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CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 settembre 2025

Cassazione n. 26228/2025

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3773/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]Augusto 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.683/2024 depositata il 21/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 3773/2025 Numero sezionale 887/2025 Numero di raccolta generale 26228/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che la parte intimata ha depositato il controricorso quando il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso era oramai decorso (ricorso notificato il 14.2.2025 e controricorso depositato il 21.5.2025).

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 24/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3773/2025 Numero sezionale 887/2025 Numero di raccolta generale 26228/2025 Data pubblicazione 26/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 3773/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 25/b, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA]Augusto 134, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.683/2024 depositata il 21/08/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Numero registro generale 3773/2025 Numero sezionale 887/2025 Numero di raccolta generale 26228/2025 Data pubblicazione 26/09/2025 Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, atteso che la parte intimata ha depositato il controricorso quando il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso era oramai decorso (ricorso notificato il 14.2.2025 e controricorso depositato il 21.5.2025). P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 24/09/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 3773/2025 Numero sezionale 887/2025 Numero di raccolta generale 26228/2025 Data pubblicazione 26/09/2025
Decreto Cassazione n. 26228/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris