CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 1972
Cassazione n. 40301/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BG) il 15/03/1972 avverso la sentenza emessa il 27/04/2021 dalla Corte di Appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; preso atto delle richieste del P.M., nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità; preso atto delle conclusioni formulate in data 08/06/2022 dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] G. M. Sarai e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensori dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], avv.ti Eugenio G.M. Sarai e [OSCURATO:PERSONA], ricorrono per cassazione avverso la sentenza del 27 aprile 2021 della Corte d'Appello di Brescia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo, ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui agli artt. 216, comma 1, nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2, e 223 legge fall. e la pena inflitta al medesimo, rideterminando la durata delle pene accessorie indicata in primo grado. 2. La difesa articola le proprie censure in tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 223 legge fall. e 2621 cod. civ., lamenta che la k. s r t e di appello ha interpretato come falsa rappresentazione in bilancio quella che in realtà era nient'altro che l'errata indicazione, sotto la voce attivo circolante - e in particolare nella voce rimanenze -, della partita attiva rappresentata dal valore di due impianti fotovoltaici - la cui proprietà, conseguibile con il riscatto finale previsto dal contratto di leasing stipulato, avrebbe finito, comunque, col garantire una partita di bilancio attiva -, senza considerare che, in ogni caso, l'errore commesso non era idoneo a determinare il dissesto sociale. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza degli artt. 223 legge fall. e 2621 cod. civ., lamenta che la Corte di appello ha ritenuto quale causa determinante del dissesto l'errore in cui è incorso il ricorrente nell'aver riportato nella posta attiva di bilancio due impianti fotovoltaici, oggetto di un contratto di leasing, senza considerare che gli stessi, in realtà, erano rappresentativi di un attivo ricollegabile sia alla vendita dell'energia prodotta, sia alla percezione di contributi erogati dalla GSE e, pertanto, equiparabile al passivo rappresentato dal debito maturato dalla società di capitali nei confronti delle società di leasing. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione, lamenta che i giudici di appello, senza idonee argomentazioni, hanno ravvisato un difetto di congruenza tra le poste di bilancio rappresentate dal credito generato dai due impianti fotovoltaici e dal costo di realizzazione degli stessi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, unitariamente considerato, presenta profili di inammissibilità. Le questioni giuridiche sollevate con i tre motivi sono manifestamente infondate sia perchè sviluppano censure replicanti i motivi di gravame, prive di concreti rilievi critici sul percorso decisorio della sentenza di appello, sia perché attinenti a profili di merito imperniati su una lettura alternativa e una reinterpretazione dei dati processuali e delle fonti di prova meramente fattuali, estranee al giudizio di legittimità, tenuto conto anche della coerenza logica e della corretta applicazione dei canoni di valutazione della prova che connotano sia la decisione di appello che la decisione di primo grado. Va anche osservato che nel caso in cui le sentenze di primo e secondo grado concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo (cfr. Sez. 4, n. 15227 dell'11/4/2008, Baratti, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Delvai, Rv. 223061). Tale integrazione tra le due motivazioni si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218 - 01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595 — 01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615 — 01). Il principio deve essere riaffermato anche nel caso di cui si tratta. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso che involge la falsa rappresentazione, quale posta attiva, dei due impianti fotovoltaici nella disponibilità della fallita a titolo di leasing. Con argomentazioni complete, esaustive, logiche e coerenti, i giudici di appello hanno evidenziato non solo che la disponibilità da parte della fallita dei due impianti in leasing - nella semplice prospettiva di acquisirli con il riscatto -, non consentiva di farne affidamento al pari di un acquisto già avvenuto, ma anche che la rappresentazione di tale disponibilità come posta attiva di bilancio aveva consentito alla fallita, priva di un reale patrimonio, di accedere ai finanziamenti erogati dalle banche e di protrarre l'attività, con ulteriore aggravamento del dissesto già registrato. 3. Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso. Invero, la falsa rappresentazione della disponibilità, a titolo di leasing, da parte della fallita dei due impianti fotovoltaici nulla ha a che vedere con la indicazione degli stessi - prospettata dal ricorrente —come posta attiva di bilancio - perché fonte di reddito derivante dalla vendita dell'energia prodotta — con la quale compensare il debito nei confronti delle società di leasing. Si tratta di una prospettazione che nulla toglie alla corretta applicazione delle norme operata dalla Corte territoriale, ma si limita a proporre una indaginosa valutazione alternativa. 3. Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.Anche stavolta il ricorrente non si confronta con le approfondite argomentazioni rese dai giudici di merito nella sentenza impugnata, limitandosi a censurare come illogica la valutazione di incongruenza tra le poste di bilancio rappresentate dal credito generato dall'esercizio industriale dei due impianti fotovoltaici e dal costo di realizzazione degli stessi. Per dimostrare la sussistenza del vizio logico-giuridico di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il ricorrente non può limitarsi a generiche affermazioni, senza prospettare in cosa e perché la motivazione presenta vizi di logicità, ma deve specificare l'elemento fattuale o il dato probatorio incompatibile con la ricostruzione adottata dalla sentenza impugnata e indicare le ragioni che inficiano la tenuta logica e l'interna coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 21524 del 24/04/2008, dep. 28/05/2008, Armosino, Rv. 240411). Nel caso di specie, questo onere non è stato assolto dal ricorrente che si è fermato ad una mera critica alle argomentazioni sottese alla pronuncia in verifica. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si ritiene congruo determinare nell'importo di euro tremila. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della