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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31149/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12762/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso, Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento è manifestamente infondato, dal momento che la diminuente ex art. 89 cod. pen. è stata riconosciuta per intero e non inserita nel detto bilanciamento fra circostanze, che ha riguardato unicamente le attenuanti generiche e la recidiva; ritenuto, inoltre, che la valutazione della Corte ha riguardato anche il merito della valutazione, oltre a richiamare l'ostatività del dettato normativo quanto alla prevalenza delle attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 12762/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen. e altro); Esaminati i motivi di ricorso, Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente alla violazione di legge quanto al giudizio di bilanciamento è manifestamente infondato, dal momento che la diminuente ex art. 89 cod. pen. è stata riconosciuta per intero e non inserita nel detto bilanciamento fra circostanze, che ha riguardato unicamente le attenuanti generiche e la recidiva; ritenuto, inoltre, che la valutazione della Corte ha riguardato anche il merito della valutazione, oltre a richiamare l'ostatività del dettato normativo quanto alla prevalenza delle attenuanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1
Sentenza Cassazione n. 31149/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris