che tale inammissibilità ha rilevato, oltre che per la ragione appena sopra illustrata, anche per difetto di novum rilevante rispetto alla decisione assunta nella sede propria di cognizione. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare in euro tremila per ciascuno dei ricorrenti. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consig
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